Conversione in legge D.L 63/2026: proroga dei termini rottamazione quinquies per gli Enti Locali ed altre novità

La legge di conversione è la n. 113 del 25 giugno 2026, ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 27 giugno 2026

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Dopo l’approvazione da parte della Commissione Finanze del Senato, è stato convertito in legge il D. L. 30 aprile 2026 n.63, il cosiddetto “Decreto Carburanti ter”. Nello stesso decreto, che contiene pure novità in materia di agevolazioni “carburanti”, è stato inoltre fatto confluire anche il Decreto Legge (successivo) 22 maggio 2026 n. 89, ossia il “Decreto Carburanti quater”.

La legge di conversione è la n. 113 del 25 giugno 2026, ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 27 giugno 2026.

Come già evidenziato da l’altroparlante nelle scorse settimane, la novità fiscale più attesa era quella che ha prorogato i termini previsti per la “rottamazione quinquies” dei comuni e delle regioni.

Ricordiamo, ancora una volta, che la legge n. 88 del  22 maggio 2026, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, ha aggiunto al citato decreto legge l’articolo 10-quinquies, con il quale si estende la “Rottamazione quinquies” di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026) anche ai crediti degli enti locali (comuni e regioni) affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Prima della legge di conversione, gli Enti territoriali, se volevano aderire al nuovo istituto (consentendo la definizione, senza sanzioni ed interessi di tutte le somme affidate per la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo che va dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2023), dovevano deliberarlo entro il 30 giugno 2026.

Con la legge di conversione del citato D.L. 63/26, tale termine è stato prorogato al 31 luglio 2026Anche le successive scadenze operative, conseguentemente, subiscono significativi slittamenti.

a) entro il 15 ottobre 2026 (e non più del 15 settembre) l’agente della riscossione deve rendere disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari per presentare la dichiarazione di adesione ed individuare i carichi definibili;

b) nel periodo che va dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026 (non più dal 16 settembre al 31 ottobre ‘26) deve essere presentata telematicamente dal contribuente interessato la dichiarazione di adesione alla rottamazione,;

c) entro il 28 febbraio 2027 (non più entro 31 dicembre 2026) l’agente della riscossione comunicherà agli interessati l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate;

d) entro il 31 marzo 2027 (non più entro il 31 gennaio ’26) deve essere eseguito il pagamento delle somme dovute per la definizione, in unica soluzione, oppure pagando la prima delle rate (massimo 54) bimestrali, di pari ammontare (rata minima 100 Euro), con l’interesse del 3%.

In caso di pagamento rateale, le prime cinque rate scadono il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell’anno 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadono il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.

Restano ferme tutte le altre regole previste dalle norme sulla rottamazione (quinquies) per le somme di spettanza erariale, comprese le norme che riguardano le cause di decadenza.

Con le modifiche apportate dalla citata legge di conversione del D.L. 63/26, in base al nuovo articolo 1 sexies, slitta pure al 20 luglio 2026 (senza alcuna maggiorazione) la scadenza del pagamento delle somme che risultano dovute dalle dichiarazione del redditi (compresa l’IRAP) presentate dai soggetti che rientrano nella normativa prevista per gli indici sintetici di affidabilità fiscale (compresi i forfettari) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice (ISA), dal relativo decreto di approvazione.

E’ possibile “allungare” ulteriormente la scadenza fino al 20 agosto 2026, ma in questo caso sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,80%.

-Con l’articolo 1-undecies dello stesso decreto legge, dopo le modifiche della conversione, viene specificato che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, hanno l’obbligo di accettare pagamenti digitali, non solo quelli col classico POS, ma anche attraverso ulteriori strumenti elettronici. L’obbligo dell’accettazione deve coprire almeno una carta di debito, una di credito e la moneta elettronica.

In caso di rifiuto, si applica la sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore del pagamento respinto, a meno che non si tratti di oggettiva impossibilità tecnica, che ricorre ad esempio in presenza di “comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici”. L’applicazione di tale sanzione è stata fissata a decorrere dal 30 giugno 2022, con Il D.L. 36/2022 (noto come decreto “PNRR 2”).

Salvatore Forastieri

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