Come è noto, per i soggetti disabili la legge prevede numerose agevolazioni.
Al riguardo, sul proprio sito istituzionale, nel mese di febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’apposita “guida” dal titolo“Guida alle agevolazioni per le persone con disabilità”.
Sulla complessa materia, tuttavia, diverse volte sono state manifestate perplessità circa l’applicabilità o meno delle agevolazioni, specialmente a causa della scarsa chiarezza delle norme per quel che concerne le condizioni per averne diritto.
Ora, però, con la risposta ad interpello n. 35 dell’ 11 febbraio 2026, inserita nel proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni che legittimano l’applicazione dell’IVA al 4% per l’acquisto di autovetture da parte di portatori di handicap, “con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.
L’Agenzia ha ricordato, più in particolare, che l’articolo 1-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156, stabilisce che: «Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all’acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
A tale riguardo ha precisato pure che con la risoluzione del 7 luglio 2023, n. 40/E l’Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che: «[…] a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione:
– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;
– atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione. Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre».
Con riguardo al particolare settore delle agevolazioni fiscali per i soggetti disabili, giova ricordare, che, in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 8 della Legge 499 del 27/12/1997, nell’articolo 30 della Legge 388 del 23/12/2000, e successive modificazioni, sono destinatari delle agevolazioni:
1. non vedenti e sordi . Sono considerate non vedenti (articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001) le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. I sordi, invece, sono le persone minorate sensoriali dell’udito affette da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva.
2.disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Tutte le persone che rientrano nelle quattro categorie ora citate hanno diritto di beneficiare delle agevolazioni, compresa la riduzione dell’IVA. La patologia viene attestata dall’Azienda Sanitaria competente con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap oppure da altra Commissione medica pubblica (ad esempio la Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circ. 21 del 23/4/2010).
Per i disabili di cui al punto 4 (i disabili con ridotte o impedite capacità motorie), però, l’agevolazione è subordinata all’adattamento del veicolo alla specifica patologia sofferta.
Da qui la necessità di stabilire con esattezza se l’handicap denunciato rientri nella categoria indicata al n.3 (per la quale non occorre l’adattamento) oppure in quella indicata al n.4.
I disabili di cui al punto 3, così come quelli di cui al precedente punto 2, sono quelli che hanno un handicap “grave”, così definito dall’articolo 3, c.3, della legge n. 104/1992.
Praticamente sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione, limitazione la quale può derivare anche da situazioni cliniche non direttamente collegate agli arti inferiori, ma che limitano, comunque, la possibilità di camminare.
Quelli di cui al punto 4, invece, sono quelli che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Per quest’ultima categoria di disabili, come già detto, il diritto alle agevolazioni è subordinato all’adattamento del veicolo.
Ed è proprio questo il punto che costituisce il più frequente motivo di contrasto tra i contribuenti e gli uffici fiscali. I certificati dell’Azienda Sanitaria (ASP), infatti, spesso non sono sufficientemente chiari in ordine alla categoria nella quale il portatore di handicap è stato incluso.
E’ la stessa formulazione della legge (in un caso si parla di “grave limitazione della capacità di deambulazione” e in un alto di “ridotte o impedite capacità motorie”), peraltro, che, in mancanza di una precisa indicazione della fattispecie riscontrata in capo al paziente nella certificazione medica pubblica, crea equivoci, inducendo taluni contribuenti a ritenersi ricompresi sia nell’una che nell’altra ipotesi agevolativa.
Esistono, infatti, portatori di handicap che hanno difficoltà di deambulare, magari bisognevoli di appositi ausili (come le stampelle), e che vengono genericamente inclusi, in modo non chiaro ed univoco, in ipotesi che non sono immediatamente riconducibili al sopra detto punto 3 (grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni), lasciando quindi l’ufficio fiscale nel dubbio se concedere o meno il beneficio senza alcuna condizione.
Dubbio il quale, nella maggior parte dei casi, viene risolto, anche da parte del fornitore del veicolo, nella maniera più “fiscale”, ossia subordinando l’agevolazione all’adattamento da parte del potatore di handicap.
