Sono ormai diverse le sentenze della Cassazione con le quali si afferma la responsabilità del Professionista in caso di violazioni di natura tributaria.
Il principio che si va sviluppando sempre di più è quello secondo il quale i professionisti/commercialisti rispondono delle sanzioni applicabili ai loro clienti anche quando alla violazione non hanno materialmente collaborato essendosi limitati solo alla semplice contabilizzazione dei documenti o alla trasmissione telematica della dichiarazione.
Ricordiamo, al riguardo, alcune Ordinanze tra le quali la n. 3215 del 13 febbraio 2026 e la n. 5635 del 12 marzo 2026.
Con quest’’ultima Ordinanza, più in particolare, i Supremi Giudici hanno affermato che, in tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, è configurabile in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie anche nel caso di semplice attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi ed anche quando non sono redatte materialmente dallo stesso.
In una ulteriore sentenza n. 13910 del 13 maggio 2026, riguardante comunque una fattispecie di violazione particolarmente grave, ossia la compensazione di crediti inesistenti, da un lato troviamo la conferma della responsabilità (“concorso”) del professionista incaricato, dall’altro la conferma della responsabilità del soggetto che ha tratto vantaggio dall’illecito sul quale grava sempre l’onere di verificare la regolarità degli adempimenti che la legge pone a suo carico.
Alle pronunce giurisdizionali precedentemente citate, se ne aggiunge ora un’altra, l’Ordinanza n. 21061 del 21 giugno 2026, con la quale, sempre la Corte di Cassazione, trattando una controversia tra un Notaio ed il suo Commercialista.
Il Notaio aveva fatturato senza IVA (“fuori ambito”) alcuni corrispettivi imponibili, considerandoli erroneamente “spese anticipate”.
Ma la Cassazione non ha ritenuto possibile escludere la responsabilità del Commercialista, nonostante le fatture fossero state materialmente predisposte dal cliente.
I supremi Giudici, infatti, hanno considerato rilevante la particolare ed importante natura dell’incarico professionale affidato al commercialità, sottolineando la necessità di una diligenza qualificata del consulente fiscale, tenuto anche a valutare i dati ricevuti e a segnalare criticità riconoscibili nell’ambito dell’attività affidata.
Insomma, la confusione resta. Sarebbe necessario fare chiarezza sulla questione una volta per tutte.
Diversamente i professionisti corretti cercheranno in tutti i modi di cautelarsi, con aggravio di adempimenti e costi, mentre quelli infedeli, oppure i professionisti solo sedicenti tali, continueranno a proliferare.
Salvatore Forastieri