Posso tacere? Posso mentire?

Cassazione
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LA PAROLA ALL’AVVOCATO

Rubrica di diritto per tutti — a cura dell’Avv. Stefano Giordano

LA DOMANDA

Avvocato, mi hanno convocato in Procura per un interrogatorio. Il mio vicino di casa mi ha accusato di averlo minacciato. Io sono innocente e vorrei difendermi. Ma ho anche paura di dire qualcosa di sbagliato e peggiorare la situazione. Ho davvero il diritto di non rispondere? E se rispondo, sono obbligato a dire sempre la verità? Ho sentito dire che l’imputato può mentire senza essere punito: è vero?

LA RISPOSTA

La sua domanda, cara lettrice o caro lettore, tocca uno dei pilastri più fraintesi — e più preziosi — dell’intero sistema penale. Il diritto al silenzio e il cosiddetto privilegio contro l’autoincriminazione non sono scappatoie per i colpevoli. Sono garanzie civili di ogni persona che si trovi di fronte alla potestà punitiva dello Stato. Capirli bene può fare la differenza tra una difesa efficace e una catastrofe processuale.

Partiamo dalla norma fondamentale. L’art. 64 del codice di procedura penale stabilisce con chiarezza che, prima di ogni interrogatorio, il pubblico ministero deve avvertire l’indagato — o l’imputato — che ha la facoltà di non rispondere. Non è una cortesia: è un obbligo di legge. Se quell’avvertimento non viene dato, le dichiarazioni eventualmente rese sono inutilizzabili nel processo. La legge non si fida della spontaneità di chi si trova sotto pressione davanti a un magistrato; esige che chi interroga ricordi all’interrogato che può stare zitto.

E soprattutto: il silenzio non può essere usato come prova a carico. Non può essere interpretato come ammissione di colpa, non può essere richiamato in sentenza come elemento sfavorevole, non può pesare sulla valutazione del giudice. Questo è il cuore del diritto al silenzio nel nostro ordinamento — e nell’ordinamento europeo, dal momento che la Corte di Strasburgo ha riconosciuto questo principio come componente essenziale del giusto processo garantito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Tacere, in un’aula di giustizia, non equivale a confessare.

Ma veniamo alla seconda parte della sua domanda — quella che più spesso genera stupore nel grande pubblico. L’imputato che parla, è obbligato a dire la verità? La risposta è no. E non si tratta di un vuoto normativo o di una dimenticanza del legislatore: è una scelta precisa, radicata nella storia del garantismo occidentale.

Qui occorre fissare una distinzione che è la vera chiave di tutto: l’imputato non è un testimone. Sono due figure processuali agli antipodi, e confonderle è l’errore più comune. Il testimone è un soggetto terzo rispetto al processo: viene chiamato a riferire fatti di cui è a conoscenza, presta giuramento, ha l’obbligo giuridico di dire la verità e, se mente o tace ciò che sa, commette il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Il testimone, in linea di principio, depone da solo e non ha bisogno di un difensore, perché non è lui a essere giudicato.

L’imputato — e prima di lui l’indagato — è invece esattamente l’opposto: è la parte accusata, il soggetto contro cui il processo è diretto. Non presta alcun giuramento. Non ha alcun obbligo di verità. Nessuna norma può costringerlo ad autoincriminarsi. Se durante l’interrogatorio fornisce una versione dei fatti non corrispondente al vero per difendersi, non commette il reato di falsa testimonianza né alcun reato equivalente: il codice penale, semplicemente, non punisce la menzogna difensiva dell’imputato. Dove il testimone ha un dovere, l’imputato ha un diritto. È una simmetria rovesciata che riassume secoli di pensiero garantista.

