Come è noto, il principio della solidarietà è un istituto previsto dal Codice Civile e, più precisamente, dall’articolo 1292, disposizione secondo la quale «L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri» (primo comma).
Sempre secondo il citato articolo 1292 CC, secondo comma, la solidarietà può esistere anche in caso di credito, ossia “quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”.
Praticamente la solidarietà, con specifico riguardo a quella “passiva” , ed in ambito civilistico, è un istituto giuridico in cui più soggetti sono obbligati in solido al pagamento di un medesimo debito nei confronti dello stesso creditore ed il pagamento da parte di uno solo dei soggetti coobbligati estingue l’obbligazione.
Un concetto, quest’ultimo, applicabile in molti casi anche in materia tributaria, concetto peraltro supportato anche dalla Corte Costituzionale la quale, con ordinanza n. 215/2000, ha affermato il principio secondo il quale la capacità contributiva non sia incompatibile con la previsione di obbligazioni tributarie solidali a carico di soggetti diversi dal debitore principale.
In ambito tributario, comunque, deve trattarsi di “solidarietà indivisibile” di cui all’art. 1316 CC, disposizione secondo la qualche “L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti”.
Evidentemente, in ambito fiscale, la solidarietà serve a rafforzare la garanzia (per l’Erario), in presenza di una specifica norma (tributaria) che, di volta in volta, la prevede, di potere riscuotere i tributi, ossia le somme dovute dai contribuenti, secondo le diverse tipologie delle tasse o delle imposte.
L’Ente impositore (principalmente l’Agenzia delle Entrate), infatti, solo quando la legge lo consente espressamente, può chiedere l’intero importo a ciascun condebitore, decidendo il soggetto, evidentemente quello più solvibile, nei confronti del quale avviare la pretesa.
Se uno paga, la singola obbligazione tributaria si estingue, salva la possibilità per il soggetto che ha pagato, in certi casi, di esercitare, il diritto di regresso, questa volta in sede civile.
Un’azione (art. 1299 c.c.) attivata dal condebitore solidale che ha pagato l’intero debito, al fine di riequilibrare i rapporti interni, recuperando dagli altri condebitori quanto da lui versato in misura superiore a quanto da luio effettivamente dovuto.
In materia fiscale, la solidarietà può essere:
- paritetica, quando tutti i condebitori sono ugualmente e contemporaneamente responsabili delle somme pretese dall’ufficio fiscale. In questo caso non esiste un “obbligato principale” e un “responsabile d’imposta”, in quanto tutti i soggetti partecipano paritariamente all’adempimento legato alla venuta ad esistenza del presupposto del tributo.
- dipendente, quando Il debito principale è di un soggetto, ma la legge estende la responsabilità a un altro soggetto, detto “responsabile d’imposta” (es. eredi per le imposte del de cuius), che, come tale, è tenuto a versare le imposte pur non riguardando la sua persona.
Le ipotesi di solidarietà sono frequenti sia nelle imposte indirette (come nell’imposta di registro e nell’ IVA) che nelle dirette, e trovano applicazione anche basandosi su norme civilistiche, come nel caso dei soci di società di persone.
Con riguardo alla solidarietà passiva paritetica, si ricorda che si realizza quando più soggetti sono tenuti in solido al pagamento di un medesimo tributo, avendo tutti partecipato alla realizzazione del presupposto impositivo.
In questi casi l’Amministrazione Finanziaria può emettere un atto di accertamento o una cartella di pagamento indirizzata a uno solo dei soggetti, richiedendo l’intero importo. Chi paga ha poi il diritto di regresso verso gli altri coobbligati per ottenere la restituzione delle rispettive quote.
Esempi tipici di tale forma di solidarietà sono previsti in materia di imposta di registro, in materia di imposta sulle successioni ed anche in materia di imposte dirette e di tributi locali (IMU).
In materia di imposta di registro è frequente la responsabilità solidale nel caso dell’imposta dovuta da tutte le parti contraenti (art. 57 D.P.R. 131/1986), come quella che la legge imputa, oltre che al cessionario, anche al cedente nella compravendita immobiliare.
In materia di Imposta sulle Successioni, tutti gli eredi (non i legatari) rispondono in solido del pagamento dell’intera imposta di successione.
Gli eredi rispondono in solido anche dei debiti d’imposta sui redditi del de cuius. Come è noto, però, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.
in materia di IVA, esiste la responsabilità solidale tra cedente e cessionario (entrambi soggetti d’imposta) in alcuni casi, come quello in cui l’acquisto viene effettuato a prezzi inferiori al valore normale.
In materia di imposte dirette, entrambi i coniugi, che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, sono responsabili in solido per il pagamento delle imposte, delle ritenute e delle sanzioni iscritte a ruolo a nome di uno dei due.
In materia di IMU (tributo locale), l’imposta è dovuta da tutti i soggetti cointestatari dell’immobile.
