Decreto Omnibus, un ulteriore decreto legislativo emanato in attuazione della legge delega sulla riforma tributaria

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Prosegue il lavoro di predisposizione e pubblicazione dei decreti legislativi, compresi i provvedimenti correttivi, previsti dalla legge 111 del 2023, ossia la legge sulla riforma tributaria.

Nella Gazzetta Ufficiale n.185 dell’11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n.30, è stato pubblicato  il Decreto Legislativo n.148 del 7 agosto 2026, denominato “Decreto Omnibus” per le diverse novità che contiene.

Interviene, infatti, sulla determinazione del reddito d’impresa, su redditi di lavoro, sui tempi della detrazione IVA, sugli accertamenti, sulle sanzioni, sul terzo settore e sul Concordato Preventivo Biennale, prevedendo per coloro che aderiscono al concordato un ulteriore “ravvedimento speciale”.

È entrato in vigore lo scorso 12 agosto.

Tra gli argomenti di maggiore interesse ci sono quelli  che riguardano il concordato preventivo biennale e l’allargamento del termine per l’esercizio della detrazione IVA.

Con riguardo al CPB, dopo la seconda versione riguardante il biennio 2005-2006, che non ha ottenuto il successo sperato nonostante le situazioni premiali che lo hanno accompagnato, il nuovo decreto “omnibus” lo conferma anche per il  biennio 2026 e 2027(evidentemente con esclusione dei contribuenti che hanno già aderito alla proposta di concordato per il biennio 2025-2026).

Il Decreto 148/2026, però, ripropone anche  il “ravvedimento speciale”, coinvolgendo gli anni che vanno dal 2020 al 2023.

A tal fine occorre pagare, nel periodo che va  dal  il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 (in unica soluzione oppure in un massimo di dieci rate mensili),  un’imposta sostitutiva, determinata in funzione del punteggio ISA.

Per chi rinnova il CPB il decreto conferma pure  i benefici dell’esonero dal visto per le compensazioni fino a 100.000 euro per l’IVA e fino a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP. Per il biennio 2026-2027, inoltre, non sono dovuti interessi sui versamenti rateali delle imposte.

Si ricorda che, con l’adesione al concordato preventivo, il contribuente accetta l’importo imponibile proposto e condiviso con il fisco, senza che abbia alcun rilievo l’eventuale reddito conseguito in misura superiore a quello concordato.

Si ricorda che il “Concordato” è applicabile per tutti i soggetti, imprenditori, artisti e professionisti, titolari di partita IVA,  “di minori dimensioni” che rientrano nella normativa riguardante gli   Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Costituisce requisito essenziale la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi.

Occorre pure che non si sia stati condannati nei tre anni precedenti  per reati in materia di imposte sui redditi e IVA (D.Lgs. n. 74/2000) o per false comunicazioni sociali, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta nel caso in cui, dopo un  accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o  in quello precedente, risultano attività non dichiarate o l’inesistenza / indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di particolare gravità.

Esiste, tuttavia, per i soggetti aderenti al CPB, il beneficio dell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento ai periodi di imposta oggetto di concordato.

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

In passato, al fine di rendere meno pesante l’imposta che può scaturire dal nuovo reddito concordato (ossia sulla la differenza rispetto a quello dell’anno precedente), è stata  prevista una sorta di “flat tax differenziale”, ossia un’imposta la quale, anziché essere applicata con le normali aliquote, si applica tenendo conto di percentuali correlate al punteggio Isa del contribuente.

Ed ancora, per i soggetti che  aderiscono al concordato, era stata prevista l’applicazione del “ravvedimento speciale”,  che consentiva, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva,  di definire anche gli anni ancora accertabili, gli ultimi 5 anni precedenti a quelli oggetto di concordato.

Questa specie di condono, però,  era stato però eliminato. Ora, però, come già detto, il ravvedimento speciale è stato reintrodotto.

Altra importante novità del Decreto 148/2026, riguarda l’IVA.

Il Decreto legislativo,  infatti, introduce un termine più lungo per l’esercizio della detrazione e per la registrazione delle fatture passive.

In tal modo si agevolano i contribuenti perché si riduce il rischio di perdita dell’IVA pagata “a monte”  concedendo un termine più lungo per l’esercizio di un diritto, quello della detrazione, che costituisce un punto fondamentale per l’applicazione del tributo e, per questo motivo, particolarmente attenzionato dall’Unione Europea.

Con la modifica degli articoli 19 e 25 del DPR. n. 633/1972, il diritto alla detrazione, finora esercitabile  “al piu’ tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Ora, invece,  può essere esercitato  ora entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto  è sorto ed anche le fatture possono essere registrate entro il secondo anno successivo a quello della sua ricezione.

Salvatore Forastieri

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