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Ven, 07 Nov 2025
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Intelligenza artificiale e reati: introdotte nuove aggravanti e pene

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 132 del 23 settembre 2025: dal 10 ottobre entrano in vigore disposizioni che introducono aggravanti e nuovi reati legati all’uso illecito dei sistemi di intelligenza artificiale.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 132 del 23 settembre 2025, avente per oggetto “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal prossimo 10 ottobre 2025.

Dei principi fondamentali che devono regolare l’intelligenza artificiale, ne abbiamo già parlato.
Va segnalato, comunque, una importantissima novità: l’articolo 26 della predetta legge introduce specifiche sanzioni di natura penale in determinati casi di uso illegittimo dell’intelligenza artificiale.

Più in particolare:

All’articolo 61 del Codice penale, riguardante le aggravanti, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente:
«11-decies) l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato».

All’articolo 612-quater del C.P. (“illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”) è ora previsto che:
“Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate».

All’articolo 294 dello stesso codice (“Attentati contro i diritti politici del cittadino”) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

Ed ancora, all’articolo 2637 del codice civile, riguardante il reato di aggiotaggio, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, che punisce con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma “riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico…”, oppure “mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa”, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente lettera a-ter):
«riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale».

Ed infine, all’articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto il seguente periodo:
«La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

Insomma, una serie di sanzioni abbastanza precise e pesanti che dovrebbero garantire maggiore trasparenza nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Salvatore Forastieri

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