Da più di trent’anni, c’è anche l’acconto dell’IVA. Un adempimento, introdotto dall’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 405, con scadenza 27 dicembre di ogni anno, ossia che cade proprio tra due delle festività più importanti dell’anno, Natale e Capodanno
E’ certamente una peculiarità del nostro sistema fiscale, sicuramente legata all’esigenza di assicurare la quadratura del Bilancio dello Stato.
Parliamo degli acconti fiscali, un’alchimia contabile che, nel corso dell’anno, fa anticipare all’erario il gettito che, diversamente, affluirebbe in un periodo successivo a quello in cui il presupposto del prelievo fiscale è maturato.
In materia di imposte dirette, come IRPEF, IRES e IRAP, le scadenze dell’acconto sono generalmente due e, più precisamente, il primo acconto, solitamente, entro il 30 giugno (o 31 luglio con maggiorazione), il secondo (o unico) acconto, solitamente, entro il 30 novembre.
Ma, da più di trent’anni, c’è anche l’acconto dell’IVA. Un adempimento, introdotto dall’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 405, con scadenza 27 dicembre di ogni anno, ossia che cade proprio tra due delle festività più importanti dell’anno, Natale e Capodanno.
Quest’anno, essendo il 27 dicembre sabato, il termine scade il primo giorno non festivo successivo e, pertanto, nel 2025, giorno 29 dicembre.
Sono tenuti al versamento tutti i soggetti passivi Iva sia mensili che trimestrali, indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’esercizio precedente.
Sono esonerati, invece, i contribuenti che non dispongono del dato ‘‘storico’’ o ‘‘previsionale’’ sul quale è basata la modalità di calcolo, come coloro i quali hanno iniziato l’attività nel corso del 2025, o coloro i quali hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2025, se mensili, o entro il 30 settembre 2025, se trimestrali; i soggetti che hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti o non soggette a imposta; i soggetti in regime forfettario; i produttori agricoli in regime speciale, ma “minimi”; i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale; le ASD e le associazioni senza scopo di lucro in regime forfetario; i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili; gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda se non esercitano altre attività soggette a Iva.
Inoltre, sono esonerati dal versamento i soggetti passivi Iva per i quali risulta un importo dovuto inferiore ad euro 103,29.
Come per le imposte dirette, anche in materia di IVA la modalità di calcolo dell’acconto non è solo una.
Per le imposte dirette c’è il metodo “storico” e quello “previsionale”.
Per l’IVA, oltre a quelli ora citati, c’è anche un metodo particolare detto “criterio delle operazioni effettuate” che si basa sulle operazioni effettuate in un preciso periodo dell’anno.
La scelta dell’uno o degli altri criteri dipende esclusivamente da un calcolo di mera convenienza, stante che, se l’acconto pagato dovesse essere superiore all’effettivo debito d’imposta, la dichiarazione potrebbe risultare a credito con la conseguente esigenza di richiedere il rimborso.
Volendo precisare i tre metodi di calcolo dell’acconto dell’IVA, ricordiamo:
Criterio “storico”. Applicando questo criterio si paga l’88% dell’imposta relativa al mese di dicembre dell’anno 2024. La base di riferimento è il saldo del debito risultante dalla liquidazione IVA di dicembre 2024, al lordo dell’acconto. I soggetti trimestrali pagano l’88% dell’imposta relativa al quarto trimestre dello stesso anno 2024. In questo caso la base di riferimento è data dalla somma dell’acconto pagato nel 2024 più il saldo pagato (versato o rateizzato) entro il 16 marzo 2025, esclusi eventuali interessi. Nella base di calcolo non vanno considerati gli interessi pari all’1% dovuti dai contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.
Criterio “previsionale”. Applicando questo criterio, si paga l’88% dell’imposta che si prevede possa risultare dovuta per il mese di dicembre di quest’anno (o con la dichiarazione annuale nel caso di contribuenti trimestrali).
Criterio delle “operazioni effettuate”. Questo criterio prevede il versamento della somma (il 100%) risultante da una speciale liquidazione d’imposta (IVA sulle operazioni attive meno IVA sulle operazioni passive), relativa al periodo 1° dicembre-20 dicembre del 2025 e, per i trimestrali, 1° ottobre- 20 dicembre 2025, con l’obbligo di tener conto in questo caso, ai fini della determinazione dell’imposta “a valle”, non soltanto dell’IVA relativa alle operazioni effettuate in detto periodo e già registrate, ma anche di quella relativa alle operazioni non ancora fatturate e non ancora annotate sui registri non essendo scaduto il termine per l’emissione della fattura o per la registrazione.
Il versamento si effettua utilizzando il modello F24, segnando i “codici tributo” 6013, in caso di soggetti mensili, e 6035 in caso di soggetti trimestrali. E’ possibile pure pagare attraverso la compensazione. Non è ammessa, però, la rateizzazione.
L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, dovranno essere indicati poi in sede di dichiarazione annuale.
Il mancato versamento di quanto dovuto a titolo di acconto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 25% e degli interessi.
In caso di ritardo nel pagamento, è sempre possibile per il contribuente avvalersi del così detto “ravvedimento operoso”, secondo le diverse tipologie previste dall’articolo 13 del D.Legislativo 472 del 18 dicembre 1972, così come modificato dal D. Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 (emanato a seguito della legge delega sulla riforma tributaria di cui alla legge 111/2023), pagando il tributo unitamente alla sanzione (ridotta) ed agli interessi.
Salvatore Forastieri