Pubblicato nella in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto scorso il decreto legislativo n. 149 del 7 agosto 2026, quello che contiene i principi fondamentali destinati a regolamentare l’attività dei magistrati tributari “professionali”.
Un decreto legislativo che si inserisce tra i decreti attuativi della riforma fiscale di cui alla legge 111 del 9 agosto 2023 e che costituisce certamente un importantissimo tassello nella riforma delle giustizia tributaria.
Al riguardo ricordiamo che la nostra Costituzione, dopo avere affermato, all’art. 102, che “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”, al successivo articolo 103 prende in considerazione, per inserirli nel concetto di magistratura, il “Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa” (che hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in casi particolari, indicati dalla legge, anche dei diritti soggettivi), la “Corte dei conti” (che ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge), ed i “Tribunali militari” (che in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate).
L’articolo 104, poi, nell’affermare che la magistratura è un organo autonomo e indipendente, prevede il “Consiglio Superiore della Magistratura”, indispensabile per garantire i principi di autonomia ed indipendenza prima citati.
Quindi, secondo la Costituzione, le magistrature sono soltanto quattro: quella ordinaria, quella contabile, quella amministrativa e quella militare.
C’è comunque da dire che, seppure originariamente nate come Organo amministrativo (quasi una procedura che seguiva l’accertamento dell’ufficio fiscale), alle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado (la Commissione tributaria centrale era stata già soppressa nel 1996), di fatto, era stata affidata una vera e propria funzione giurisdizionale in materia tributaria, ufficialmente riconosciuta come tale, anche grazie alle note sentenze della Corte Costituzionale 287 del 1974 e 215 del 1976, con la riforma degli anni ’70, e più precisamente con la pubblicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, alla quale hanno fatto seguito, venti anni dopo, i Decreti Legislativi numero 545 e 546 del 31 dicembre 1992 che hanno riformato sia l’aspetto organizzativo della giustizia tributaria, sia le nuove regole del processo tributario.
Da sempre, inoltre, la funzione giurisdizionale (funzione amministrativa fino al 1972) tributaria, è stata affidata ai Giudici Tributari, non di carriera, ossia a giudici, tra i quali anche magistrati appartenenti alle altre giurisdizioni, entrati a far parte della giurisdizione tributaria, anche in via non esclusiva, attraverso un concorso per titoli, e quindi certamente in possesso non solo dei requisiti che consentono l’accesso alle pubbliche funzioni, ma anche dei titoli che assicurano la necessaria professionalità nella delicata funzione giudicante.
Con la legge n 130 del 31 agosto 2022, tuttavia, la Giustizia ed il processo tributario hanno subito una profonda riforma, non solo con la modifica della denominazione delle Commissione tributarie in Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado, ma anche con la previsione del reclutamento, per concorso pubblico, di ”magistrati tributari”, una sorta di “quinta magistratura” che, a regime, ossia quando tutti i Giudici tributari “onorari” avranno lasciato, per il raggiungimento dell’età di 70 anni, le Corti di Giustizia, costituiranno il nuovo corpo giudicante.
La citata legge 130 del 2022 ha introdotto altre novità, come la previsione delle udienze da remoto e la partecipazione a distanza, l’istituzione di un giudice monocratico per le controversie di valore fino a 3.000 euro (valore poi elevato a 10.000 Euro), la prova testimoniale seppure in casi particolari ed in forma scritta, l’obbligo dell’ufficio fiscale di fornire sempre la prova documentale della pretesa fiscale e l’istituzione, presso la Corte di Cassazione, di un’apposita sezione tributaria.
Irrisolto, invece, è rimasto il problema della dipendenza, anche formale, degli uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (ma anche dei magistrati e dei giudici, il cui compenso viene corrisposto dal MEF), una questione che ha sempre suscitato, e che continua a suscitare, dubbi sull’esistenza o meno di una forma di incompatibilità, stante che nella maggior parte delle controversie una parte in causa è l’Agenzia delle Entrate, un organo che, seppure amministrativamente distinto dal Ministero delle Finanze, evidentemente lo rappresenta in maniera sostanziale.
Con riguardo alla nuova composizione delle Corti Tributarie, va ricordato che la presenza dei Giudici Tributari, quelli non di carriera, si è sempre dimostrata assolutamente indispensabile.
E la loro presenza certamente non è divenuta superflua in attesa del completo reclutamento dei “nuovi” magistrati tributari.
Ed al riguardo è pure utile ricordare che i Magistrati Tributari previsti per coprire l’intero organico delle diverse Corti di Giustizia esistenti nel nostro Paese sono 576 e, dopo l’unico concorso finora già espletato e completato, sono entrati a far parte 173 nuovi magistrati.
Di questi, a Palermo, solo due, più altri due che nella nostra Regione erano già stati inseriti nella Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in quanto transitati volontariamente da altre magistrature.
