LA PAROLA ALL’AVVOCATO
Rubrica di diritto per tutti — a cura dell’Avv. Stefano Giordano
LA DOMANDA
Avvocato, mio fratello è stato condannato a due anni. Ce li dobbiamo fare in carcere per forza? Ho sentito dire che ci sono delle alternative, ma non ho capito bene di cosa si tratta. Cosa dobbiamo fare quando arriva la carta dalla Procura?
LA RISPOSTA
La sua domanda, gentile lettrice, tocca uno dei punti più delicati e più fraintesi di tutto il nostro sistema penale. La risposta breve è: no, in moltissimi casi non è necessario varcare la soglia di un carcere. La risposta lunga richiede qualche minuto di attenzione, e gliene vale la pena.
Cominciamo dall’inizio. Quando parliamo di «misure alternative alla detenzione», parliamo di un insieme di strumenti che l’ordinamento italiano riconosce al condannato per scontare la propria pena — in tutto o in parte — fuori dal carcere. Non è un regalo, non è un’amnistia. È una scelta di politica criminale che ha una logica precisa: il carcere, nella sua versione più rigida e indifferenziata, non rieduca. Spesso ottiene l’effetto opposto.
«La pena deve tendere alla rieducazione del condannato.»
Così recita l’articolo 27 della nostra Costituzione. Non è uno slogan: è un imperativo giuridico. E le misure alternative sono lo strumento con cui quell’imperativo prende corpo nella realtà concreta di una condanna.
La prima cosa che succede: l’ordine di esecuzione e la sospensione automatica
Quando una condanna diventa definitiva — cioè quando non è più possibile impugnarla — la Procura della Repubblica emette quello che si chiama ordine di esecuzione: è il documento ufficiale che dispone che la pena venga scontata. Per molti questa «carta dalla Procura» è il momento del panico. Non deve esserlo, se si agisce subito.
La legge — precisamente l’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale — prevede una regola fondamentale: se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni, il Pubblico Ministero ha l’obbligo di sospendere l’ordine di esecuzione. Non è una facoltà discrezionale. È un obbligo di legge. Il condannato, invece di finire subito in carcere, riceve la notifica dell’ordine sospeso insieme a un avviso: ha trenta giorni di tempo per presentare istanza di misura alternativa al Tribunale di Sorveglianza.
Trenta giorni. Non uno di più. Se l’istanza non viene presentata entro quel termine, la sospensione decade automaticamente e l’ordine di carcerazione diventa esecutivo. Ecco perché, nel momento in cui arriva quell’atto dalla Procura, la prima telefonata da fare è quella a un avvocato penalista. Non domani, non dopo il weekend: subito.
Un’avvertenza importante: i reati ostativi
Questo meccanismo — sospensione automatica, trenta giorni, istanza al Tribunale di Sorveglianza — non vale per tutti i reati. L’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale esclude dalla sospensione i condannati per i reati cosiddetti «ostativi»: un catalogo di delitti di particolare gravità, che la legge individua in parte attraverso il rinvio all’articolo 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, e in parte attraverso l’elencazione diretta di ulteriori reati.
Rientrano in questo catalogo, tra gli altri: i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e quelli commessi per agevolarne l’attività, i reati di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), i reati di riduzione in schiavitù e tratta di persone, la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), il traffico e lo spaccio di stupefacenti nelle ipotesi aggravate. Si tratta, in sostanza, dei reati per i quali il legislatore presume che il condannato sia ancora pericoloso e che il carcere — almeno per un periodo iniziale — sia necessario.
Per questi reati il PM non sospende: il condannato entra in carcere, e l’accesso alle misure alternative è subordinato a condizioni assai più stringenti, che possono includere la collaborazione con la giustizia o la dimostrazione di aver reciso ogni legame con l’organizzazione criminale. È bene sapere, peraltro, che questo catalogo è soggetto a continui aggiornamenti legislativi e a interventi della Corte Costituzionale: verificare il testo vigente al momento del fatto è compito irrinunciabile dell’avvocato.
Se il reato per cui suo fratello è stato condannato non rientra in questo elenco — e nella grande maggioranza dei reati comuni è così — il meccanismo della sospensione si applica pienamente.
Le misure alternative: di cosa si tratta concretamente
La misura più comune è l’affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall’articolo 47 dell’Ordinamento Penitenziario. Si applica quando la pena da scontare non supera i quattro anni. Il condannato sconta la pena in libertà vigilata: deve rispettare prescrizioni precise (orari, divieti di frequentare certi luoghi o persone, obbligo di svolgere attività lavorativa o di volontariato), riferire periodicamente al Servizio Sociale, non allontanarsi senza autorizzazione. Se le prescrizioni vengono rispettate, al termine del periodo la pena si considera estinta.
C’è poi la detenzione domiciliare, disciplinata dall’articolo 47-ter. La pena viene scontata nella propria abitazione, in una casa di cura, in una comunità terapeutica. Il limite generale è anch’esso di quattro anni, ma la legge prevede casi speciali indipendenti dalla durata della pena: la donna incinta o madre di figli sotto i dieci anni, il padre in analoga situazione se la madre è assente o impossibilitata, il condannato in gravi condizioni di salute incompatibili con la detenzione, l’ultrasettantenne che non abbia riportato condanne per reati di particolare gravità.
La semilibertà, regolata dall’articolo 48, è una via di mezzo: il condannato trascorre parte del giorno fuori dall’istituto penitenziario per lavorare o partecipare ad attività rieducative, e vi rientra nelle ore restanti. È uno strumento di reinserimento graduale nella vita sociale.
Infine, la liberazione anticipata: per ogni semestre di pena scontata con comportamento regolare e partecipazione al percorso rieducativo, il Magistrato di Sorveglianza può concedere una detrazione di quarantacinque giorni. Nel corso di condanne medio-lunghe questi giorni si accumulano e possono anticipare sensibilmente la fine della pena.
Chi decide e come si presenta l’istanza
La competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza per le misure principali (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), al Magistrato di Sorveglianza monocratico per la liberazione anticipata e alcune misure minori. L’istanza si presenta tramite il difensore, con allegata tutta la documentazione di supporto: contratto di lavoro o disponibilità concreta di impiego, situazione familiare, eventuale programma terapeutico o di volontariato, certificazioni mediche se rilevanti. Più la documentazione è solida, più alte sono le probabilità di accoglimento.
Una riflessione finale
Il sistema che le ho descritto non è una scappatoia. È il frutto di una scelta precisa del legislatore: meglio una persona reinserita nella società, con un lavoro e una famiglia, sorvegliata dal Servizio Sociale, che una persona chiusa in un carcere sovraffollato che impara soltanto a delinquere meglio.
Cesare Beccaria, nel 1764, scrisse che «la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, ma unito alla speranza dell’impunità». Duecentosessanta anni dopo, quella saggezza è ancora il fondamento di un sistema penale civile.
Il suo consiglio pratico è uno solo: appena arriva l’ordine di esecuzione dalla Procura, chiami un avvocato penalista. I trenta giorni passano in fretta, la documentazione da raccogliere richiede tempo, e presentarsi impreparati al Tribunale di Sorveglianza è un lusso che suo fratello non può permettersi.
Avv. Stefano Giordano
Studio Legale Giordano & Partners (Milano – Palermo)
