IVA applicabile sui proventi derivanti dall’attività di prostituzione

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 1285 del 21 gennaio scorso, sembra volere prendere atto in maniera più concreta dell’esistenza di questa particolare attività, ritenendola non illecita ma solo “moralmente disdicevole” e, pertanto, soggetta ad imposizione, anche ai fini IVA

Text with image

Each element can be added and moved around within any page effortlessly. All the features you need are just one click away.

Reading Time: 2 minutes

Al di là di ogni aspetto morale, anche la prostituzione sarà tassata

Abbiamo già ricordato, qualche tempo fa, dell’istituzione, tra i codici ATECO, ossia i codici di attività da indicare anche nelle dichiarazioni fiscali, e più in particolare quelli in vigore dal 1° aprile 2025 risultanti dall’elenco fornito dall’Istat e consultabile nel sito istituzionale, di una particolare categoria, contraddistinta col il codice 96.99.92, riguardante i “Servizi di incontro ed eventi simili”, comprendendo una vasta gamma di attività legate alla vita sociale e alle interazioni tra persone, tra le quali,

  • Le attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali;

  • La fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi o gestione di locali di prostituzione;

  • L’organizzazione di incontri e altre attività di speed networking.

In quella occasione avevamo manifestato qualche perplessità sulla opportunità della previsione di tali attività che potrebbero essere considerate abbastanza discutibili nel dibattito sul futuro della gestione della prostituzione in Italia.

Esiste, infatti, una proposta di legge che si propone di affrontare il fenomeno della prostituzione da un’ottica più complessa, intervenendo non solo sullo sfruttamento diretto, ma anche su tutte le strutture che ne permettono e facilitano la diffusione, cercando di contrastare la mercificazione del corpo attraverso strumenti legali moderni e mirati.

Ora, però, la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 1285 del 21 gennaio scorso, sembra volere prendere atto in maniera più concreta dell’esistenza di questa particolare attività, ritenendola non illecita ma solo “moralmente disdicevole” e, pertanto, soggetta ad imposizione, anche ai fini IVA.

Secondo i Supremi Giudici, In materia di Irpef, l’esercizio della prostituzione risulta soggetto ad imposizione, come in generale ogni altra attività economica, anche illecita, produttiva di reddito, che sia disciplinata dalla legge con specifiche norme o meno; con riferimento al tributo dell’Iva, l’esercizio abituale della prostituzione deve qualificarsi come un’attività di lavoro autonomo, risolvendosi in una prestazione di servizi verso corrispettivo, come statuito anche dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee (sent. n. 268 del 20.11.2001, in causa C-268/99), e come tale deve essere assoggettata ad imposizione ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 3, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633“.

In pratica, secondo la Cassazione, come statuito anche dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee (sentenza n. 268 del 20.11.2001, in causa C-268/99), l’esercizio abituale della prostituzione non è altro che una prestazione di servizi verso corrispettivo e, pertanto, un’attività di lavoro autonomo tassabile ai fini dell’IVA ai sensi degli art. 5, comma 1, e 3, comma 1, del DPR N.633/72.

Il concetto che emerge da quanto sopra è quello secondo il quale, una cosa è l’aspetto morale, altra cosa è l’aspetto giuridico/economico che, in presenza di una manifestazione di capacità contributiva influenzata anche dall’esercizio professionale della prostituzione, non può sottrarre il relativo provento alla tassazione, nè ai fini delle imposte sui redditi né (come sostiene la UER e la Corte di Cassazione) ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

In ogni caso, stante l’interpretazione fornita a livello giurisprudenziale, non sarebbe male se l’Amministrazione finanziaria chiarisse, specialmente ai fini IVA, in quale categoria di servizi l’attività in parola debba essere collocata e quali siano gli adempimenti obbligatori (previsti dal D.P.R. 633/72) delle persone che svolgono la citata attività.

Salvatore Forastieri

Ultimi Articoli