Ogni anno, il 2 dicembre, la comunità internazionale è chiamata a riflettere sulla persistenza della schiavitù, in occasione della Giornata Internazionale per l’Abolizione della Schiavitù. Questa data non commemora una grande vittoria abolizionista del XIX secolo, ma un momento specifico della storia legislativa del secondo dopoguerra: l’approvazione, avvenuta il 2 dicembre 1949, della Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui.
La scelta di legare la giornata mondiale a questa convenzione specifica rivela un cambio di paradigma nell’approccio al problema. L’attenzione si spostò ufficialmente dalla schiavitù come possesso legale di un individuo, ormai bandita sulla carta, alla dimensione criminale e transfrontaliera della tratta e dello sfruttamento commerciale degli esseri umani. Questo quadro normativo ha plasmato per decenni le politiche anti-schiavitù, concentrandosi sulla coercizione fisica e sullo sfruttamento sessuale, ma talvolta ha faticato a intercettare le forme endemiche e strutturali di sfruttamento lavorativo che prosperano all’interno delle economie formali dei paesi sviluppati.
Il paradosso contemporaneo: 50 milioni di vite sospese
Nonostante l’impegno globale e la sanzione morale e legale contro la schiavitù in tutte le sue forme, le cifre attuali dipingono un quadro di fallimento sistemico. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nelle sue stime più recenti, ha rivelato che circa 50 milioni di persone nel mondo sono intrappolate in situazioni di schiavitù moderna. Questo dato scioccante, aggiornato al 2021, significa che quasi una persona su 150 a livello globale vive ogni giorno in una condizione di dominio coercitivo.
La schiavitù, pertanto, non è un residuo del passato né un fenomeno circoscritto alle nazioni più povere. Essa si è trasformata, migrando dalle piantagioni coloniali ai cantieri edili, dalle industrie manifatturiere nascoste ai servizi di consegna porta a porta gestiti da piattaforme digitali. L’inchiesta qui presentata si fonda sulla tesi del continuum coercitivo: i meccanismi di negazione dell’autonomia e della dignità umana si sono evoluti. Se nel passato la coercizione era fisica e fondata sul possesso legale, oggi essa è prevalentemente strutturale, economica e, in modo sempre più inquietante, algoritmica.
La nuova frontiera del controllo si manifesta nel cosiddetto “dominio dispotico” del codice informatico. In questo contesto, l’algoritmo non è un mero strumento logistico; esso diventa, come si vedrà, il vero e proprio ‘soggetto’ decisionale che incide sui diritti e sulla libertà degli individui, esercitando una forma di coercizione sottile ma pervasiva sui lavoratori precari, i cosiddetti “nuovi schiavi” della Gig Economy.
L’archetipo del possesso: la schiavitù antica e la negazione della persona
Per comprendere la natura della schiavitù moderna, è necessario esaminare il dato storico e la sua trasformazione. Nella schiavitù antica, l’essenza della condizione era la totale negazione della soggettività giuridica. Lo schiavo era considerato un Instrumentum Vocale (strumento parlante) o, nella definizione celebre di Aristotele, un “bene animato,” privo di capacità giuridica e inserito nella categoria degli oggetti posseduti. Il dominio del padrone era assoluto e sancito dalla legge.
L’epoca coloniale europea ha poi intensificato e globalizzato questo sistema di sfruttamento, conferendogli una base razziale rigidissima. Milioni di individui, principalmente dall’Africa, furono rapiti, trafficati e assoggettati a un regime di proprietà inumano. Erano costretti al lavoro forzato nelle piantagioni (come quelle di zucchero, cotone e tabacco) e nelle miniere, subendo violenze, abusi sessuali e la sistematica separazione delle loro famiglie. Questa forma di schiavitù coloniale non solo rappresentò uno sfruttamento economico su vasta scala, ma fu anche un grave caso di discriminazione istituzionalizzata fondata sulla razza.
