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Ven, 07 Nov 2025
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Criptovalute, una nuova forma di valute virtuali

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Da qualche anno a questa parte le Criptovalute sono diventate uno strumento finanziario di significativo rilievo nel panorama finanziario internazionale, ma anche in quello del nostro Paese.

Sono praticamente valute virtuali che, attraverso la tecnologia, principalmente attraverso l’utilizzo di tecnologie decentralizzate come la blockchain, costituiscono un’alternativa alle valute tradizionali.

I soggetti che operano in questo settore, gli exchanger, devono   ottenere l’autorizzazione prevista dalla normativa Micar entro il 31 dicembre 2025.

In verità le criptoattività non sono soggette al controllo di nessuna autorità centrale e possono essere usate da tutti, basta avere la disponibilità di INTERNET.

E forse per questi motivi, per molto tempo, sono rimaste confinate in una zona grigia di difficile penetrazione.

Tuttavia, le relative transazioni oggi appaiono sufficientemente trasparenti (essendo visibili in un pubblico registro, la blockchain), mentre la loro sicurezza è affidata alla crittografia.

Tra le criptovalute più note, quelle più conosciute sono forse i Bitcoin.

In verità queste valute virtuali ormai sono parte integrante del sistema finanziario e della prassi professionale.

Servono per fare investimenti, per fare pagamenti veloci, per giochi on line, e per tanto altro.

Tuttavia, la natura atipica di questi strumenti finanziari e l’assenza di un quadro normativo organico non solo comportano molta diffidenza tra i potenziali utilizzatori, ma rendono pure abbastanza complesso il loro inquadramento giuridico-tributario.

In Italia solo da poco tempo c’è stato un esplicito intervento legislativo (la legge di bilancio per il 2023) e, pure dal 2023, è stato dato un regolamento uniforme in tutto il territorio europeo, grazie al Regolamento (UE) 2023/1114 , anche conosciuto con l’acronimo MiCAR, adottato dal Parlamento europeo il 20 aprile 2023 e dal Consiglio Europeo in data 16 maggio dello stesso anno.

Prima del 2023, non c’era nel nostro Paese una definizione chiara delle criptovalute.

Ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72/E del 2016, ha qualificato le criptovalute come “valute estere virtuali”, assimilando le operazioni di conversione a quelle valutarie. Un’ interpretazione fiscale che, allora, era priva di un qualunque supporto giuridico. Le sole disposizioni esistenti erano quelle in materia di antiriciclaggio.

Quindi, solo con il regolamento Europeo del 2023 si è cominciato ad avere un quadro organico per le cripto-attività nell’Unione, consentendo di avere nozioni uniformi delle diverse categorie di criptovalute e regole uniformi e chiare riguardanti l’emissione, l’offerta delle nuove valute e le prestazioni di servizi relative.

La normativa itailana che ha segnato veramente una svolta in materia di fiscalità delle criptovalute, è stata quella contenuta nell’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Disposizioni che hanno segnato certamente un cambio di paradigma, colmando il precedente vuoto normativo, pur generando qualche dubbio interpretativo.

Al riguardo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate emanando, poco tempo dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la circolare n. 30 del 27 ottobre 2023.

E’ necessario, a questo punto, ricordare che le plusvalenze da criptovalute, in base alla precedente normativa, se realizzate da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, si consideravano imponibili come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-ter) TUIR.

Una definizione, tuttavia, che mal si adattava alle criptovalute, visto che queste hanno caratteristiche tecnologiche e funzionali differenti dalle altre valute, non hanno corso legale e non sono emesse da uno Stato.

Fondamentali, quindi, le disposizioni contenute nella legge n. 197/2022, che, come si diceva prima, per la prima volta hanno previsto una specifica disciplina delle cripto-attività.

Più in particolare, l’art. 1, commi 126-147 della citata legge, ha introdotto una definizione autonoma di cripto-attività ai fini fiscali, prevede un’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso, con soglia di esenzione pari a 2.000 euro annui, e prevede pure l’affrancamento delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando una imposta sostitutiva del 14%.

Per quel che concerne l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, si ricorda che la Corte di Giustizia UE (sentenza Hedqvist, C-264/14) ha stabilito che le operazioni di cambio tra valute tradizionali e criptovalute sono esenti dal tributo.

Importante sottolineare che le criptovalute detenute all’estero devono essere indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, anche quando conservate presso soggetti privi di stabile organizzazione in Italia.

Dal 2023 è stata estesa alle cripto-attività l’applicazione dell’IVAFE (0,2%), equiparandole alle altre attività finanziarie estere, con il sorgere, tuttavia, di alcune questioni riguardanti, principalmente, la loro localizzazione, non sempre individuabile territorialmente.

Dal 2026, comunque, sulle criptovalute ci sarà maggiore trasparenza fiscale. Il governo italiano, infatti, ha recentemente approvato lo schema di decreto che recepisce la direttiva europea Dac 8 (direttiva 2226/2023), che prevede la condivisione automatica delle informazioni fiscali tra gli Stati membri dell’Ue.

A partire dall’anno prossimo, pertanto,  verranno fornite all’Agenzia delle Entrate non solo informazioni su redditi da lavoro e pensioni, ma anche su beni immobiliari e cripto-attività. Gli exchanger di criptovalute, infatti, saranno obbligati a trasmettere informazioni dettagliate sulle operazioni effettuate dagli utenti.

Dovranno essere dichiarati annualmente, da chi fornisce i servizi legati alle cripto-attività, i dati anagrafici e fiscali degli utenti, la residenza fiscale dichiarata e tutte le operazioni effettuate (acquisti, vendite, trasferimenti, pagamenti, ecc.).

In questo modo, vengono acquisti non solo dal fisco italiano, ma anche dall’Unione Europea (Direttiva Dac 8 sullo scambio automatico delle informazioni fiscali tra gli Stati Europei) , oltre ai redditi da lavoro dipendente, alle rendite da polizze vita, alle pensioni ed alle proprietà ed ai redditi immobiliari, anche il volume delle criptovalute.

Anche queste, pertanto, tra poco, non potranno sfuggire al loro tracciamento

Salvatore Forastieri

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