A Palermo un convegno sulla “Definizione debiti verso gli enti locali”

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Lo scorso 10 febbraio, a Palermo, presso il Palazzo Comitini, con i Sindaci dell’Area metropolitana di Palermo, si è tenuta la prima riunione del “Comitato Tecnico per la definizione delle entrate locali”, presieduta dal ProfessoreAngelo Cuva.

Erano presenti i primi cittadini di molti comunidel palermitano e diversi eranocollegati “da remoto”.Hanno partecipato, inoltre,alcuni esperti come il Presidente dell’ASAEL(Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali), Dott.Matteo Cocchiara, il Dott.Riccardo Compagnino, esperto di contabilità pubblica e finanza regionale, ed il Dott.Salvatore Forastieri.

Il tema dell’incontro era particolarmente importante.

Ogni amministrazione comunale dovrò valutare al più presto non solo l’opportunità, ma anche la possibilità di introdurre la “Definizione delle entrate locali” di cui ai commi da 102 a 110 dell’articolo 1 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (la Legge di Bilancio 2026), le norme che prevedono, parallelamente alla così detta “Rottamazione quinquies”, quella riguardante solo i tributi erariali ed i contributi INPS non derivanti da accertamento, la possibilità degli enti territoriali (comuni, provincie, città metropolitane e regioni), di concedere ai debitori la possibilità di definire le pendenze fiscali (principalmente IMU e TARI, esclusa l’IRAP, ma anche le sanzioni per violazioni amministrative e le entrate patrimoniali), in modo agevolato.

Evidentemente, anche questo tipo di sanatoria, insieme alla “rottamazione”, si pone nel piano di riduzione dell’enorme magazzino di cartelle inesigibili esistente.

Così come affermato in sede di promulgazione della legge,simiraanchea “rafforzare l’autonomia fiscale degli Enti locali, offrire strumenti più flessibili per gestire crediti di difficile esigibilità e promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e dell’equilibrio di bilancio”.

Le differenze con la “rottamazione quinquies”, tuttavia, sono tantissime.

Come detto in altre occasioni, la disciplina della Rottamazione-quinquies trova applicazione automatica, anche se solo per le somme dichiarate e non versate, riguardanti crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dall’Agenzia delle Entrate e dall’INJPS nel periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Per le entrate locali, invece, sono diversi i termini, le condizioni e modalità di definizione. Praticamente non esistono regole, quantitative, qualitative e temporali, che delimitino con esattezza il perimetro della definizione.

Più in particolare, al contrario della rottamazione, la definizione delle entrate locali:

  1. Non è automatica, nel senso che per essere applicata occorre la delibera del Consiglio Comunale ed il regolamento;

  2. Non prevede le medesime condizioni di definizione previste dalla “rottamazione” dei crediti erariali.

  3. E’ diverso l’ambito temporale ed oggettivo della possibile definizione. Al contrario della rottamazione, la definizione è ammessa anche per i crediti che nascono da accertamento;

  4. E’ subordinata all’esistenza di un “equilibrio di bilancio”, per cui laddove c’è un dissesto e, forse, laddove esistono problemi finanziari del comune, la definizione non può essere concessa;

  5. E’ subordinata anche alla verifica del grado di esigibilità dei crediti;

  6. Di fatto, è subordinata anche allapossibilità concrete di organizzare un servizio idoneoallo svolgimento di tutte le attività conseguenti alla previsione normativa,tenendo conto, evidentemente, della capacità operativa dell’ente (che è evidentemente legata alle risorse materiali ed economiche di cui si dispone);

  7. Non ha un termine entro il quale la definizione dei tributi locali può essere disposta.L’unico termine previsto dalla legge è quello stabilito per i contribuenti i quali, qualora sia attivata la definizione,hanno al massimo 60 giornidalla data di pubblicazione dell’atto nel sito internet istituzionaleper accettare ed adempiere agli obblighi tributari;

  8. Stante la formulazione della legge, non sarebbe assolutamente peregrina l’interpretazione secondo la quale la definizione dei tributi locali non sia possibile quando gli stessi tributi siano stati affidati per la riscossione all’AdER (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Un problema quest’ultimo il quale, fortunatamente, se non ufficialmente, sembrerebbe ormai risolto, nel senso che, da informazioni provenienti da ambienti ministeriali, parrebbe che anche i crediti degli enti locali affidati all’AdER siano “definibili”,ma a condizione che siano gli stessi enti territoriali a gestirne le procedure ed ad assumersi tutti i costi relativi.

Così stando le cose, le valutazioni che ogni Ente territoriale deve fare prima di decidere se concedere o meno la definizione agevolata dei propri crediti sono quindi moltissime e comportano verifiche e decisioni di grossa responsabilità.

Nella maggior parte dei casi la definizione non è nemmeno immaginabile a causa dell’impossibilità concreta di realizzare un intervento così complesso.

Spesso è difficile comprendere quale sia la soluzione più adeguata perincrementare la riscossione delle proprie entrate.

Non tutti i Comuni hanno un bilancio che consente di abbuonare qualcosa ai loro contribuenti non in regola con le norme fiscali locali.

Non è facile stabilire il grado di esigibilità dei crediti.

Quanto meno nel caso di piccoli comuni, poi, mancano le risorse (sia economiche che umane) per organizzare una così complessa operazione che comporta un enorme lavoro di studio e un altrettanto onerosissimo lavoro organizzativo.

Ed inoltre, a prescindere dell’incertezza dell’istituzione della definizione in parola, c’è anche il problema della mancanza di qualunque termine per stabilirla.

Ciò vuol dire che può accadere che, di due comuni limitrofi, uno decida di concedere l’agevolazione ai propri contribuenti, l’altro no. Con una evidente disparità di trattamento.

Ma può accadere pure che l’altro comune, dopo qualche anno (stante la mancanza di un termine), magari quando ottiene le risorse economiche e le risorse umane necessarie, oppure quando riesce a risolvere i problemi di equilibrio di bilancio, decida di approvare la definizione.

Ed anche in questo caso la disparità di trattamento può essere pure evidente, specialmente se, nelle more dell’introduzione della definizione (legata alla volontà/possibilità del Comune), qualcuno ha già pagato per intero mentre gli altri pagheranno con lo sconto.

Insomma, un vero caos, un caos che può dar luogo a censure di ordine costituzionale e che, in ogni caso e certamente, mette in seria discussione la così detta “certezza del diritto”.

C’è chi sostiene che, probabilmente, il legislatore che ha scritto la legge di bilancio del 2026, nel prevedere la definizione delle entrate locali, ha ritenuto di dovere legiferare nel solco del “federalismo fiscale”.

Lo dimostrerebbe anche il fatto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è tirata fuori dal problema lasciando comunque agli enti locali non solo le spese ma anche ogni responsabilità.

Tutto ciò, probabilmente, pensando che potevano essere superate anche le regole che pone la nostra Costituzione con gli articoli 3 (uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge) e 53 (capacità contributiva).

Ma la certezza del diritto no. Quella non può essere disattesa.

I cittadini devono sapere in anticipo le regole che presiedono alcuni importanti attività dello Stato (lato sensu), dovendo conoscere per tempo quali sono gli obblighi, le regole, le sanzioni ecc. ai quali vanno incontro.

Insomma, come si diceva prima, un vero caos. Lo dimostra anche la quasi assoluta mancanza di interpretazioni dottrinali.Il Tavolo tecnico istituito a Palermo, comunque, continuerà a lavorare. Vedremo gli sviluppi della questione.

Salvatore Forastieri

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