«Il giudice ce l’ha con me»: quando è vero, e quando è solo un’impressione

La legge non ricusa un giudice perché sembra sfavorevole: pretende fatti precisi, tassativi, verificabili.

reato
avv. Stefano Giordano, Studio Legale Giordano & Partners — Milano / Palermo
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LA PAROLA ALL’AVVOCATO

Rubrica di diritto per tutti — a cura dell’Avv. Stefano Giordano

LA DOMANDA

«Il giudice del mio processo mi sembra ostile, quasi prevenuto nei miei confronti: rigetta ogni mia istanza, sembra aver già deciso. Posso chiedere che venga sostituito?»

LA RISPOSTA

La risposta secca è no: non basta una sensazione, per quanto sincera possa essere per chi la vive da dentro un’aula di tribunale. Un giudice che respinge le nostre istanze, che non crede alla nostra versione dei fatti, che decide in modo per noi sfavorevole, non sta per questo venendo meno alla propria imparzialità: sta facendo il suo mestiere, che è appunto decidere, anche contro una delle parti. Se bastasse l’impressione di ostilità, ogni processo con un esito negativo finirebbe per contestare il giudice invece che la decisione — e il sistema non reggerebbe un giorno.

L’imparzialità, garantita dall’art. 111, comma 2, Cost. («giudice terzo e imparziale») e dall’art. 6 CEDU («tribunale indipendente e imparziale»), non si misura dunque sull’esito. Si manifesta — e qui sta il punto — solo in presenza di casi tassativamente previsti dalla legge, non genericamente evocati da chi si sente svantaggiato. Come ricordava Giuliano Vassalli, il processo accusatorio non può funzionare se le parti non sono equidistanti dal giudice: ma l’equidistanza è una condizione strutturale, non una promessa di esito favorevole.

Il codice individua due strumenti, entrambi ancorati a quei casi tassativi. Il primo è l’astensione (art. 36 c.p.p.): un dovere del giudice verso se stesso, se ricorre un interesse personale nel procedimento, un legame di parentela con una delle parti, l’aver già espresso un parere sui fatti fuori dall’esercizio delle funzioni, una grave inimicizia. Quest’ultima, peraltro, deve riguardare rapporti personali estranei al processo: non basta che il giudice abbia respinto ripetutamente le nostre richieste, perché quella è appunto l’esercizio ordinario della funzione. Il secondo strumento è la ricusazione (art. 37 c.p.p.): la stessa lista di presupposti, ma azionata dalla parte quando il giudice non si è astenuto spontaneamente, o quando ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti prima della sentenza.

Per capire dove passa il confine, un esempio concreto aiuta più di mille definizioni. La Cassazione ha di recente ribadito che un giudice il quale, prima di decidere su una richiesta di sequestro, avesse restituito gli atti al pubblico ministero per ulteriori accertamenti investigativi, non perde per questo la propria imparzialità: è un passaggio ordinario di gestione del procedimento, non un’anticipazione di giudizio. Allo stesso modo, non basta che il giudice abbia posto domande pressanti durante un esame, né che abbia già giudicato lo stesso imputato in un procedimento diverso per fatti analoghi. Diverso sarebbe il caso — questo sì rilevante — di un giudice che, fuori da ogni necessità funzionale, lasciasse intendere di ritenere già acquisita la colpevolezza dell’imputato prima che il processo sia concluso: lì la manifestazione indebita del convincimento apre davvero la strada alla ricusazione.

Ed è proprio questo l’unico varco che si avvicina al «mi sembra prevenuto» del nostro lettore: non il rigetto di un’istanza, non l’asprezza di un controesame, non un passaggio procedurale sfavorevole — la giurisprudenza esclude con costanza che questi elementi, da soli, bastino. Ciò che conta è l’aver anticipato, fuori da ogni necessità funzionale, un giudizio sulla colpevolezza: un conto è decidere nell’esercizio della funzione, un altro è aver già scritto la sentenza prima del processo.

Tra la sensazione e la ricusazione formale — che ha termini stretti e comporta una sanzione pecuniaria se infondata — la prassi ha ritagliato uno spazio informale che il codice non disciplina ma che gli operatori conoscono bene: prima di attivare l’incidente, capita che la difesa segnali al giudice, con garbo, l’esistenza di una situazione che ne consiglierebbe l’astensione spontanea. Non è un istituto, è una cortesia processuale. Ma spesso evita l’attrito di uno scontro formale.

Diverso, infine, è il discorso sulla rimessione del processo (art. 45 c.p.p.): non riguarda mai l’impressione su un singolo giudice, ma il contesto in cui l’intero processo si celebra. Quando gravi situazioni locali — non altrimenti eliminabili — pregiudicano la libera determinazione di chi vi partecipa, la sicurezza pubblica, o generano un legittimo sospetto sull’imparzialità dell’intero ufficio giudiziario, è la Corte di Cassazione a poter trasferire il processo altrove. Un rimedio eccezionale, riservato all’ambiente e non alla persona, applicato con grande rigore perché deroga al principio costituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.).

Nella storia repubblicana l’istituto è stato invocato in alcuni dei processi più discussi: dai procedimenti di mafia degli anni Sessanta, al processo per la strage di Piazza Fontana, fino a quello sul disastro del Vajont. Ma la giurisprudenza degli anni Novanta ne ha progressivamente ristretto la portata, richiamando lo stesso principio di eccezionalità anche in procedimenti di risonanza nazionale: la rimessione, si è detto, presuppone situazioni di tale gravità da rendere «pressoché inevitabile» la loro incidenza negativa sulla serenità del processo — non un clima di tensione, non l’attenzione mediatica, non il semplice sospetto.

Questo rigore non è solo interpretativo, ma anche formale. Nella prassi, tanto la ricusazione quanto la rimessione sono terreno di applicazione particolarmente severo, e le formalità procedurali finiscono spesso per essere decisive quanto il merito. La ricusazione va proposta entro termini di pochi giorni, con dichiarazione sottoscritta personalmente dall’interessato — o da un procuratore speciale che ne indichi espressamente i motivi, a pena di inammissibilità. La rimessione richiede la notifica della richiesta, entro sette giorni, a tutte le altre parti del processo, persona offesa compresa: la Cassazione ha dichiarato inammissibile un’istanza proprio per la sola mancata notifica a quest’ultima. Il risultato, per chi si affaccia a questi strumenti senza l’assistenza di un difensore esperto, è che una doglianza anche fondata nel merito può naufragare per un vizio di forma.

In sintesi: la delusione per una decisione sfavorevole non è mai, di per sé, un difetto di imparzialità. Lo è solo un fatto preciso, tassativo, dimostrabile — mai un’impressione, per quanto radicata, e mai il clamore che circonda un processo, per quanto assordante.

Per approfondire: i profili di imparzialità soggettiva e oggettiva del giudice alla luce dell’art. 6 CEDU

Avv. Stefano Giordano

Studio Legale Giordano & Partners (Milano – Palermo)