Etna, voli cancellati e caos a Catania: quali diritti spettano ai passeggeri

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La nuova fase eruttiva dell’Etna, iniziata il 6 agosto, ha pesantemente condizionato l’operatività dell’aeroporto di Catania Fontanarossa nel pieno della stagione estiva. Tra il 6 e il 12 agosto è stato cancellato oltre un terzo dei 1.974 voli programmati, mentre centinaia di collegamenti sono stati dirottati verso altri scali, tra cui Comiso, Palermo, Trapani e Lamezia Terme. Migliaia di passeggeri hanno dovuto fare i conti con cancellazioni, ritardi e riprotezioni.

La situazione, indicata da fonti aeroportuali come una delle più gravi degli ultimi vent’anni per lo scalo catanese, ha riaperto anche il tema dei diritti dei viaggiatori in presenza di eventi eccezionali come un’eruzione vulcanica.

Cosa prevede la normativa

Il principale riferimento è il Regolamento (CE) 261/2004, che si applica anche ai voli operati dalle compagnie low cost.

In caso di cancellazione, il passeggero ha diritto a scegliere tra il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata, la riprotezione verso la destinazione finale appena possibile oppure un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il viaggiatore, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Se il viaggio comprende più tratte e, a causa della cancellazione, perde la sua utilità rispetto al programma originario, il Regolamento prevede, nei casi applicabili, anche il rimborso delle tratte già effettuate e il rientro al primo aeroporto di partenza.

Perché non scatta automaticamente la compensazione

La presenza di cenere vulcanica e le conseguenti limitazioni operative dello spazio aereo costituiscono normalmente una circostanza eccezionale ai sensi della normativa europea.

In questi casi la compagnia può essere esonerata dal pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento, che a seconda della distanza della tratta può essere di 250, 400 o 600 euro, se dimostra che la cancellazione o il forte ritardo sono stati effettivamente determinati dall’evento e che non avrebbero potuto essere evitati adottando tutte le misure ragionevoli.

Questo, però, non significa che il passeggero perda ogni tutela. Restano infatti validi il diritto al rimborso o alla riprotezione e, quando prevista, l’assistenza durante l’attesa.

Come ricordato ai microfoni di AdnKronos dal presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona, la presenza di una circostanza eccezionale non comporta automaticamente la perdita dei diritti riconosciuti ai viaggiatori.

L’assistenza obbligatoria

Durante l’attesa la compagnia deve garantire, nei casi previsti, pasti e bevande in misura adeguata alla durata dell’attesa, due comunicazioni tramite telefono, email o altri mezzi disponibili e, quando diventa necessario trascorrere una o più notti fuori casa, la sistemazione in albergo.

A carico del vettore è anche il trasferimento tra l’aeroporto e il luogo di pernottamento. Se l’assistenza dovuta non viene fornita e il passeggero è costretto ad anticipare delle spese, può successivamente chiederne il rimborso, purché queste siano necessarie, ragionevoli e documentate.

Tra i costi che possono essere rimborsati può rientrare, ad esempio, anche il taxi necessario per raggiungere l’hotel, purché la spesa sia proporzionata alle circostanze. È quindi fondamentale conservare ricevute, scontrini e ogni altra documentazione utile.

Da Catania, nei giorni interessati dai disagi, sono arrivate anche segnalazioni di passeggeri che hanno lamentato difficoltà nell’ottenere l’assistenza prevista, compresi i voucher per pasti e bevande.

Voli dirottati su altri aeroporti

Un’ulteriore questione riguarda i voli fatti atterrare in un aeroporto diverso da quello originariamente previsto.

Quando lo scalo alternativo serve la stessa città o regione, il vettore deve sostenere il costo del trasferimento verso l’aeroporto indicato nella prenotazione originaria oppure verso un’altra destinazione vicina concordata con il passeggero.

Se la compagnia non organizza direttamente il trasferimento, il viaggiatore può sostenere autonomamente le spese necessarie e chiederne successivamente il rimborso, conservando la documentazione e scegliendo, per quanto possibile, soluzioni ragionevoli e proporzionate.

Come procedere

Prima di recarsi in aeroporto è opportuno verificare lo stato del proprio volo attraverso il sito, l’applicazione o i canali ufficiali della compagnia, soprattutto in giornate caratterizzate da una situazione operativa in continua evoluzione.

In caso di cancellazione o di spese sostenute autonomamente, il passeggero deve rivolgersi innanzitutto alla compagnia aerea attraverso i canali di assistenza o i moduli di reclamo messi a disposizione dal vettore. È importante conservare carta d’imbarco, prenotazione, comunicazioni ricevute dalla compagnia e tutte le ricevute relative alle spese sostenute.

Quando il passeggero sceglie il rimborso previsto dal Regolamento, la normativa europea indica un termine di sette giorni per la restituzione delle somme dovute. Se la compagnia non risponde al reclamo entro sei settimane oppure se la risposta viene ritenuta non conforme ai diritti previsti dal Regolamento, è possibile presentare gratuitamente un reclamo all’ENAC.

Va tuttavia precisato che l’ENAC può accertare eventuali violazioni e adottare provvedimenti nei confronti del vettore, ma non interviene direttamente per ordinare il pagamento delle somme dovute al singolo passeggero. Per il recupero economico restano disponibili gli strumenti di conciliazione, le associazioni dei consumatori e, nei casi necessari, le vie giudiziarie.

Samuele Arnone

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