Iva, dichiarazione omessa: recupero imposta senza accertamento

L'Agenzia delle Entrate provvede, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA e  senza bisogno di ricorrere all’accertamento induttivo,  alla liquidazione dell’imposta dovuta dal contribuente

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Con il nuovo articolo 54 bis 1 del D.P.R. 633/72, introdotto con la legge 30 dicembre 2025 n. 199, articolo 1, comma 111, è stato prevista la possibilità per l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di provvedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA e  senza bisogno di ricorrere all’accertamento induttivo,  alla liquidazione dell’imposta dovuta dal contribuente. In pratica, trovano più spazio i controlli effettuati senza un vero e proprio accertamento, operando esclusivamente utilizzando i dati di cui l’Agenzia è già in possesso.

La liquidazione prevista dalla nuova disposizione, infatti,  ha luogo attraverso procedure automatizzate, ma essenzialmente attraverso l’utilizzo dei dati provenienti dalle fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente, dei corrispettivi telematici  trasmessi e degli altri elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE).

Se emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente il quale, entro i successivi sessanta giorni, può versare l’imposta dovuta, unitamente agli interessi per tardiva iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del D.P.R. 602/1974, ossia il 4%, e la sanzione amministrativa di cui  all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ossia una somma pari al centoventi per cento dell’ammontare del tributo dovuto, con un minimo di euro 250.

Non è ammessa la compensazione

Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nei termini previsti dalla legge, la sanzione è ridotta a un terzo.

Se ritiene, invece, che l’imposta richiesta non sia corretta, lo stesso contribuente può segnalare eventuali dati o elementi non considerati e fornire i chiarimenti necessari.

Decorso infruttuosamente il citato termine di sessanta giorni, oppure quando i riscontri forniti non risultano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute sono iscritte a ruolo a titolo definitivo.

Con il recente provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026l’Agenzia delle Entrate, così come previsto dalla legge,  ha definito le modalità operative per la liquidazione dell’IVA.

L’Agenzia ha precisato che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA (considerando tale anche la dichiarazione presentata senza i dati relativi alle operazioni attive effettuate, necessari per la determinazione del volume d’affari e per la liquidazione del tributo), l’imposta dovuta dal contribuente è determinata sulla base dell’imposta a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, nonché dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate, per il periodo d’imposta oggetto di controllo.

Dall’imposta a debito sono scomputati l’imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate, nonché i versamenti IVA effettuati relativi al periodo d’imposta.

Non si tiene conto, però, del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello oggetto di controllo. Una disposizione, quest’ultima, che certamente ha bisogno di chiarimenti, per sapere  quale potrebbe essere la fine di un credito, quello risultante dalla dichiarazione precedente regolarmente presentata, la cui legittimità non  viene contestata dall’ufficio.

La stessa Agenzia ha precisato pure che le risultanze della liquidazione sono comunicate al contribuente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente ovvero, in caso di mancato recapito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

E’ utile ricordare, infine, che, trattandosi di violazione che legittima l’accertamento induttivo, la liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ferma restando, comunque, una eventuale ulteriore azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria.

Salvatore Forastieri