L’abolizionismo giuridico: una vittoria incompleta
L’ondata abolizionista del XIX e dell’inizio del XX secolo portò alla condanna formale della schiavitù (come nella Convenzione di Ginevra del 1926) e alla sua eliminazione dagli ordinamenti giuridici. Questa fu una vittoria cruciale, poiché pose fine alla possibilità di possedere legalmente un altro essere umano.
Tuttavia, il dibattito abolizionista non riuscì a estinguere le persistenze della schiavitù. Cessata la proprietà legale, il fenomeno si trasformò, assumendo manifestazioni di sfruttamento economico illegale e mantenendo forme di servitù post-coloniale e legami di coercizione. In contesti storici come quelli europei, anche dopo la chiusura dei bagni penali, gli schiavi, spesso stranieri, rimasero impiegati in lavori forzati, come i manovali nella Reggia di Caserta o i lavoratori delle galere nei porti come Livorno e Genova.
Il punto fondamentale che unisce la schiavitù storica a quella moderna è la persistente negazione dell’agenzia umana attraverso la coercizione. Se nel passato la coercizione era esplicita, fisica e sancita dal diritto di proprietà, oggi essa è prevalentemente strutturale ed economica. Il lavoratore moderno sfruttato non è di proprietà del padrone, ma la sua autonomia è annullata in quanto la sua sopravvivenza e la sua capacità di sostentamento sono rese totalmente dipendenti, in modo unilaterale e non negoziabile, da un sistema di controllo (che sia una rete criminale o un algoritmo aziendale). La schiavitù moderna ha quindi sostituito le catene legali con legami invisibili di debito, vulnerabilità e dipendenza economica.
Le stime choc: lavoro forzato, matrimonio forzato e le regioni a rischio
Le stime globali pubblicate dall’ILO mostrano come la schiavitù moderna si articoli in due componenti principali, per un totale di 50 milioni di vittime al 2021 :
- Lavoro Forzato: Circa 27.6 milioni di persone.
- Matrimonio Forzato: Circa 22 milioni di persone.
Per quanto riguarda il lavoro forzato, la stragrande maggioranza dei casi (l’86%) è perpetrata da attori privati. All’interno di questo dato, l’economia privata (escludendo lo sfruttamento sessuale commerciale) è responsabile del 63% dei casi, mentre lo sfruttamento sessuale commerciale rappresenta il 23%. Solo il 14% del lavoro forzato è imposto dallo Stato. I settori più colpiti, in cui si concentra l’87% della popolazione adulta in lavoro forzato, sono i Servizi (escluso il lavoro domestico), la Manifattura, l’Edilizia, l’Agricoltura e il Lavoro Domestico stesso.
Il matrimonio forzato, che intrappola 22 milioni di individui, ha visto un aumento allarmante di 6.6 milioni di persone tra il 2016 e il 2021. La prevalenza è elevata in regioni come l’Asia e il Pacifico (circa 14.2 milioni di persone, quasi i due terzi del totale globale) e l’Africa (3.2 milioni, pari al 14.5%). È particolarmente rilevante il ruolo dei familiari in questa forma di coercizione, con il 73% dei casi perpetrato direttamente dai genitori.
Geografie dello sfruttamento: il paradosso della ricchezza
L’analisi della prevalenza sfata l’idea che la schiavitù sia un problema confinato alle nazioni più povere. Sebbene la prevalenza maggiore per mille abitanti si registri nei paesi a basso reddito (6.3 per mille persone), i paesi ad alto reddito presentano una prevalenza significativa (4.4 per mille). Anzi, più della metà del lavoro forzato globale è concentrato in paesi a reddito medio-alto o alto.
Questa distribuzione anomala ha profonde implicazioni: la schiavitù moderna non è un fenomeno di “paesi lontani” da risolvere con la sola cooperazione internazionale, ma è un costo aziendale incorporato e nascosto nelle catene di fornitura globali e, soprattutto, nei servizi interni di paesi ricchi. La schiavitù prospera laddove vi è una domanda insaziabile di lavoro a basso costo non regolamentato, rendendo le economie sviluppate non solo destinazioni, ma anche produttrici di vulnerabilità.
