Anche i soggetti in regime forfettario devono versare la “Porn Tax”

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Anche chi aderisce al regime forfettario è tenuto al pagamento della cosiddetta “Tassa Etica” del 25%, introdotta dalla Legge 266/2005 e applicabile ai redditi derivanti da attività legate alla produzione o vendita di materiale pornografico e di incitamento alla violenza

Anche i soggetti in regime forfettario, tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 15%, in presenza dei relativi presupposti, sono soggetti anche alla cosiddetta “Tassa Etica” di cui al comma 466, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005.

Questo è il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 285 del 4 novembre scorso.

Al riguardo si ricorda che la Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006), al comma 466, ha introdotto una tassa etica (chiamata anche “porn-tax”), applicabile in caso di svolgimento di determinate attività, come la produzione o vendita di materiale pornografico.

Il citato comma 466 della legge 266/05, più in particolare, stabilisce che:

“È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L’addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi; ………… . Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.”

Con D.P.C.M. del 13 marzo 2009 è stata individuata la definizione di materiale pornografico e di trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare e sono state fissate le modalità di determinazione dell’addizionale prevista dall’art. 1, comma 466, della L. n. 266/2005 e dall’art. 31, comma 3, del D.L. 185/2008.

Secondo le definizioni del citato D.P.C.M.:
a) per «materiale pornografico» “si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti”.

Si tratta, quindi, di un tributo costituito da un’addizionale sulle imposte sul reddito nella misura del 25%, dovuto soltanto dai soggetti titolari di reddito d’impresa e dagli esercenti arti e professioni, limitatamente alla quota del reddito complessivo netto corrispondente all’ammontare dei ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Ai fini del pagamento, della dichiarazione e per tutti gli altri adempimenti, si applicano le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi.

Il caso sul quale si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 285 del 5 novembre scorso riguardava l’interpello di un contribuente il quale contestava l’interpretazione della Direzione Regionale della stessa Agenzia, che aveva sostenuto che anche in caso di applicazione del regime forfettario (Legge n. 190/2014), la tassa in questione è applicabile in quanto non espressamente esclusa dalla normativa vigente.

Manifestando la propria interpretazione e condividendo quella della Direzione Regionale, contraria a quella proposta dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi citato, ha ricordato che il regime forfettario è un regime fiscale agevolato riservato a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni le quali, se vi aderiscono, determinano il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti e versano un’imposta sostitutiva pari al 15%.

La Tassa Etica, invece, è un’addizionale alle imposte sul reddito, che non è alternativa (come la flat tax del 15%) all’Irpef, all’Irap e alle addizionali regionali e comunali.

Detto tributo, pertanto, seppure limitatamente ai ricavi e compensi specificamente indicati dalla legge 266/2005 — ossia quelli di natura particolarmente “sensibile” — va comunque versato.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la circostanza che i contribuenti in regime forfettario siano assoggettati all’imposta sostitutiva non esclude che gli stessi siano soggetti anche alla Tassa Etica, considerato che l’imposta dovuta nell’ambito del regime forfettario è sostitutiva esclusivamente delle imposte e delle addizionali ivi espressamente indicate, ossia quelle relative all’imposta sui redditi.

Con l’occasione, l’Agenzia chiarisce pure che, per i soggetti in regime forfettario, la base imponibile dell’imposta si determina applicando il coefficiente di redditività previsto per il codice Ateco dell’attività esercitata ai ricavi o compensi derivanti dalle attività soggette alla Tassa Etica.
L’importo così ottenuto va indicato nel quadro RQ del modello Redditi PF, rigo RQ49, e su di esso si applica l’aliquota del 25%.

Il versamento avviene secondo le stesse modalità previste per l’Irpef, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 107/2009, ossia:

  • 4003 – acconto prima rata

  • 4004 – acconto seconda rata o unica soluzione

  • 4005 – saldo.

Salvatore Forastieri

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