Il dodicenne del 1930 non esiste più

A che età si risponde di un reato, che cosa cambia con il disegno di legge sui minori e perché la soglia dei quattordici anni merita di essere ripensata

silenzio
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LA PAROLA ALL’AVVOCATO

Rubrica di diritto per tutti — a cura dell’Avv. Stefano Giordano

LA DOMANDA

Mio figlio ha tredici anni. A scuola si parla di baby gang, di ragazzini che rapinano i coetanei con il coltello in tasca. È vero che sotto i quattordici anni non si può essere puniti? E che cosa cambia con la nuova legge di cui parlano i telegiornali?

LA RISPOSTA

La regola che lei ricorda è esatta, ed è vecchia quasi un secolo. Il codice penale del 1930, il codice Rocco, stabilisce all’articolo 97 che chi non ha compiuto quattordici anni non è imputabile: qualunque cosa faccia, non può essere processato né condannato. Se il ragazzo è giudicato socialmente pericoloso, il giudice può al più disporre una misura di sicurezza, che oggi si esegue di regola in comunità; e dal 2023, per i fatti più gravi commessi tra i dodici e i quattordici anni, il questore può convocarlo con i genitori per un ammonimento formale. Nulla di più.

Tra i quattordici e i diciotto anni il discorso cambia. Il minore risponde del reato solo se il giudice accerta, caso per caso, che al momento del fatto era capace di intendere e di volere, cioè abbastanza maturo da comprendere il male che faceva e da scegliere di farlo. Se lo era, viene condannato, ma con una pena diminuita.

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio, presentato alla Camera il 5 agosto e assegnato a settembre alla Commissione Giustizia, che non ne ha ancora avviato l’esame, lascia ferma la soglia dei quattordici anni e cambia il punto di partenza: la maturità del ragazzo non andrà più dimostrata, ma si presumerà, salvo prova contraria. La pena resta ridotta e non nasce alcun reato nuovo. È un passo serio, che rimette al centro un’idea semplice: chi sceglie di fare del male deve risponderne. Nella stessa Commissione Giustizia, del resto, è già all’esame da luglio una proposta di legge che porterebbe la soglia a tredici anni. Il dibattito, insomma, è aperto, e merita di essere fatto fino in fondo.

Cosa significherebbe, in concreto, per suo figlio? Oggi, a tredici anni, resterebbe comunque fuori dal processo penale. Dal giorno del suo quattordicesimo compleanno, invece, se la riforma diventerà legge, un giudice lo considererà maturo senza bisogno di dimostrarlo; toccherà alla difesa, se ne ha gli argomenti, provare il contrario, di regola con una perizia sulla sua personalità e sul contesto in cui è cresciuto. Non cambia la sostanza delle garanzie, cambia chi deve portare la prova. E questo, per un genitore, è già un buon motivo per parlarne a casa.

Perché la domanda di fondo resta: quella soglia ha ancora senso? Vale la pena ricordare che non è sempre stata quella. Il codice Zanardelli del 1889 fissava la non imputabilità assoluta sotto i nove anni e, fino ai quattordici, chiedeva al giudice di verificare se il ragazzo avesse agito con discernimento. Fu il legislatore del 1930 a spostare l’asticella in alto. E i giuristi antichi conoscevano già una massima, malitia supplet aetatem: la malizia supplisce all’età.

Ma il legislatore del 1930 aveva davanti il dodicenne di un’Italia contadina, che a quell’età lavorava nei campi e il mondo lo conosceva dal sagrato della chiesa. Il dodicenne di oggi vive con uno smartphone in mano, conosce presto il linguaggio della violenza, e la criminalità organizzata lo sa bene: affida ai più piccoli lo spaccio e il trasporto delle armi proprio perché non sono punibili. L’impunità del minore, in questi casi, non protegge il bambino: protegge l’adulto che lo usa.

Altri ordinamenti europei hanno fatto scelte diverse. In Inghilterra e Galles si risponde penalmente dai dieci anni; in Francia la soglia è a tredici. E la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso V. contro Regno Unito del 1999, quello dei due bambini di dieci anni che a Liverpool avevano ucciso un piccolo di due, non ritenne che attribuire una responsabilità penale a ragazzi di quell’età fosse di per sé un trattamento inumano o degradante. Condannò invece il Regno Unito perché quel processo, celebrato davanti a una corte per adulti, non aveva permesso ai due imputati di parteciparvi davvero. È questa, credo, la lezione da trarre: l’età conta meno delle garanzie con cui si processa.

Abbassare la soglia, per esempio a dodici anni, con pene ridotte, un giudice specializzato e un percorso educativo vero, non significa mettere i bambini in cella. Significa dire a un ragazzo, e soprattutto a chi lo recluta, che lo Stato non si volta dall’altra parte.

Le obiezioni esistono e vanno rispettate. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, nel 2019, ha invitato gli Stati a portare la soglia ad almeno quattordici anni e a non abbassarla mai; molti magistrati e operatori della giustizia minorile temono che la pena produca più criminali di quanti ne recuperi. Ma la risposta a quel timore non è l’impunità: è una sanzione giusta, proporzionata, accompagnata dalla scuola e dalla famiglia. L’impunità garantita non educa nessuno; insegna soltanto che l’età può diventare uno scudo.

Avv. Stefano Giordano

Studio Legale Giordano & Partners (Milano – Palermo)