Vulnerabilità massime: donne, ragazze e minori
Lo sfruttamento colpisce in modo sproporzionato le donne e i minori. Quasi quattro persone su cinque intrappolate nelle diverse forme di violazione dei diritti umani sono ragazze o donne. Le donne e le ragazze sono le vittime principali dello sfruttamento sessuale commerciale (stimato in 6.3 milioni di persone) e costituiscono oltre i due terzi di coloro costretti al matrimonio, equivalenti a circa 14.9 milioni di donne e ragazze.
Particolarmente drammatico è il dato sui minori. Oltre 12 milioni di minori sono coinvolti a livello globale nelle varie forme di schiavitù moderna. Ciò significa che una persona su quattro in schiavitù moderna è minorenne. La situazione è in peggioramento, con il dato sulla tratta minorile in aumento del 31% rispetto al 2019. In Europa, l’allarme è acuto, dove l’81% delle vittime minorenni di tratta accertate è di cittadinanza europea. Questo dimostra che lo sfruttamento minorile non è solo un problema di migrazione, ma un fallimento sistemico nella protezione interna dei diritti dei bambini e degli adolescenti.
I “nuovi schiavi”: la logica della massima efficienza
La questione dei rider e di altri lavoratori della Gig Economy è diventata l’emblema delle “nuove schiavitù” nell’era digitale. Queste forme di lavoro precario sono caratterizzate da bassa retribuzione e, soprattutto, dall’assoggettamento a sistemi automatizzati di efficienza.
Nella Gig Economy, il software di gestione (l’algoritmo) non è semplicemente uno strumento logistico per coordinare ordini e consegne, ma si configura come il meccanismo centrale di controllo della forza lavoro. Questo sistema è ottimizzato non solo per l’efficienza, ma per estrarre la massima disponibilità al costo più basso, spingendo il lavoratore verso una condizione di costante “vulnerabilità digitale”. Come evidenziato dal dibattito accademico e legale, l’utilizzo pervasivo di algoritmi rischia di trasformare la tecnologia da mero ‘strumento’ a ‘soggetto’ decisionale , dando origine a quel che è stato definito il “dominio dispotico digitale”. In questo sistema, l’autonomia formale del lavoratore autonomo è una finzione, poiché ogni aspetto della sua prestazione, dalla retribuzione all’assegnazione degli ordini, è regolato da regole opache e unilateralmente imposte dal codice.
Il caso Frank (Deliveroo): il codice che punisce l’umanità
L’analisi dei meccanismi coercitivi digitali trova il suo esempio più nitido nella storica sentenza del Tribunale di Bologna del 2020 contro l’algoritmo “Frank” di Deliveroo.
Le organizzazioni sindacali denunciarono come l’algoritmo operasse con una “cecità” intenzionale rispetto alle condizioni personali dei lavoratori. Frank assegnava un punteggio ai rider basato sulla loro performance e disponibilità, e un punteggio più alto garantiva l’accesso a orari di punta, zone di consegna più comode e, di conseguenza, superiori prospettive di guadagno.
Il cuore del meccanismo discriminatorio risiedeva nella penalizzazione implicita dei diritti fondamentali. L’algoritmo, pur potendo tenere conto dei motivi di assenza, non considerava la malattia, il diritto di sciopero o le esigenze di conciliazione vita/lavoro come giustificazioni valide. Qualsiasi assenza, anche per motivi legittimi, si traduceva in un peggioramento del punteggio e, inevitabilmente, in una perdita economica progressiva e nell’esclusione dai turni più remunerativi.
Il Tribunale riconobbe che questo modello di valutazione era una “scelta consapevole” dell’azienda, volta a privilegiare la disponibilità totale del rider. La piattaforma, si legge nella sentenza, aveva la capacità tecnica di “togliersi la benda che la rende cieca rispetto ai motivi della mancata prestazione lavorativa del rider,” e se non lo faceva, era “perché lo ha deliberatamente scelto”. Questa conclusione è fondamentale: il controllo algoritmico non è una fatalità tecnologica, ma una decisione manageriale strategica finalizzata a massimizzare l’estrazione di valore.
