Ma la grazia, cos’è esattamente?

La grazia non è l’unico strumento di clemenza. Ecco le differenze

GRAZIA
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LA PAROLA ALL’AVVOCATO

Rubrica di diritto per tutti — a cura dell’Avv. Stefano Giordano

LA DOMANDA

Ho sentito parlare della grazia concessa a Nicole Minetti. Ma la grazia cos’è esattamente? Chi può chiederla, chi la concede, e quando viene accordata? E qual è la differenza con l’amnistia e l’indulto?

LA RISPOSTA

La grazia è uno degli istituti più antichi e affascinanti del diritto, uno di quelli che attraversa i secoli praticamente intatto: la ritroviamo nel diritto romano, nelle monarchie assolute, nella Rivoluzione francese, e la troviamo oggi nell’articolo 87 della nostra Costituzione repubblicana. Paolo Sorrentino le ha persino dedicato un film — La grazia, con Toni Servillo nei panni di un Presidente della Repubblica tormentato — e la cosa non sorprende: è un atto che appartiene più alla sfera morale che a quella giuridica, più alla coscienza che al codice.

Un potere antico: dal re al Presidente

La grazia nasce come prerogativa regale, residuo diretto del potere assoluto del sovrano. Nell’Ancien Régime il re era la fonte di ogni giustizia: poteva condannare e poteva perdonare, senza doverne render conto ad alcuno. Era il ius gratiandi, il diritto di grazia, che i giuristi medievali e moderni teorizzavano come attributo indefettibile della sovranità: chi comanda in ultima istanza ha anche il potere di rimettere la pena. Montesquieu stesso, pur padre della separazione dei poteri, considerava la clemenza del principe una virtù necessaria — a patto che non diventasse strumento di arbitrio sistematico.

Con le grandi rivoluzioni liberali dell’Ottocento il problema si pose con urgenza: come conservare uno strumento umanitariamente prezioso senza ricadere nell’arbitrio monarchico? La soluzione fu duplice. Da un lato, il potere di grazia venne trasferito al capo dello Stato costituzionale — prima al re costituzionale, poi, nelle repubbliche del Novecento, al Presidente — vincolandolo alla controfirma ministeriale come garanzia di controllo democratico. Dall’altro, si impose un presupposto che nel sistema monarchico non esisteva: la sentenza definitiva. Il re assoluto poteva graziare anche prima del processo, persino prima dell’arresto. Il Presidente della Repubblica no: può intervenire solo quando la giustizia ha già fatto il suo corso e la condanna è irrevocabile.

Lo Statuto Albertino del 1848, che governò il Regno d’Italia fino alla Costituzione repubblicana, attribuiva al Re il potere di grazia senza particolari vincoli procedurali. La Costituzione del 1948 compie il passaggio definitivo: il potere resta, ma viene “addomesticato”. L’articolo 87 lo affida al Presidente della Repubblica, figura di garanzia super partes, sottraendolo alla disponibilità del governo e del Parlamento. Non è più il capriccio del principe: è la coscienza dello Stato che si esprime su un caso umano singolo, irripetibile.

Come funziona oggi

Tecnicamente, la grazia è un provvedimento di clemenza individuale con cui il Presidente della Repubblica condona, in tutto o in parte, la pena inflitta con sentenza definitiva di condanna. Non cancella il reato, non elimina la condanna: la sentenza rimane nel casellario giudiziale. Ciò che la grazia fa è estinguere, in tutto o in parte, la pena ancora da scontare. Se qualcuno è stato condannato a dieci anni e ne ha già scontati quattro, la grazia può liberarlo dal residuo. Ma resterà comunque una persona condannata agli occhi della legge.

Ci sono due condizioni imprescindibili. Prima: la condanna deve essere definitiva, cioè passata in giudicato. Non si concede la grazia a chi è ancora sotto processo: sarebbe una interferenza intollerabile con la giurisdizione. Seconda: la grazia è strettamente personale — vale solo per chi la riceve, non per correi o concorrenti nel reato che si trovassero nella medesima situazione.

Chi può chiederla? In teoria chiunque: il condannato stesso, un suo familiare, il suo avvocato, persino il giudice di sorveglianza. Non esiste un modulo prestabilito: l’istanza si indirizza al Ministero della Giustizia, che la istruisce e la trasmette al Capo dello Stato. Nella pratica, i procedimenti sono lunghi, spesso silenziosi, e le concessioni relativamente rare.

