Cassazione censura normativa italiana: detrazione IVA società non operative possibile

Text with image

Each element can be added and moved around within any page effortlessly. All the features you need are just one click away.

Reading Time:4minutes

Altra picconata della Cassazione al regime fiscale delle così dette “società non operative”. I Supremi Giudici,con sentenza n. 1967 del 29 gennaio 2026, censurano ancora una volta la normativa italiana (l’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) che impedisce la detrazione dell’IVA in caso di società considerate “non operative”.

Secondo la Cassazione, Il diritto di detrazione dell’IVA va riconosciuto quando: a) nel corso del periodo d’imposta la società stessa abbia effettivamente esercitato un’attività economica; b) la società abbia impiegato i beni e servizi acquistati per le sue operazioni soggette ad imposta; c) le operazioni non si inseriscano in una frode.

Nel caso oggetto della controversia, nella quale l’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso dell’IVA sulle spese sostenute, la Cassazione ha disapplicato l’art. 30 della Legge n. 724 del 1994.

Le società “non operative”, chiamate anche “di comodo”, sono le società le quali si trovano in una situazione molto vicina all’inattività, una situazione non sempre illegale e spesso involontaria, che fa scattare per il fisco la presunzione legale secondo la stesse società, non superando il test di operatività previsto dall’articolo 30 della citata legge 724/94, sono state costituite non per svolgere l’attività dichiarata, ma solo per avvalersi dei benefici fiscali di cui si avvalgono le aziende realmente operative.

Praticamente, realizzando ricavi al di sotto di quelli previsti dalla legge, la società è considerata “non operativa”.

E le conseguenze sono pesantissime.

Queste società sono obbligate a dichiarare redditi in misura almeno pari a quelle che si ottengono applicando le percentuali previste dal Decreto Legislativo 192/2024 (quello più recente).

Ma non solo. Oltre all’obbligo di dichiarare i ricavi presuntivi di cui al cennato terzo comma dell’articolo 30 della Legge 724/94, si rende pure applicabile una maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,5%, così come previsto dall’articolo 2, comma 36-quinquies, del decreto legge 138/2011.

Ed ancora, in materia di IVA, scatta pure un’altra penalizzazione (quella del comma 4), nel senso che le dette società non possono chiedere a rimborso, né utilizzare in compensazione (orizzontale), o cedere, l’eccedenza dell’ Iva a credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società risulta essere “di comodo”.

Peraltro, qualora lo status di società non operativa sia mantenuto per tre periodi di imposta consecutivi, si perde definitivamente l’eccedenza di credito Iva il quale non sarà nemmeno riportabile a scomputo dell’Iva a debito degli anni successivi.

Insomma, una serie di penalizzazioni che riguardano non solo le imposte sui redditi, ma anche l’IVA.

Da qualche tempo, però, giungono segnali positivi per queste società, che magari si trovano a “subire” la mancanza di ricavi senza alcune intenzione di volere aggirare il fisco.

La Corte di Giustizia Europea, infatti, con sentenza del 7 marzo 2024 (causa C-341/22), ha ritenuto che gli articoli 9 e 167 della direttiva 2006/112/Ce non consentono di negare la qualifica di soggetto passivo e il diritto alla detrazione dell’Iva, solo perché l’importo delle operazioni effettuate non raggiunge la soglia stabilita dalla normativa nazionale.

Ed ancora la nostra Corte di Cassazione, adeguandosi alla citata pronuncia della corte Europea, prima con Sentenza n. 4151 del 18/2/25, poi con sentenza n. 7137 del 17 marzo 2025, ed anche con l’ordinanza n. 25992 del 24 settembre 2025, ha già affermato che per considerare “non operativa” una società, non è sufficiente il mancato raggiungimento delle soglie previste dalla legge 724/94. E’ necessario, invece, verificare concretamente se sussistono elementi che consentano di accertare l’esistenza di un abuso, ossia la “realizzazione di una costruzione artificiosa” che dia luogo ad una frode o un abuso del diritto.

Ma anche l’Agenzia delle Entrate, nel predisporre i modelli di dich8iarazione IVA, pare volersi adeguarsi alla interpretazione giurisprudenziale (europea ed italiana) di cui si è detto. Non è più necessario, per esempio, indicare nella dichiarazione quale sia la causa della presunta inoperatività. Occorre solo barrare una sola casella che segnala all’Amministrazione Finanziaria l’esistenza delle condizioni previste dalla citata legge 724/94. Anche nel quadro VX, dove si indica la modalità di utilizzo dell’eccedenza del credito (VX4), non si trova più l’attestazione di operatività che il contribuente doveva sottoscrivere per accedere al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito. Un cambio di rotta importantissimo, perché dimostra che lo status di società di comodo non rappresenta più un ostacolo assoluto al rimborso.

Ora, come già detto,si registra un’altra sentenza della Corte di Cassazione,sempre contraria al divieto di indetraibilità IVA di cui all’articolo 30 del 724/94, nella quale i Supremi Giudici, con la citata sentenza n. 1967 del 29 gennaio 2026, confermando quanto affermato con la sentenza n. 24442/2024, hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale “In materia di società non operative alla stregua della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, sent. 7 marzo 2024 in causa C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole s.p.a.), l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, va interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini di tale imposta il cui valore economico non raggiunga la soglia fissata da una normativa nazionale, che corrisponda ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale soggetto dispone, in quanto nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto a detrazione al requisito che l’importo delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia. Pertanto, ciò che rileva ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 è esclusivamente il fatto che detto soggetto, in un determinato periodo d’imposta, abbia esercitato effettivamente un’attività economica, ponendosi detta disposizione in contrasto con l’art. 167 della direttiva IVA nella parte in cui, invece, prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi».

Conseguentemente, alla luce dei principi espressi dalla Corte di giustizia unionale, «l’art. 30 l. n. 724 del 1994 va disapplicato, non potendosi derivare la privazione del diritto di detrazione in mera dipendenza dell’entità delle operazioni realizzate dalla contribuente ma solo ove la situazione sia riconducibile ad una frode o ad un abuso». Secondo la Cassazione, infatti, nella fattispecie in esame la ricorrente (l’Amministrazione Finanziaria) non ha mai dedotto la sussistenza del presupposto di cui “alla precedente lettera “c” “, ossia l’esistenza di una frode.

E’comunque molto importante sottolineareche tutte le censure alla norma sulle società non operativeriguardano solo le penalizzazioni in materia di Imposta sul valore Aggiunto.

Non riguardano, invece, nella maniera più assoluta, tutte le altre disposizioni contenute nella normativa esistente, e segnatamentequelle che riguardano le imposte sui redditi.

Sono disposizioni e regole, queste ultime (quelle in materia di imposte sui redditi),che continuano a dovere essere osservateal fine di stabilire quale debba essere, in presenza delle condizioni previste dalla citata legge 724/94, il reddito minimo presunto e le altre penalizzazioni previste dalla legge.

Comunque, una revisione della normativa sulle società di comodo appare veramente urgente, magari cogliendo l’occasione della riforma tributaria in atto che, con l’articolo 20 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, nonostante, non ha apportato grosse novità alla disciplina delle società di cui si parla, se non la riduzione di qualche coefficiente.

Salvatore Forastieri

Ultimi Articoli