Rottamazione quinques:nuove regole
Con un comunicato stampa di ieri, 23 giugno, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fatto sapere che i contribuenti che hanno presentato entro il 30 aprile 2026 la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, possono accedere nell’area riservata del sito internet dell’AdER per conoscere l’esito della richiesta di definizione e le somme dovute, con il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate.
Secondo quanto stabilito dalla Legge, coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, la comunicazione è disponibile esclusivamente in quella stessa area, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che hanno presentato, invece, la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la Comunicazione, oltre ad essere presente nell’area riservata, è inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.
Le informazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardano l’esito di accoglimento o di rigetto della domanda, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate qualora sia stata scelta la modalità di pagamento in modo dilazionato (con un numero massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni e con un importo minimo della rata di almeno 100 euro).
Il Comunicato stampa del 23 giugno ricorda pure che il pagamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026.
Torna utile evidenziare che la “rottamazione quinquies”, di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 199 del 30 dicembre 2025, riguarda i crediti erariali affidati all’Agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma solo quelli derivanti da somme “dichiarate ma non versate” (sono escluse le somme derivanti da accertamenti), compresi i contributi Inps, anch’essi solo se diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento.
La definizione si ottiene pagando il solo debito dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Vengono abbandonate le sanzioni e gli interessi.
Sono definibili pure le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture.
In questi casi va pagata la sanzione con l’abbandono degli interessi.
Attenzione quindi alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché la data di scadenza per il pagamento delle somme necessarie per la definizione si avvicina.
Salvatore Forastieri