Questa scelta, che impone un costo di forzata obbedienza (la rinuncia ai diritti) per garantire la sopravvivenza economica, stabilisce un legame diretto tra il precariato algoritmico e le logiche di sfruttamento più estreme. Il dibattito ha giustamente inquadrato l’assoggettamento a bassa retribuzione e controllo totalizzante come un tentativo di “strage a bassa intensità” , un attacco sistematico alla dignità del lavoratore che sfrutta la sua vulnerabilità per imporre una disponibilità totale.
Il contrasto legale e la riconquista della dignità
Di fronte all’emergenza sociale causata dalla Gig Economy, la risposta normativa e giurisprudenziale si è concentrata sul tentativo di riaffermare l’esistenza di un potere direttivo, anche quando mediato dal codice. L’obiettivo è smascherare l’autonomia formale e ripristinare la tutela lavoristica.
La giurisprudenza italiana: la battaglia per l’eterorganizzazione
In Italia, la Corte di Cassazione ha svolto un ruolo cruciale nella riqualificazione dei rapporti di lavoro dei rider. La giurisprudenza ha individuato nel requisito della etero-organizzazione il punto di ancoraggio per estendere le tutele proprie del lavoro subordinato (ai sensi dell’Art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015) a questa categoria di collaboratori.
La sentenza della Cassazione ha stabilito che ciò che connota specificamente questa disciplina è il requisito della etero-organizzazione, inteso come il controllo effettivo del datore di lavoro sui tempi e sui luoghi di lavoro, unitamente alla continuità e al carattere personale della prestazione. Questo orientamento è il riconoscimento legale che il controllo esercitato dall’algoritmo—attraverso l’assegnazione degli ordini, la valutazione della performance e i meccanismi punitivi come quello di Frank—è funzionalmente equivalente al potere direttivo tradizionale dell’imprenditore. In altre parole, l’algoritmo è lo strumento tramite cui si esercita la subordinazione, nonostante la forma contrattuale sia quella della collaborazione autonoma.
La direttiva UE sul lavoro tramite piattaforma: un tentativo di uniformare la tutela
L’Unione Europea ha riconosciuto l’urgenza di affrontare questa crisi sociale e la mancanza di strumenti specifici negli ordinamenti nazionali. La Direttiva sul lavoro tramite piattaforma mira a garantire un “innalzamento complessivo ed uniforme del livello di protezione” per i lavoratori digitali.
Il meccanismo centrale della Direttiva è l’istituzione di una presunzione relativa di subordinazione. Questo significa che, qualora vengano accertati “fatti che indichino controllo e direzione” da parte della piattaforma, si attiva un’inversione dell’onere della prova. Non è più il lavoratore, spesso in posizione di debolezza, a dover dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ma spetta alla piattaforma provare il contrario. Questo approccio riconosce la prevalenza della sostanza sulla forma e si concentra sulla verifica dell’effettivo potere direttivo esercitato, digitalizzando di fatto il concetto di subordinazione.
I nuovi diritti contro il controllo algoritmico
La Direttiva introduce anche tutele specifiche volte a smantellare il dominio dispotico dell’algoritmo, rispondendo direttamente alle problematiche sollevate dal caso Frank.
Innanzitutto, viene stabilito il diritto alla trasparenza e alla spiegabilità (Articolo 9). I lavoratori e i loro rappresentanti devono ricevere informazioni dettagliate sull’uso dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, compresi lo scopo di tali sistemi e i parametri utilizzati nelle decisioni.
In secondo luogo, la Direttiva impone l’obbligo di supervisione umana (Articolo 10) per i sistemi automatizzati e garantisce al lavoratore il diritto di ottenere una spiegazione e una revisione della decisione da parte di un agente umano (Articolo 11). Questo è un passo diretto per contrastare l’arbitrio impersonale e cieco del codice, assicurando che decisioni significative che incidono sul rapporto di lavoro siano soggette a un controllo di legittimità umano.
