SEND: le nuove notifiche digitali

Lo scopo di questo nuovo strumento di notifica avente valore legale è quello di semplificare e velocizzare la procedura, riducendo i costi, non solo per la Pubblica Amministrazione, ma anche per i destinatari, i quali possono risparmiare l’importo della raccomandata postale

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E’ stato recentemente introdotto un nuovo sistema di notifica, digitale, avente valore legale a tutti gli effetti: si tratta diSEND (Servizio Notifiche Digitali) e possono avvalersene le Pubbliche Amministrazioni.

Alcuni comuni siciliani, come Palermo e Catania, lo adoperano già. Il Comune di Palermo ha inserito un apposito comunicato informativo nel proprio sito istituzionale.

Gli altri grandi comuni della Sicilia si stanno attrezzando per l’attivazione di questo nuovo servizio digitale.

Lo scopo di questo nuovo strumento di notifica avente valore legale è quello di semplificare e velocizzare la procedura, riducendo i costi, non solo per la Pubblica Amministrazione, ma anche per i destinatari, i quali possono risparmiare l’importo della raccomandata postale.

Le condizioni necessarie

Perché il sistema di notifica SEND possa funzionare, è indispensabile che il destinatario dell’atto sia una persona (fisica o giuridica) in possesso di un domicilio digitale, ossia una Posta Elettronica Certificata inserita nel registro INAD (Indice Nazionale Indirizzi Digitali), oppure segnalata dallo stesso interessato nel sito SEND.

E’ pure sufficiente che il destinatario abbia attivato il servizio IO, scaricando sullo smartphom l’applicazione “App IO”.

Tramite la PEC, ovvero tramite l’app IO (se “scaricata” nello smartphon), il cittadino riceverà la comunicazione con la quale l’Ente pubblico segnala l’esistenza di un atto amministrativo in corso di notifica, già consultabile.

A questo punto il cittadino, dopo avere ricevuto l’avviso, tramite PEC (se ne è in possesso) o tramite l’app IO (se attiva), potrà accedere alla piattaforma SEND, dal sitonotifichedigitali.pagopa.it, utilizzando le credenziali SPID o CIE, per leggere l’atto completo e per pagare, successivamente, quando dovuto, anche tramite PagoPA.

Inserendo nella piattaforma SEND la propria e mail o il proprio numero di cellulare, la presenza di una notifica sarà pure segnalata tramite e mail o tramite sms.

Se il cittadino non ha un recapito digitale, la stessa piattaforma SEND invia, con la tradizionale raccomandata cartacea, un Avviso di Avvenuta Ricezione al cui interno sarà presente un QR code che consente l’accesso all’atto intero sulla piattaforma SEND, sempre utilizzando le credenziali SPID o CIE. In alternativa lo stesso cittadino ha la possibilità di richiedere, a pagamento, una copia cartacea dell’intero atto notificato, recandosi presso uno dei punti di ritiro SEND la cui lista è consultabile nell’apposito link delle “notifichedigitali/punti-di-ritiro”.

Praticamente, le comunicazioni (“di cortesia”), tramite IO, e-mail, sms o raccomandata, servono per segnalare l’esistenza di un atto e l’invito a consultarlo, ma non consentono di fare slittare il termine di “notifica” che corrisponde sempre al momento di presa visione nell’app IO, oppure della ricezione della posta elettronica certificata.

Perfezionamento della notifica

In generale, con il sistema digitale SEND, la notifica si perfeziona quando il destinatario accede (leggendolo) all’atto inviato dall’Ente pubblico.

Quando si riceve l’avviso, quindi, la notifica non si intende avvenuta fino a quando il destinatario, sempre con Spid o CIE, non “clicca” sull’atto che la Pubblica Amministrazione vuole portare a sua conoscenza e di cui, proprio attraverso l’accesso effettuato in maniera informatica, viene (certamente) a conoscenza.

Va ricordato, comunque, che, dopo l’attivazione della piattaforma SEND, l’avvenuta ricezione della posta certificata costituisce già notifica, anche quando la PEC non sia stata “aperta” dal destinatario.