Tra questi due poli, occorre dirlo, esistono figure intermedie più sfumate: l’imputato in un procedimento connesso e il cosiddetto testimone assistito, soggetti che a vario titolo depongono su fatti che riguardano altri ma che potrebbero coinvolgere anche loro, e che per questo godono di garanzie particolari — a metà strada tra il dovere di verità del testimone e il privilegio di chi non deve accusare sé stesso. Sono figure delicate, di grande importanza pratica, che meritano una trattazione a parte: ci torneremo in una prossima puntata.

E qui veniamo a un punto che troppi trascurano, e che invece è decisivo: l’imputato deve sempre avere un difensore. Sempre. Non è una facoltà rinunciabile come può esserlo per il testimone, è una garanzia inderogabile. La difesa tecnica è obbligatoria in ogni fase del procedimento penale e in ogni atto in cui l’indagato o l’imputato sia chiamato a comparire — interrogatorio compreso. Anche — e soprattutto — quando decide di rendere dichiarazioni. L’interrogatorio condotto senza l’assistenza del difensore è nullo, e le dichiarazioni così raccolte sono inutilizzabili. Il legislatore non lascia l’accusato solo davanti al potere dello Stato: pretende che accanto a lui ci sia sempre un avvocato, anche quando l’accusato vuole parlare. Perché proprio nel momento in cui si parla servono di più gli occhi esperti di chi conosce il fascicolo e sa quali domande nascondono trappole.

La ragione di questa scelta è filosofica prima ancora che giuridica. Cesare Beccaria, nel 1764, scriveva che costringere un uomo ad accusare sé stesso è la confusione di tutti i rapporti. Nemo tenetur se detegere — nessuno è tenuto a scoprire sé stesso — è un principio che attraversa i secoli e affonda le radici nel diritto romano, nel pensiero illuminista, nella tradizione anglosassone del common law. L’imputato che mente per difendersi non tradisce la giustizia: esercita un diritto che la civiltà giuridica ha costruito per lui come scudo contro l’arbitrio del potere.

Attenzione, però, a due limiti importanti. Il primo: l’imputato non può mentire in danno di terzi. Se durante l’interrogatorio accusa falsamente un’altra persona di aver commesso il reato, risponde del reato di calunnia (art. 368 c.p.), che è reato grave. Il privilegio contro l’autoincriminazione tutela l’imputato, non gli conferisce licenza di scaricare la responsabilità su innocenti. Il confine è netto: difendersi è lecito, incolpare falsamente qualcun altro non lo è.

Il secondo limite è di natura tattica, non giuridica: mentire davanti al PM è un’arma a doppio taglio. Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio diventano parte del fascicolo processuale. Se la versione fornita viene smentita dalle prove, il giudice può valutare quella contraddizione come elemento di giudizio — non come prova autonoma di colpevolezza, ma come elemento che incide sulla credibilità complessiva della difesa. Per questo il consiglio di ogni avvocato penalista esperto è sempre lo stesso: prima di aprire bocca, consultate il vostro difensore. Il silenzio è sempre reversibile; una dichiarazione sbagliata, spesso no.

Nel suo caso specifico — una convocazione per un’accusa di minacce mossa da un vicino — la strategia ottimale dipende da ciò che il PM sa già, da quali prove ha raccolto, da cosa risulta dalle indagini preliminari. Potrebbe essere opportuno rispondere, producendo elementi a discarico. Potrebbe essere più prudente avvalersi del diritto al silenzio, attendere di conoscere il fascicolo, e poi eventualmente richiedere un interrogatorio in una fase successiva. Solo un avvocato penalista che abbia letto gli atti può dirle con certezza quale strada percorrere.

Una cosa, però, può dirla già da ora con certezza assoluta, e riprende il filo di quanto detto: la bontà delle proprie ragioni non si difende con la buona fede, né con una spiegazione spontanea data di getto. Si difende con la conoscenza dei propri diritti e con l’assistenza di chi quei diritti sa farli valere. Il silenzio è sempre reversibile; una parola detta nel momento sbagliato, davanti alla persona sbagliata, spesso non lo è.

Avv. Stefano Giordano

Studio Legale Giordano & Partners (Milano – Palermo)