Con comunicato stampa del 20 gennaio scorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fatto sapere di avere attivato, sul proprio sito istituzionale, il servizio di presentazione dell’istanza di definizione agevolata, mettendo contemporaneamente a disposizione dei contribuenti interessati sia le informazioni necessarie per avvalersi dell’adesione, sia quelle riguardanti le cartelle di pagamento “rottamabili”.
I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente in “area riservata” (alla quale si accede tramite SPID, CIE o CNS), ottenendo in questo modo, in automatico, l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.
Oppure nella analoga sezione presente anche in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento.
L’Agenzia, con l’occasione, nel ricordare che la richiesta deve essere presentata telematicamente entro il prossimo 30 aprile 2026, richiama pure l’attenzione sull’ambito applicativo della nuova forma di adesione prevista dalla recente Legge di Bilancio, un ambito più ristretto rispetto alle precedenti versioni della definizione in parola, visto che, questa volta, la definizione riguarda solo le imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture.
Per agevolare i contribuenti, comunque, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione il servizio online che consente in ogni caso di chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” ed il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.
La stessa Agenzia ricorda pure che è possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all’importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.
Conclude evidenziando che la definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
Salvatore Forastieri