Complessivamente, quindi, la quantità dei nuovi magistrati tributari non è assolutamente sufficiente per coprire tutti i posti disponibili nelle diverse sedi giudiziarie tributarie della Sicilia e dell’intero Paese.
Assolutamente indispensabili, quindi, per il funzionamento del sistema giudiziario tributario, sono ancora, e chissà per quanto tempo ancora, i “vecchi” giudici tributari.
Quei giudici che, nonostante la loro preparazione ed esperienza, vengono ora distinti dai magistrati tributari “di professione” chiamandoli “onorari”, pur svolgendo la stessa funzione degli altri magistrati, seppure pagati in modo assolutamente diverso e privi delle prerogative e delle garanzie previste per i magistrati professionali.
Intanto, come detto in premessa, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 149 del 7 agosto 2026 che, intervenendo sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e sul Testo Unico della giustizia tributaria (Decreto Lgs. 14 novembre 2024, n. 175) introduce la disciplina dello stato giuridico dei magistrati tributari uniformandola, nei limiti della compatibilità, a quella della magistratura ordinaria.
Come già detto, siamo ora in presenza di una “quinta magistratura” , con un proprio Organo di autogoverno (il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria) e con regole quasi uguali a quelle che disciplinano lo status giuridico di tutti gli altri magistrati, ordinari, contabili, amministrativi e militari
Tra le nuove regole introdotte con il Decreto Legislativo 149/26, si ricordano le seguenti:
-Istituzione del “Ruolo Unico Nazionale dei magistrati tributari, tenuto dal Consiglio di Presidenza delle Giustizia Tributaria. Il ruolo è ordinato secondo l’anzianità di servizio nella qualifica di ogni magistrato;
-L’obbligo di una formazione continua e di un costante aggiornamento professionale dei nuovi magistrati tributari;
-Previsione di cause di incompatibilità, come quella che non consente al magistrato tributario di prestare servizio in Corti dove familiari esercitano assistenza tecnica, e ciò per garantire l’indipendenza e l’imparzialità del magistrato tributario;
-Previsione di specifici procedimenti disciplinari, tipicizzando gli illeciti e le sanzioni. Il procedimento è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado competente e la sanzione viene applicata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
-Disciplina delle dimissioni, comprese le cause di infermità, ed altre garanzie, comprese quelle sui trasferimenti d’ufficio, secondo regole analoghe a quelle delle altre magistrature.
Resta ancora aperta, però, la questione dei giudici tributari onorari. La riforma della giustizia tributaria, infatti, nel riconoscere alla magistratura tributaria uno status economico e giuridico quasi uguale a quello delle altre magistrature dello Stato (con un trattamento economico adeguato, specifiche tutele e garanzie), trascura completamente i vecchi “Giudici tributari”, quelli ora denominati “onorari”, ma che da sempre hanno garantito il funzionamento della giustizia tributaria.
Parliamo dei professori di università, Commercialisti, Avvocati, ex Dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria ed altre categorie professionali, tutti vincitori di concorso a titoli, che hanno permesso la definizione di centinaia di migliaia di controversie tra contribuenti e amministrazione finanziaria.
Va sottolineato, peraltro, che sul trattamento riservato ai giudici tributari onorari, è stata fatta, alcuni anni fa, una specifica denuncia all’Unione Europea la quale, il 4 giugno scorso, ha inviato al nostro Governo la lettera di costituzione in mora (C (2026) 3414 final), nell’ambito dell’apposita procedura d’infrazione n. 4004/2026 per il mancato allineamento della relativa legislazione al diritto del lavoro dell’Unione Europea.
Una procedura d’infrazione (analoga a quella che in passato ha riguardato i “Giudici onorari” esistenti nella magistratura ordinaria), alla quale il recente decreto legislativo 149 non ha posto rimedio in alcun modo.
E’ legittimo chiedersi, allora, se in questa fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema (che verosimilmente non sarà breve), non sia utile, anzi indispensabile, anche al fine di evitare il possibile deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia Europea, magari fino al completamento dell’organico dei nuovi magistrati tributari, e fino a quando non avranno raggiunto il limite di età previsto dalla legge, un utilizzo (attraverso un apposito riconoscimento legislativo) più incisivo ed efficace, nonché una concreta valorizzazione, giuridica ed economica, dei “giudici tributari onorari” i quali, come è noto, con la loro professionalità e la loro esperienza, hanno reso finora la giustizia tributaria, per produttività e tempi di definizione, una delle giurisdizioni più efficienti del sistema italiano.
Sarebbe moto opportuno, intanto, che sulla questione si apra subito un concreto e proficuo dibattito, con l’auspicio che vengano al più presto individuate, con appositi provvedimenti legislativi, concrete soluzioni di questo problema, un problema che non riguarda solo i giudici tributari, solo perché tali, ma che investe l’intero sistema della giustizia tributaria che certamente, in questo modo, viene privata, nella fase iniziale del nuovo sistema, della professionalità e dell’esperienza ultra decennale di tantissimi giudici.
Salvatore Forastieri