Pubblicata recentemente un’apposita guida operativama il servizio web necessario per il materiale funzionamento del servizio di collegamento “RT-POS” non è stato reso noto
Abbiamo già annunciato l’entrata in vigore, a decorrere dal primo gennaio scorso, dell’obbligo del collegamento del Registratore telematico (quello destinato ad annotare e trasmettere i corrispettivi riscossi all’Agenzia delle Entrate) ed i relativi pagamenti effettuati con strumenti elettronici, come il POS.
E’ stato l’articolo 1, commi 74 e 77, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (la Legge di Bilancio del 2025) ad introdurre questo nuovo adempimento che certamente costituisce una nuova stretta all’evasione.
Abbiamo pure detto che è già stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 con il quale sono stati forniti i primi chiarimenti necessari per l’abbinamento del registratore con gli strumenti di pagamento elettronici (nella maggior parte dei casi il POS).
Con lo stesso provvedimento è stato pure stabilito che, nonostante l’avvenuta entrata in vigore della norma, il collegamento dei POS già attivi con il registratore telematico deve avvenire entro 45 giorni da quando viene reso disponibile dall’Agenzia l’apposito servizio web, in caso di POS già attivi nel mese di gennaio 2026.
In caso di POS attivati dopo il 31 gennaio 2026, invece, il collegamento deve essere attivato dal sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo di tale mese.
Ancora, però, il servizio WEB necessario per il materiale funzionamento del servizio di collegamento “RT-POS” non è stato reso noto.
Ed a tale riguardo l’Agenzia delle Entrate, tramite un’apposita guida(Procedura web – GUIDA OPERATIVA Febbraio 2026 – IL COLLEGAMENTO TRA GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO E GLI STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (POS-RT)pubblicata nel sito istituzionale, e con alcuni chiarimenti contenuti nella risposta ad interpello n. 44 del 20 febbraio scorso, in questo periodo, che costituisce una sorta di regime transitorio, ha precisato quanto appresso.
– Il collegamento RT con POSnon è fisico ma è effettuato esclusivamente attraverso un servizio on-line che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia;
– l’obbligo riguarda esclusivamente le attività per le quali si genera un corrispettivo da trasmettere in tempo reale e per le quali va emesso il “documento commerciale”;
– non rientrano nell’obbligo i corrispettivi relativi alle attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti o comunque le attività che non hanno obbligo di collegare la biglietteria automatizzata col POS;
– altrettanto per il bowling, attività per la quale non esiste alcun obbligo di collegare il Pos alla biglietteria automatizzata;
– è possibile utilizzare un unico Pos per incassare i corrispettivi provenienti da più attività;
– è sempre possibile emettere documenti commerciali anche per operazioni non soggette a memorizzazione, utilizzando il codice natura Iva N2;
– i dispositivi portatili basati su smartphone e quelli utilizzati tramite app, restano validi anche dopo il 1° gennaio 2026. Evidentemente, per leattività soggette a scontrino, anch’essi dovranno essere collegati al registratore telematico;
– per le attività non soggette a obblighi fiscali è sufficiente la sola procedura di accreditamento e censimento.
Salvatore Forastieri