POS e scontrini: arriva la tolleranza del 5% sugli scostamenti

Trasmissione telematica dei corrispettivi e collegamento col Pos. Introdotta soglia di tolleranza 5% per lievi discordanze riscontrate

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Tra le novità fiscali del Decreto Legislativo n. 148 del 7 agosto 2026 (Decreto Omnibus 2026) c’è una norma che introduce una soglia di tolleranza del 5% nei casi di discordanza tra i dati dei corrispettivi registrati e i pagamenti elettronici accettati tramite pos.

L’obbligo di collegamento

Giova ricordare che il collegamento tra la registrazione telematica dei corrispettivi e il pagamento con strumenti informatici, come il POS, è un obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e riguarda i soggetti tenuti alla trasmissione dei corrispettivi tramite registratore di cassa.

Al riguardo, dopo il provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche un’apposita guida operativa con le prime indicazioni sull’applicazione della nuova disposizione.

Le scadenze

L’efficacia del nuovo obbligo, seppure normativamente stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2026, è rimasta subordinata all’istituzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’apposito servizio web che consente il collegamento tra registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico. Il servizio è stato reso noto dalla stessa Agenzia con comunicato stampa del 5 marzo scorso.

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026, o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, l’abbinamento con l’RT andava effettuato entro 45 giorni dal 5 marzo: la scadenza era quindi il 20 aprile 2026, prima scadenza effettiva del nuovo adempimento.

Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento deve essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico, e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Un POS entrato in funzione a luglio, quindi, va collegato al registratore telematico tra il 6 e il 30 settembre.

Le sanzioni

In caso di irregolarità si applicano le seguenti sanzioni:

  • Mancato collegamento: sanzione da 1.000 a 4.000 euro. In caso di recidiva nel quinquennio è prevista anche la chiusura temporanea dell’esercizio.
  • Invio irregolare o mancante che non influisce sulla corretta liquidazione dell’imposta: sanzione di 100 euro, con un tetto massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Non è applicabile il cumulo giuridico.

La soglia di tolleranza del 5%

L’articolo 33 del Decreto Omnibus, modificando l’articolo 11, comma 2-quinquies, e l’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 in materia di sanzioni tributarie amministrative, introduce una soglia di tolleranza del 5% — valevole anche per la sanzione accessoria — nei casi di discordanza tra i dati dei corrispettivi registrati e i pagamenti elettronici accettati.

Il confronto riguarda esclusivamente il numero delle operazioni, non il loro ammontare.

Un esempio: se su 100 pagamenti elettronici 3 operazioni non risultano correttamente registrate come pagate con strumenti elettronici, la percentuale di irregolarità è del 3% e resta sotto la soglia di legge; se non è stata evasa imposta, per quella specifica sanzione opera la tolleranza. Se le operazioni irregolari fossero invece 8 su 100, la soglia risulterebbe superata e la sanzione tornerebbe applicabile.

Cosa resta fuori dalla tolleranza

La soglia non copre l’omessa certificazione dei corrispettivi né le irregolarità che incidono sulla corretta liquidazione dell’imposta, violazioni per le quali è dovuta la sanzione pari al 70% dell’imposta evasa.

Nessuna tolleranza, pertanto, per chi non effettua il collegamento previsto dalla legge, non certifica correttamente le operazioni effettuate e non memorizza né trasmette i dati dei corrispettivi riscossi.

Salvatore Forastieri