Chi decide? Il Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 87, comma nono, della Costituzione. Ma qui la questione si fa più sottile di quanto sembri. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006 — resa in occasione della disputa tra il Presidente Ciampi e il Ministro della Giustizia Castelli sul caso Sofri — ha chiarito che si tratta di un atto presidenziale in senso proprio: la controfirma ministeriale è un adempimento formale e non di cogestione sostanziale. In parole povere: è il Presidente che decide, non il governo. Il ministro firma, ma non può bloccare.

Su quali basi si concede? La legge non lo dice espressamente, e questa vaghezza è intenzionale: la grazia non è un rimedio giuridico, non è un secondo grado di giudizio, non serve a correggere errori giudiziari — per quelli c’è la revisione. Risponde a ragioni umanitarie: condizioni di salute gravissime, età avanzata, reintegrazione sociale già avvenuta, situazioni di eccezionale drammaticità personale o familiare. È la giustizia che si china sull’uomo quando la rigidità della norma diventerebbe crudeltà.

Nel caso di Nicole Minetti, condannata definitivamente per favoreggiamento della prostituzione nell’ambito del processo Ruby, la grazia è stata concessa — e ha suscitato polemiche roventi, come ogni atto di clemenza in Italia, dove il garantismo è ancora considerato da molti un lusso sospetto. Ma è proprio in questi casi che l’istituto rivela la sua natura più autentica: non premia il reato, non assolve il colpevole, non riscrive la storia processuale. Dice soltanto che, in determinate circostanze, il rigore della pena cede il passo alla misericordia. Beccaria, che della sproporzione tra pena e fine della pena fece il cuore del suo pensiero, avrebbe probabilmente trovato in questo istituto uno strumento prezioso di umanizzazione del diritto.

Ma la grazia non è l’unico strumento di clemenza. Vediamo le differenze.

LA GRAZIA

Individuale, discrezionale, presidenziale. Estingue la pena, non il reato. Richiede sentenza definitiva. Non si estende ai complici. È l’ultimo residuo addomesticato del ius gratiandi monarchico: sopravvissuto alla caduta dei re perché, evidentemente, ogni ordinamento civile sente il bisogno di conservare una porta stretta attraverso cui la misericordia possa passare.

L’AMNISTIA

L’amnistia è il contrario della grazia quanto a portata: non guarda il singolo, guarda categorie intere di reati o di condannati. Estingue il reato stesso — non solo la pena — e si applica a tutti coloro che si trovano nella situazione prevista dalla legge. Se sono in corso procedimenti penali per i reati amnistiati, questi si estinguono; se le condanne sono già definitive, vengono cancellate.

Chi la concede? Non il Presidente della Repubblica da solo, ma il Parlamento, con legge approvata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera (articolo 79 della Costituzione, nella versione riformata nel 1992 proprio per rendere più difficile il ricorso a questo strumento, a lungo abusato nella storia repubblicana). L’amnistia è dunque un atto legislativo: è il Parlamento che decide di non punire più determinati comportamenti per ragioni di politica criminale, di pacificazione sociale, o di deflazione del sistema giudiziario. In Italia l’ultima amnistia risale al 1990. Da allora, la soglia dei due terzi ha reso praticamente impossibile approvarla.

L’INDULTO

L’indulto è una via di mezzo, per certi versi il più insidioso dei tre istituti. Come la grazia, estingue la pena (o parte di essa); come l’amnistia, si applica in modo generale a categorie di condannati, non a un singolo. La differenza cruciale con l’amnistia è questa: l’indulto non estingue il reato. Chi ne beneficia resta condannato, il suo casellario giudiziale resta macchiato, e — particolare importante — in caso di recidiva, la condanna precedente torna a produrre tutti i suoi effetti.

Anche l’indulto richiede una legge parlamentare con maggioranza qualificata dei due terzi. L’ultimo in Italia risale al 2006 (il cosiddetto “indulto Mastella”): svuotò le carceri di circa ventiseimila detenuti in pochi giorni, con effetti di breve durata sul sovraffollamento e un tasso di recidiva che alimentò — non a torto — aspre critiche.

In sintesi: la grazia è individuale e presidenziale, estingue la pena non il reato; l’amnistia è generale e parlamentare, estingue il reato stesso; l’indulto è generale e parlamentare, estingue la pena ma non il reato.

Tre istituti nati in epoche diverse, con logiche diverse, accomunati da una sola convinzione: che ogni sistema penale degno di questo nome debba custodire, accanto alla certezza della pena, la possibilità del perdono. Non come eccezione vergognosa, ma come valvola di sicurezza della coscienza civile. I re sono caduti. Il ius gratiandi è rimasto.

Avv. Stefano Giordano

Studio Legale Giordano & Partners (Milano – Palermo)