LA PAROLA ALL’AVVOCATO
Rubrica di diritto per tutti — a cura dell’Avv. Stefano Giordano
LA DOMANDA
Sento spesso parlare di «processo accusatorio» e «processo inquisitorio», e in questi mesi si è discusso molto di separazione delle carriere dei magistrati. Cosa significa tutto questo? E cosa è successo davvero con il referendum del marzo 2026?
LA RISPOSTA
Sono domande che meritano una risposta chiara, perché toccano il cuore del modo in cui questo Paese amministra la giustizia penale.
Partiamo dalle definizioni. Il processo inquisitorio è il modello che ha dominato l’Europa continentale per secoli. In questo sistema il giudice non è un arbitro neutrale: è lui il motore dell’accertamento. Raccoglie le prove, interroga l’imputato, conduce le indagini, e — aspetto decisivo — pone egli stesso le domande, mentre le parti restano sullo sfondo. Il processo si svolge in gran parte per iscritto, spesso in segreto.
Il processo accusatorio — il modello angloamericano, quello che vediamo nelle serie televisive statunitensi — è esattamente il contrario. Vi sono due parti contrapposte: l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero, e la difesa, rappresentata dall’imputato con il suo avvocato (e, se del caso, vi è anche il difensore della parte civile). Di fronte a loro siede un giudice terzo e imparziale, che non raccoglie prove ma valuta quelle che le parti gli portano. Sono le parti, non il giudice, a interrogare i testimoni: prima chi li ha citati, con l’esame diretto, poi la controparte, con il controesame. È questo il meccanismo che gli anglosassoni chiamano cross-examination — letteralmente l’«esame incrociato» — ed è l’anima stessa del sistema, perché solo nel confronto serrato tra le parti la prova si forma davvero davanti al giudice.
E il vecchio Codice Rocco del 1930, varato sotto il fascismo? Qui occorre una precisazione che spesso sfugge. Non era un sistema interamente inquisitorio: era piuttosto un sistema misto, che tentava di tenere insieme i due modelli. Conosceva una fase istruttoria scritta e segreta, dominata dal giudice istruttore, e poi una fase dibattimentale orale e pubblica. Il problema — la sua anima profondamente inquisitoria — stava nel fatto che le prove raccolte nella fase istruttoria segreta potevano essere pienamente utilizzate per la decisione finale. Il dibattimento pubblico, in sostanza, finiva per ratificare ciò che era già stato deciso al chiuso degli uffici. La prova non nasceva nel contraddittorio: vi transitava soltanto, già confezionata.
Con il nuovo codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989 — la riforma legata al nome di Giuliano Vassalli, uno dei suoi padri — l’Italia ha compiuto una scelta netta: abbandonare quel modello e abbracciare il sistema accusatorio. Una rivoluzione copernicana: l’imputato non più oggetto di indagine ma soggetto di diritti, la prova formata nel dibattimento e non nei fascicoli segreti delle procure, il giudice davvero «terzo» tra le parti.
L’ambizione era altissima. La realizzazione è rimasta incompiuta. E qui entra in gioco la separazione delle carriere.
Nel sistema accusatorio puro, pubblico ministero e giudice sono figure radicalmente diverse: richiedono mentalità opposte, culture professionali distinte. In Italia, invece, pubblici ministeri e giudici hanno sempre fatto parte dello stesso corpo — la magistratura ordinaria — con la possibilità, sia pure entro limiti via via più stretti, di passare dall’una all’altra funzione. L’effetto distorsivo è evidente: il giudice che ieri faceva il pm porta con sé, almeno culturalmente, la mentalità dell’accusatore. Lo aveva compreso con straordinaria lucidità proprio Vassalli, che già nel 1987, in un’intervista al Financial Times rilasciata mentre il nuovo codice era ancora in gestazione, osservava: «parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice, che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli… essere colleghi eccetera, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio». Una riforma del processo in senso accusatorio senza separazione delle carriere, ammoniva, sarebbe rimasta una riforma a metà. Stesso allarme che, anni prima e da un’altra trincea, aveva lanciato Giovanni Falcone.
Su questo sfondo si inserisce la vicenda più recente. Il Parlamento ha approvato una legge costituzionale — pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025 — che introduceva la separazione delle carriere, il doppio CSM (uno per i giudicanti, uno per i requirenti) e una nuova Alta Corte disciplinare. Non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi, il testo è stato sottoposto a referendum confermativo, senza quorum, il 22 e 23 marzo 2026.
Il No ha vinto, con il 53,6% dei voti contro il 46,4% del Sì, e un’affluenza del 58,9%. La riforma costituzionale non è entrata in vigore. Non una sospensione, non un rinvio: un rigetto definitivo. La situazione resta quella di prima — carriere unificate, passaggio di funzioni consentito entro i limiti fissati dalla legge ordinaria.
Cosa resta, allora, di quella rivoluzione del 1989? Un paradosso amaro. Negli anni, l’accusatorietà del processo è stata progressivamente erosa: da una serie di interventi normativi, da alcune sentenze della stessa Corte costituzionale, dalla pratica quotidiana delle aule. Si è perso per strada proprio il principio cardine — quello per cui la prova si forma realmente nel dibattimento, nel contraddittorio tra le parti — che pure l’articolo 111 della Costituzione, riformato nel 1999, oggi solennemente proclama. E così si arriva al paradosso: il vecchio codice inquisitorio, a sua volta più volte modificato in senso favorevole alle garanzie dell’imputato, oggi non sarebbe certo costituzionalmente ammissibile — eppure, per certi versi, c’è chi sostiene, non senza ragioni, che fosse persino più garantista del sistema accusatorio così come lo abbiamo via via demolito. Non è un giudizio. È la misura di quanto sia difficile, in questo Paese, tradurre in realtà le riforme che si annunciano storiche.
Avv. Stefano Giordano
Studio Legale Giordano & Partners (Milano – Palermo)