Infine, la Direttiva introduce misure per la protezione dei dati personali con l’obiettivo specifico di prevenire la coercizione digitale. È esplicitamente vietato (Articolo 7) il trattamento di dati relativi allo stato emotivo, alle conversazioni private (soprattutto con i rappresentanti sindacali) e a qualsiasi dato che possa consentire di prevedere il futuro esercizio di diritti fondamentali, come il diritto di sciopero e la contrattazione collettiva. La previsione di non poter processare i dati relativi allo sciopero è una risposta normativa diretta agli abusi del sistema Frank.
Questi nuovi “diritti algoritmici” mirano a garantire che la negazione dell’agenzia umana, che definisce lo sfruttamento tipico della schiavitù, non possa più avvenire impunemente attraverso il codice informatico.
Il filo rosso della coercizione
L’analisi svolta in occasione della Giornata Internazionale per l’Abolizione della Schiavitù rivela un filo rosso ininterrotto che lega l’antico Instrumentum Vocale ai moderni rider controllati dal codice: la negazione della libertà e dell’autonomia umana in nome del profitto e dell’efficienza.
La schiavitù moderna, con i suoi 50 milioni di vittime, non è un’aberrazione marginale, ma il risultato della costante incapacità del sistema economico globale di internalizzare i costi sociali del lavoro. La schiavitù storica imponeva la sottomissione attraverso il diritto di proprietà e la violenza fisica; la schiavitù algoritmica impone la sottomissione attraverso la minaccia di esclusione economica e l’imposizione di una disponibilità totale, mascherata da flessibilità. In entrambi i casi, l’individuo perde il controllo sulle proprie decisioni fondamentali.
La scoperta che più della metà del lavoro forzato si annida nelle nazioni ricche/ad alto reddito impone di riconoscere che la schiavitù è un fenomeno endemico e incorporato, non semplicemente importato.
La necessità di superare la narrativa del “lavoro flessibile”
È imperativo che il mondo politico, accademico e la società in generale smettano di legittimare il controllo algoritmico dispotico sotto il nome di “innovazione” o “flessibilità”. Le decisioni della Cassazione sull’etero-organizzazione e l’introduzione della presunzione di subordinazione nella Direttiva UE rappresentano passi essenziali per riaffermare che l’efficienza tecnologica non può violare i diritti fondamentali. Riconoscere l’algoritmo come un agente di controllo che esercita il potere direttivo è il primo passo per smascherare la finzione dell’autonomia nel precariato digitale.
Azione globale e nazionale
Per onorare l’impegno del 2 dicembre, le azioni devono concentrarsi sul contrasto alla coercizione, sia essa criminale che strutturale.
- Imporre la Responsabilità delle Catene di Fornitura: Dato che l’86% dello sfruttamento è perpetrato da attori privati , è essenziale adottare e rafforzare a livello nazionale e internazionale leggi vincolanti sulla due diligence e la tracciabilità. Le aziende devono essere ritenute penalmente e civilmente responsabili per lo sfruttamento lungo tutta la loro catena di fornitura, indipendentemente dalla giurisdizione.
- Rafforzare l’Enforcement Contro la Servitù Digitale: Le nuove tutele stabilite dalla Direttiva UE, in particolare gli obblighi di supervisione umana e il divieto di monitoraggio dei diritti fondamentali , devono essere accompagnate da un enforcement amministrativo e giudiziario robusto per evitare che le norme rimangano inapplicate. È necessario che le autorità ispettive siano dotate degli strumenti e delle competenze per indagare sui meccanismi algoritmici.
- Investire nella Protezione delle Vulnerabilità Massime: Data la crescita allarmante della tratta e dello sfruttamento minorile, soprattutto in Europa dove l’81% delle vittime minorenni accertate è di cittadinanza europea , è fondamentale intensificare gli sforzi di prevenzione, protezione e reintegrazione, garantendo che i sistemi legali e sociali non lascino spazio a questa “piaga terribile”.
Roberto Greco