La partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale: prevista ma non molto praticata

Solo 304 comuni, su 7.894 comuni italiani, hanno fornito la loro collaborazione, prevista dalla legge, e solo 502 accertamenti sono stati effettuati grazie a queste segnalazioni. I dati si riferiscono al periodo 2024

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Molto limitata la collaborazione, normativamente prevista,  tra Comuni e Agenzia delle Entrate per l’accertamento dei tributi erariali.

Sono risultati infatti molto scarsi, per diversi motivi, i risultati che questo tipo di contributo (le segnalazioni)  potrebbe dare non solo per l’Erario nazionale ma anche per i bilanci dei comuni.

In ambito nazionale, da quanto risulta dai dati esistenti riguardanti l’anno 2024solo 304 comuni, su 7.894 comuni italiani, hanno fornito la loro collaborazione, e solo 502 accertamenti sono stati effettuati grazie a queste segnalazioni.

Ancora peggio in ambito regionale, visto che in Sicilia (secondo dati non aggiornati) pare che solo 13 comuni abbiano collaborato con il fisco, ricavando dall’operazione meno di 7.000 Euro.  A Palermo, le somme assegnate per l’attività svolta a favore dell’Agenzia delle Entrate è stata pari a 1.372 Euro. A Napoli ancora meno.

E’ andata meglio al nord. A Genova e Milano, infatti,  le somme assegnate come “premio” si sono avvicinate alle 500.000 Euro.

Qualche anno fa, però, un piccolo comune, San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, ha fatto veramente il pieno, percependo, più di 900.000 Euro

Le somme di cui stiamo parlando, sono quelle, erogate e gestite dal Ministero dell’Interno, che la legge assegna ai comuni i quali, fornendo segnalazioni “qualificate”, facilitano l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che, con l’evidente scopo di contrastare l’evasione fiscale, l’articolo 44 del  DPR 600 del 1973 prevede la partecipazione dei comuni all’accertamento dei redditi delle persone fisiche.

Una collaborazione molto importante, perché l’integrazione dell’organizzazione dell’Agenzia delle Entrate con quella di altri enti pubblici, “mettendo in rete” – cioè –  quanto conosciuto in ordine ai fatti evasivi utili all’accertamento, rende sicuramente più efficace l’azione di recupero dell’evasione di tutti i tributi, a prescindere dall’Ente che li gestisce ed al quale gli stessi tributi sono destinati.

Anche i comuni, infatti,  grazie alla collaborazione fornita ed alla prevista compartecipazione alle some recuperate grazie al loro intervento, ne traggono benefici, incrementando le risorse necessarie per fronteggiare le spese pubbliche e ridurre la pressione fiscale.

A questi fini,  l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti.

I comuni, invece, segnalano all’Agenzia delle Entrate, tramite il sistema S.I.A.T.E.L. , entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno dell’anno in cui l’ufficio decade dal potere di accertamento,   qualsiasi dato che sia utile per integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, oppure eventuali elementi che dimostrano la percezione di redditi non dichiarati, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione idonea a provare l’irregolarità.

Un adempimento che, al di là delle previsioni normative specifiche, costituisce un preciso dovere civico di ogni Istituzione pubblica.

Con  DPCM 10 luglio 2012 è stata disciplinato questo tipo di collaborazione dei comuni mettendo a loro  disposizione tabelle con dati statistici aggregati sulle dichiarazioni dei redditi, pur rispettando la normativa sulla privacy.

Dal canto loro i comuni forniscono la loro collaborazione segnalando elementi utili relativi a tributi come  IRPEF, IVA, imposte di registro, ipotecarie e catastali, non mancando di evidenziare  le incongruenze che si riscontrano tra l’ammontare dei redditi dichiarati ed il tenore di vita.

Si tratta di segnalazioni utili a fare emergere  l’economia sommersa e l’uso del patrimonio, un elemento quest’ultimo  che può rappresentare un importantissimo indice di capacità contributiva, oltre che un dato idoneo a  fare emergere irregolarità di diverso tipo.

Le somme riscosse dall’Agenzia delle Entrate grazie alle segnalazioni qualificate pervenute vengono ripartite  tra l’Erario statale e quello comunale, e ciò all’evidente scopo di  incentivare la collaborazione degli enti locali per rendere più efficace la lotta all’evasione fiscale.

Così come previsto dall’art. 1, comma 315, della Legge 311/2004 e dal D.Lgs. 23/2011, ai comuni che collaborano all’accertamento fiscale, provvedendo a “segnalazioni qualificate”,  che concretamente consentono, cioè,  all’Agenzia delle Entrate di procedere all’accertamento fiscale ed al recupero di somme erariali, viene riconosciuta una quota del 50%, calcolata sugli importi dovuti a titolo di imposta o maggiore imposta oggetto dell’avviso d’accertamento, sui relativi interessi e sugli importi riscossi a titolo di sanzioni, ove dovute.