Con riguardo alla solidarietà dipendente, si ricorda che si verifica quando l’obbligo al pagamento del tributo, che si è originato a seguito del verificarsi di un’autonoma e distinta fattispecie impositiva, viene a gravare, in solido, pure a carico di soggetti (in pratica soggetti che il Legislatore indica come garanti ex lege della prestazione) diversi da quelli cui risulta direttamente imputabile il presupposto d’imposta.
Esempi tipici di tale forma di solidarietà sono quelli previsti in materia di sanzioni amministrative tributarie (art. 11 del D.Leg/vo 472/1997) come nel caso in cui, in presenza di una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell’interesse della quale ha agito l’autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.
Oppure quando, ai sensi dell’articolo 14 del citato D,Leg/vo 472/1997, in caso di cessione d’azienda, il cessionario è responsabile solidale con il cedente per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili a violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due anni precedenti.
Invero il principio della solidarietà tributaria, seppure giustificato dall’esigenza di assicurare all’Erario il tributo dovuto dal contribuente, spesso si rivela assolutamente ingiusto.
Ricordiamo che, in base al principio generale di obbligazione solidale (art. 1292 c.c.), applicata anche al diritto tributario. l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’intero importo anche a uno solo dei coobbligati solidali, e, peggio ancora, Il Fisco può scegliere liberamente da chi riscuotere l’intero debito.
Eppure, non dovrebbe essere considerato corretto colpire chi non ha assolutamente responsabilità, di alcuna natura, nell’operazione che ha determinato l’applicazione del tributo che giustamente l’Amministrazione finanziaria deve riscuotere, e ciò solo a causa dell’impossibilità di colpire il vero responsabile che risulta non avere le risorse per potere far fronte al suo debito.
Una situazione che talvolta, non appare solo ingiusta, ma addirittura anche paradossale. Si pensi, per esempio, alla parte vittoriosa in processo civile che termina con la condanna dell’altra parte, quella soccombente, ad un risarcimento. In questo caso, se la parte soccombente non ha le risorse necessarie per pagare il risarcimento previsto dal Giudice, la parte vittoriosa non solo è costretta a rinunciare a quanto giustamente e giuridicamente previsto a suo favore con la sentenza, ma anche a pagare l’imposta di registro richiesta dall’Agenzia delle Entrate per la registrazione del provvedimento giudiziale.
Insomma, come si suol dire, “cornuto e mazziato”.
Anche la Corte di Cassazione (Sentenze n. 16745/2010 e n. 4805/2011 e Ordinanza n. 31252/2021), facendo proprio questo orientamento, ha confermato il principio secondo il quale sono obbligate al pagamento dell’imposta di registro tutte le parti in causa, ossia tutti coloro che, pur non destinatari esclusivi della pretesa tributaria, hanno partecipato al giudizio ed hanno un interesse giuridicamente qualificato al suo esito.
Par la verità si pensava che, in sede di riforma, la solidarietà tributaria fosse stata oggetto di revisione, magari non eliminandola, ma agendo in modo tale da alleggerire il peso del responsabilità solidale del contribuente assolutamente estraneo al presupposto del tributo.
Ed invece, l’unica novità, comunque positiva, è quella contenuta nel Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, emanato in attuazione della legge delega sulla riforma tributaria, la legge n. 111 del 9 agosto 2023, contenente “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”.
Il citato decreto legislativo, all’articolo 2, ha modificato l’articolo 57 del T.U. dell’Imposta di Registro, D.P.R. 131/1986, aggiungendo al citato articolo, dopo il comma 1, un nuovo comma, il n. 1.1, con il quale si dispone che: «1.1 Per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all’articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell’imposta. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L’avviso di liquidazione per la richiesta dell’imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell’imposta se l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.”.
In pratica, a decorrere dal 3 ottobre 2024, quantomeno in caso di registrazione degli atti giudiziari, l’Ufficio non potrà richiedere subito l’imposta, notificando il relativo avviso di liquidazione, ad una qualsiasi delle parti corresponsabili del tributo ai sensi dell’articolo 57 citato.
Dovrà, invece, dopo la notifica dell’avviso di liquidazione a tutte le parti, procedere alla preventiva escussione nei confronti della parte “soccombente”, rivolgendosi, cioè, alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo, con possibilità di rivolgere la richiesta di pagamento alle altre parti, ma solo nel caso in cui l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale sia rimasta infruttuosa.
Praticamente, in questo caso (atti giudiziari), e purtroppo attualmente solo in questo, il regime di solidarietà prevede un responsabile principale ed un altro responsabile solo in via sussidiaria, ossia responsabile solo dopo che le azioni nei confronti del primo sono rimaste infruttuose.
Correttamente, la legge prevede che, fino a quando non si constata l’infruttuosità del tentativo di riscossione nei confronti del responsabile principale, i termini per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.
Salvatore Forastieri
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