Scade il prossimo 31 luglio il termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello IVA TR per la richiesta di rimborso IVA infrannuale o per effettuare la compensazione “orizzontale”, relativamente al credito maturato nel secondo trimestre 2026.
La richiesta di rimborso infrannuale, su modello IVA TR, infatti, va presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (Provvedimento Prot. n. 144055/2020).
Il pagamento (infrannuale) viene eseguito dall’ufficio entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.
Giova ricordare, in generale, che, se in sede di dichiarazione annuale l’IVA detraibile a norma dell’art. 19, aumentata dei versamenti eseguiti, risulta maggiore dell’IVA sulle operazioni imponibili effettuate, il contribuente, a norma del 2^ comma dell’art. 30, può computare l’eccedenza in detrazione nell’anno successivo.
Le condizioni per il rimborso IVA
Tuttavia, a norma degli artt. 30, 38 e 38 bis del D.P.R. 633, se l’importo del credito è superiore ad Euro 2.582,28 (i vecchi 5 milioni di lire), il contribuente può chiederne, anche parzialmente, il rimborso, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) Quando il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni;
b) Quando il contribuente effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8 bis e 9 (esportazioni ed operazioni assimilate) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo del volume d’affari;
c) Quando si tratta di imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
d) Quando il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto dell’art. 7 del D.P.R. 633, ossia per mancanza del presupposto della territorialità;
e) Quando il richiedente è “rappresentante” (ex art 17 – secondo comma) di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia che effettua operazioni nello Stato.
Il rimborso, comunque, è sempre possibile nel caso di presentazione della dichiarazione annuale per cessazione di attività.
E’ pure sempre possibile chiedere il rimborso (purché di importo superiore ad Euro 2.582,28) relativamente all’imposta la quale, non rimborsabile per mancanza delle condizioni sopra citate, non abbia trovato compensazione con l’imposta dovuta nei due anni successivi a quello in cui la stessa è stata portata in detrazione.
Il rimborso dell’IVA, in ogni caso, può avvenire solo in presenza delle condizioni e delle disposizioni previste dall’articolo 38 bis del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.
Deve essere eseguito dall’Ufficio entro 3 mesi dalla richiesta risultante dalla dichiarazione annuale.
In alcuni casi, tuttavia, con l’applicazione delle condizioni disposizioni previste dal citato articolo 38 bis, è possibile chiedere il rimborso dell’IVA con periodicità trimestrale (“Rimborsi IVA infrannuali”).
Questi rimborsi, però, possono riguardare però solo i primi tre trimestri in quanto il quarto trimestre viene gestito tramite la dichiarazione annuale.
Come già detto, la presentazione del modello IVA TR è necessaria anche quando i contribuenti creditori, nel corso dei primi tre trimestri, intendono utilizzare il credito in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di rimborso o compensazione infrannuale, tuttavia, le condizioni sono più limitate rispetto a quella previste per i rimborsi IVA in generale.
Occorre, infatti, che si tratti di credito nascente da alcune ipotesi particolari, e più precisamente:
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aliquota media degli acquisti superiore a quella delle vendite
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esistenza di operazioni non imponibili per più del 25% del volume d’affari
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acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni e servizi imponibili ai fini IVA
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caso di “rappresentante” di soggetto non residente.
Inoltre, in base a quanto previsto dalla Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011) e dal secondo comma del citato articolo 38 bis, il rimborso IVA infrannuale può essere richiesto dai soggetti i quali, nel corso del trimestre, hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
Nel sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello IVA TR per la presentazione della richiesta di rimborso infrannuale, le relative istruzioni e le norme che regolano il settore dei rimborsi IVA, compresi quelli trimestrali.
Gli interessati, pertanto, facciano attenzione alla prossima scadenza del 31 luglio.
Salvatore Forastieri