Interessi fiscali: perché il fisco paga meno dei contribuenti

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L’articolo 16 della legge delega sulla riforma tributaria, la legge n. 111 del 9 agosto 2023,  ha stabilito, alla lettera q), di “armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall’Amministrazione finanziaria e dai contribuenti”.

In verità, già dal 2015, l’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 aveva previsto l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta legge 159/15, avrebbe dovuto stabilire una misura unica per tutti gli interessi riguardanti la materia fiscale. Un decreto che, a tutt’oggi, non risulta ancora emanato.

Ma anche l’articolo 37 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, aveva “tentato” di intervenire per trovare una soluzione al problema, precedendo che 1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento “. Ma anche questa volta inutilmente.

Eppure, gli interessi fiscali continuano ad essere diversi:  più alti quelli a favore dell’Erario, dal 3,50% al 4,50%, più bassi quelli a favore dei contribuenti (quelli sui rimborsi), non più del 2%. La questione è abbastanza spinosa, perché permane una grossa disparità di trattamento tra fisco e contribuenti, e, forse, anche ad  una violazione dell’articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, ossia il principio di uguaglianza di fronte alla legge.

Si tratta di un grosso problema ed un’ingiustizia visto che la misura degli interessi, oltre ad essere estremamente variegata e complicata in relazione alle singole fattispecie di morosità o di dilazioni, dimostra l’esistenza di norme che, con le loro evidenti disparità di trattamento, nuocciono certamente al rapporto di reciproca collaborazione tra cittadini e Amministrazione Finanziaria e, più in generale, alla tanto auspicata tax compliance.

L’unico intervento normativo, che annualmente, puntualmente, riguarda la misura degli interessi, è quello che riguarda gli interessi legali. Questi interessi, così come previsto dall’articolo 2, comma 185, della legge 662/1996, in mancanza del previsto decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno, restano uguali a quelli stabiliti con il decreto dell’anno precedente.

Anche quest’anno, pertanto, così come previsto dalla legge, è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre scorso (pubblicato nella G.U. n. 289 del 13 dicembre), che ha fissato il tasso di interesse di cui all’articolo 1284 del codice civile all’ 1,60 % in ragione d’anno.

Giova ricordare che tutte le variazioni della misura degli interessi legali dipendono dal rendimento medio dei titoli di Stato ed al tasso di inflazione annuo. Quindi, per il 2026, continua a registrarsi una piccola riduzione della misura degli interessi. Va ricordato che gli interessi legali non riguardano solo  l’ambito civilistico, ma anche l’ambito tributario, seppure  nei pochi casi previsti dalla legge, come nel caso del “ravvedimento operoso” di cui all’articolo 13 del Legislativo 472/1997.

In passato gli interessi legali erano scesi notevolmente, arrivando nel 2021, addirittura allo  0,01%. Dal 2022, però, hanno ricominciato ad aumentare arrivando, nel 2023, al il 5%. Poi il tasso è tornato a diminuire, passando nel 2025 al 2% ed arrivando ora, a decorrere dal 1 gennaio 2026, all’1,60%.

L’importante, comunque, è trovare una soluzione legislativa alla disparità di trattamento ancora esistente in materia di interessi fiscali.

Salvatore Forastieri

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