Allo stesso modo, quando il messaggio di notifica proveniente dal servizio “IO – SEND – Notifiche digitali” viene aperto, è come se si fosse “accettata” la tradizionale “raccomandata”.

Evidentemente, la notifica si intende avvenuta anche in caso di decorrenza dei termini in caso di ricezione dell’atto tramite PEC, oppure in caso di ricezione della raccomandata cartacea quando il destinatario non ha un indirizzo digitale.

E’ giusto ricordare, comunque, che, avvenuta la notifica attraverso il domicilio digitale o con SEND,la stessa notificasi intende perfezionata solodopo 7 giorni,e se,la PEC è satura, non valida o inattiva, 15 giorni dopo la data di emissione dell’avviso di mancato recapito.

Dal momento (anzi dal giorno) del perfezionamento della notifica digitale, decorrono i termini (dies a quo) per gli adempimenti successivi, come il pagamento o il ricorso.

Dopo avere evidenziato la grossa novità delle notifiche digitali da parte della Pubblica Amministrazione, attualmente limitate ad alcuni atti amministrativi degli enti locali, ma probabilmente tra poco estese ad altri atti di accertamento fiscale, può essere utile ricordare i principi generali che presiedono alle notifiche, principalmente quelle che riguardano gli atti di natura fiscale.

Si ricorda, intanto, che la validità di un atto amministrativo “recettizio” (quello che si perfeziona nel momento in cui viene portato a conoscenza del destinatario), emanato dalla Pubblica Amministrazione, come l’avviso di accertamento o di irrogazione di sanzione, dipende non soltanto dall’esistenza dei requisiti intrinseci previsti dalla legge, ma anche dalla regolarità della sua notifica, ossia l’atto giuridico formale con il quale viene portato a conoscenza di un soggetto un atto o un provvedimento amministrativo o giudiziario.

Nel caso dell’atto tributario, l’ufficio, notificandolo l’atto, fa conoscere al contribuente la pretesa fiscale.

Le regole fondamentali che riguardano la notifica sono quelle previste dal codice di procedura civile e, più preciosamente, quelle di cui agli articoli: 137 – Notificazioni; 138 – Notificazioni a mani proprie; 139 – Notificazioni nella residenza, dimora o domicilio; 140 – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia; 145 – Notificazioni alle persone giuridiche; 147 – Tempo delle notificazioni: 149 – Notificazione a mezzo del servizio postale; 149-bis. – Notificazione a mezzo posta elettronica (in vigore dal 30/6/2023).

In materia fiscale, poi, vige un’altra disposizione di riferimento, ossia l’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, norma la quale, se da un lato richiama tutte le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti le notificazioni (tranne gli articoli 142,143,146, 150 e 151), dall’altro contiene alcune peculiarità di cui l’ufficio fiscale ed il notificatore devono tenere conto al fine di rendere l’atto fiscale, di per sé giuridicamente valido, regolarmente portato a conoscenza del destinatario e, pertanto, efficace ed esecutivo.

A fianco delle cennate disposizioni riguardanti la notifica, ve ne sono altre.

La prima è quella tramite il servizio postale (art. 149 CPC), le cui regole sono previste dalla legge 20 novembre 1982 n.890.

C’è anche quella tramite Posta Elettronica certificata (art. 149 bis CPC), un sistema al quale l’ufficiale giudiziario può ricorrere quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per quanto riguarda la notifica delle cartelle di pagamento, è utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n.602/73, la notifica, da parte dell’Agente della Riscossione, può essere eseguita, oltre che dai messi autorizzati, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di relata.

Sempre in materia di riscossione, ai sensi del 2^ comma dell’articolo 26 del D.P.R. 602/73, la notifica è pure possibile attraverso la PEC, ed in tal caso si applica il D.P.R. n. 68 dell’11 febbraio 2005, nonché l’art. 60 ter del D.P.R. 600/1973, con notifica eseguita all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Ai sistemi di notifica precedentemente citati, si affianca ora il sistema SEND, assolutamente digitale, ma avente valore legale a tutti gli effetti. Vedremo tra poco gli sviluppi e le problematiche che potrebbero penalizzare, come al solito, le persone poco avvezze agli strumenti informatici.

Salvatore Forastieri

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