Come già detto, occorre che le segnalazioni dei Comuni, tratte nel corso della loro attività costituzionale,  siano veramente “qualificate”, nel senso che  le  informazioni devono essere  suscettibili di  utilizzo  ai fini dell’accertamento dei tributi erariali.

A titolo di esempio, e come meglio indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.  187461  del 3 dicembre  2007, le informazioni dei comuni possono riguardare il commercio e le professioni; l’ urbanistica ed il  territorio (con particolare attenzione alle lottizzazioni abusive); il  patrimonio immobiliare, con particolare attenzione agli “immobili fantasma” (quelli non catastati), agli immobili non indicati in dichiarazione oppure locati senza avere adempiuto all’obbligo della registrazione, oppure ancora  oggetto di accertamento in materia di tributi sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; le residenze fittizie all’estero; le disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva, specialmente di beni e servizi   di rilevante valore  economico, disponibilità  non giustificate dalla presenza di adeguati redditi dichiarati dall’intero  nucleo familiare del soggetto.
Estremamente importanti sono pure le segnalazioni dei  casi di  soggetti che,  pur  svolgendo  un’attività  di impresa, sono privi di partita  IVA; oppure che      nelle   dichiarazioni   fiscali   hanno  dichiarato  di  svolgere  un’attività diversa da quella rilevata in loco; oppure  interessati da affissioni pubblicitarie abusive; o, infine,  soggetti i quali, pur qualificandosi enti non commerciali, presentano evidenti caratteristiche tipiche delle attività commerciali.

Come già detto, gli elementi che possono essere forniti all’Agenzia delle entrate sono quelli  che  possono essere rilevati nel corso dell’attività istituzionale, ossia attraverso gli Organi comunali deputati ai diversi controlli di loro competenza, come l’esistenza delle autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività commerciali, della regolarità urbanistica, e di tanto altro ancora.

Per fare un esempio, pensiamo quanta materia imponibile l’Agenzia delle Entrate può trarre dalla conoscenza, grazie alla segnalazione del comune, di un immobile abusivo per il quale, certamente in nero, sono stati comunque effettuati grosse quantità di acquisti di beni e servizi, anch’essi, come l’immobile, assolutamente sconosciuti al fisco, sia locale che nazionale.

La comunicazione del comune deve contenere   il  nome  e  cognome, il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti  in  relazione  ai  quali sono rilevati le incongruenze, quelle, più in particolare, che , senza ulteriori  elaborazioni logiche, denotano comportamenti evasivi ed elusivi.

Per realizzare questa alleanza tra Stato e Comuni ai fini del recupero dell’evasione, in alcune regioni, quindi a livello territoriale,  sono state stipulate apposite convenzioni, anche con l’intervento dell’ANCI.

Ma anche a livello nazionale è stata stipulata, in data 30 gennaio 2018, una convenzione con la quale  L’Agenzia delle entrate, la Guardia di Finanza, l’ANCI e l’IFEL si sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, a promuovere, anche attraverso  processi di analisi del rischio utili ad individuare comportamenti evasivi ed elusivi di tributi statali e locali, nonché attraverso una adeguata formazione del personale e la diffusione  delle “buone pratiche”,   la conoscenza, il corretto utilizzo degli strumenti e delle soluzioni atti a favorire lo sviluppo qualitativo della partecipazione dei Comuni all’attività di recupero dell’evasione dei tributi statali.

Intanto, in mancanza di un preciso obbligo di legge, pare che  nemmeno l’incentivo economico spinga i comuni, già in difficoltà nell’accertamento dei tributi di propria competenza, a lavorare pure  per l’Erario statale.

Recentemente, particolare interesse alla reciproca collaborazione tra il Comune di Palermo e l’Agenzia delle Entrate è stato dimostrato attraverso l’istituzione di un  tavolo tecnico, coordinato dal professore Angelo Cuva, finalizzato a fornire un supporto informativo e formativo a tutti i Comuni della Città Metropolitana sull’utilizzo di un istituto che, nonostante le difficoltà che possono essere insite nel rapporto tra i responsabili degli Enti locali ed i loro concittadini,  può dare un importante contributo per l’aumento delle loro entrate tributarie e l’equilibrio del loro bilancio.

Speriamo che comportamenti più virtuosi dei comuni Italiani diano finalmente i  risultati positivi sperati.

Salvatore Forastieri

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