Dall’istruttoria, avviata grazie a un whistleblower, è emerso che i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, ora da essa acquisita), le più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia. L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, fatta eccezione per Iplom e Repsol. Per questo motivo ha sanzionato le società per un totale complessivo di 936.659.087 euro. In dettaglio ha sanzionato Eni per 336.214.660 euro, Esso per 129.363.561 euro, Ip per 163.669.804 euro, Q8 per 172.592.363 euro, Saras per 43.788.944 euro e Tamoil per 91.029.755 euro.

Ad esito della complessa istruttoria, avviata a seguito della denuncia di un whistleblower, è emerso che Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil si sono coordinate per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante (componente introdotta dalle compagnie per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in vigore). Il cartello ha avuto inizio il 1° gennaio 2020 e si è protratto fino al 30 giugno 2023. Il valore di questa importante componente del prezzo è passato da circa 20€/mc del 2019 a circa 60 €/mc del 2023. L’attività istruttoria ha confermato che “a fine 2019, in concomitanza con l’incremento dell’obbligo di immissione di biocarburanti e del costo delle relative materie prime, in luogo di procedere ciascuna ad autonome modifiche del valore della componente bio richiesta ai clienti le Parti hanno concertato dapprima l’applicazione per il primo trimestre del 2020 di un medesimo valore di tale componente (26€/mc), nonché successivamente gli aumenti della stessa, tendenzialmente contestuali e di analoga entità, per un periodo di oltre tre anni” e che la concertazione sul valore della componente bio ha garantito un’agevole attuazione del cartello grazie alla possibilità di verificarne l’adesione, contrariamente a quanto sarebbe accaduto con un’intesa sul prezzo finale del carburante, di più complessa implementazione anche alla luce delle oscillazioni giornaliere che avrebbero potuto ostacolarne il monitoraggio”.
Secondo l’Antitrust “le compagnie hanno attuato contestuali aumenti di prezzo, in gran parte coincidenti, determinati da scambi di informazioni diretti o indiretti tra le imprese interessate”. Il cartello è stato “facilitato dalla comunicazione del valore puntuale della componente bio” in numerosi articoli pubblicati su “Staffetta Quotidiana”, noto quotidiano di settore, grazie anche alle informazioni inviate direttamente da Eni “che ha svolto un ruolo di rilievo nell’intesa, in particolare con riferimento alle numerose comunicazioni alla Staffetta Quotidiana, aveva un particolare interesse alla formazione del cartello anche tenuto conto della formulazione dei suoi contratti extra-rete, che legano il diritto di recesso in caso di aumento del prezzo della componente bio al fatto che tale prezzo non sia in linea con le quotazioni di mercato. Più in generale, come sopra indicato, dalle informazioni in atti risulta che il sostanziale allineamento del comportamento nella previsione di aumenti ha facilitato la possibilità, per ENI e per le Parti, anche facendo perno sulle comunicazioni pubbliche presenti in Staffetta, di implementare questi aumenti nelle negoziazioni con i clienti. Così facendo ENI si è garantita l’accettazione degli aumenti da parte dei propri clienti sostenendo, al contempo, i margini suoi e dei concorrenti partecipanti al cartello”.
Pertanto l’Antitrust ha accertato che “le società ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consistente in una pratica concordata avente ad oggetto l’applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio” e ha disposto che ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata”.
Roberto Greco








