In verità il criterio da seguire dovrebbe essere quello secondo il quale è il soggetto affetto da patologie gravi che non gli consentono lo svolgimento delle più semplici funzioni umane impedendogli la deambulazione in qualunque modo quello che può avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso di acquisti di veicoli normali (non adattati), certamente anche nella considerazione che in quest’ultimo caso la guida del mezzo può essere affidata ad un’altra persona.
Quello, invece, con difficoltà motorie ma che riesce però a deambulare con l’utilizzo di ausili, può acquistare un veicolo e beneficiare dell’agevolazione, ma solo a condizione che il veicolo sia “adattato” alla sua patologia.
Per sintetizzare, l’agevolazione non dovrebbe essere subordinata all’adattamento del veicolo quando si tratta di: a) Deficit psichico o mentale; b) Deficit sensoriale; c) Pluriamputati; d) Grave limitazione della capacità di deambulazione (nel concetto di gravità previsto dal comma 3 dell’articolo 3, della legge 104.
Dovrebbe essere subordinata, invece, all’adattamento del veicolo quando si tratta di ridotte o impedite capacità motorie.
E’ importante ricordare quanto previsto dal citato articolo 3, comma tre, della legge 104, disposizione nella quale si afferma che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici“.
Per quanto riguarda la riduzione dell’IVA al 4%, è importante invece ricordare quanto disposto nella Tabella A, parte II, n.31, del D.P.R. 633/72 (IVA), disposizione la quale prevede i casi di applicazione dell’aliquota IVA ridotta in diversi casi, quando si tratta di veicoli di cilindrata fino 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, o 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, o con potenza non superiore a 150 KW in caso di motore elettrico.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere alla persona con disabilità di accedervi.
Evidentemente devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida e, come già detto, spettano solo alle persone con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale.
Per quanto riguarda le agevolazioni in materia di imposte sui redditi, è prevista una detrazione Irpef per l’acquisto dei mezzi di locomozione pari al 19% del costo sostenuto (comprensivo di Iva), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
A questi fini, per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
La detrazione spetta anche per l’acconto versato in un anno d’imposta precedente rispetto a quello in cui è acquistato il veicolo. Tuttavia, la detrazione può essere riconosciuta solo se l’acquisto del veicolo avviene entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato effettuato il versamento dell’acconto.
La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto), e solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto.
Sul complesso settore fiscale di cui parliamo, come già detto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la “Guida alle agevolazioni per le persone con disabilità”.
Ora, comunque, con la risposta ad interpello n. 35 dell’ 11 febbraio 2026, quanto meno per quel che riguarda l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 4%, ogni dubbio sembra essere risolto.
Dall’importante chiarimento risulta, finalmente, che per fruire dell’agevolazione, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono necessariamente disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni (che indichi la natura motoria della disabilità), a condizione – però – che “la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre».
Quindi, come già detto, per ottenere l’agevolazione, è sufficiente la copia semplice della patente posseduta (contenente l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada), nonché un atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
A prescindere dalla documentazione necessaria per la concessione dell’agevolazione, resta ferma, comunque, la previsione secondo la quale per le persone “con ridotte o impedite capacità motorie” (ma senza grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione) è sempre condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui dette persone (anche se trasportate) sono affette.
La disabilità di natura motoria è annotata sul certificato rilasciato dalla Commissione medica competente o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
L’esplicita indicazione sul certificato della ridotta o impedita capacità motoria non è necessaria nel caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori.
Inoltre, in caso di minore con necessità di sostegno intensivo (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. Essi possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi.
Si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Non è necessario che la persona con disabilità fruisca dell’indennità di accompagnamento.
I veicoli per i quali è applicabile l’agevolazione fiscale sono le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), nonché le motocarrozzette e gli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico della persona con disabilità.
L’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve sempre emettere fattura indicando che l’operazione è stata effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000.
Salvatore Forastieri
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