Il dibattito sull’attuazione del regionalismo differenziato ha raggiunto una fase cruciale con l’esame parlamentare degli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Questo passaggio, oggetto dell’audizione della SVIMEZ dello scorso 5 giugno, rappresenta il primo tentativo concreto di riavviare il percorso previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione a seguito della fondamentale sentenza n. 192 del 2024 della Corte Costituzionale. La pronuncia della Consulta ha infatti profondamente inciso sull’impianto della legge n. 86/2024, imponendo criteri rigorosi per il trasferimento di funzioni legislative e amministrative alle Regioni.
Il quadro normativo e la sfida della specificità
La Corte Costituzionale ha chiarito che l’attribuzione di maggiore autonomia non può riguardare genericamente intere materie, ma deve riferirsi a funzioni specifiche, adeguatamente individuate e motivate. Tale motivazione deve basarsi su analisi tecniche e scientifiche che dimostrino come il trasferimento risponda a effettive esigenze territoriali e consenta un esercizio più efficace ed efficiente rispetto al livello statale. Tuttavia, l’analisi condotta dalla SVIMEZ evidenzia una prima, profonda criticità: gli schemi di intesa delle quattro Regioni risultano sostanzialmente identici tra loro, sia nelle funzioni richieste che nelle motivazioni addotte.
Questa “omogeneità” appare in contraddizione con il principio della differenziazione basata sulle peculiarità dei singoli territori. Più che un regionalismo differenziato, sembra delinearsi un “sovraregionalismo” del Nord, che attribuisce il medesimo ampliamento di autonomia a realtà con contesti socio-economici e amministrativi molto diversi. La SVIMEZ rileva come l’istruttoria sulla sussidiarietà sia debole, basata su argomentazioni prevalentemente qualitative, come la “maggiore prossimità ai cittadini”, senza il supporto di dati e indicatori comparativi che dimostrino i benefici attesi.
La tutela della salute: il nodo delle risorse e dei diritti
Il settore sanitario rappresenta l’ambito più delicato di questo processo, poiché incide direttamente sui diritti fondamentali dei cittadini. Negli schemi di intesa, il trasferimento di funzioni sanitarie viene reso possibile considerando i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) già vigenti come equivalenti ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), una posizione recepita anche dalla legge di bilancio per il 2026.
Le richieste regionali si concentrano su leve finanziarie e organizzative decisive: dalla possibilità di individuare tariffe di rimborso differenziate alla gestione autonoma delle risorse per l’edilizia sanitaria e i fondi integrativi, fino alla facoltà di destinare risorse proprie per l’assunzione di personale o per l’incremento delle prestazioni. Il rischio evidenziato è che, in assenza di un effettivo meccanismo di perequazione delle capacità fiscali, l’esercizio di queste funzioni finisca per dipendere dalla ricchezza dei singoli territori.
I dati riportati dalla SVIMEZ mostrano già oggi divari significativi: nel 2023, mentre Veneto e Lombardia risultavano pienamente adempienti ai LEA, la Liguria retrocedeva a regione inadempiente nell’area prevenzione. Ancora più marcate sono le differenze nella mobilità sanitaria. Nel 2024, la Lombardia presentava un saldo attivo di oltre 385 milioni di euro e il Veneto di 112 milioni, a fronte del saldo negativo di 73 milioni della Liguria. Rafforzare l’autonomia finanziata con risorse proprie potrebbe innescare un effetto cumulativo sulle diseguaglianze esistenti, permettendo alle Regioni più forti di attrarre personale sanitario, risorsa già scarsa a livello nazionale, a discapito delle aree più fragili, con ricadute dirette sui tempi di attesa e sulla qualità delle cure.
Protezione Civile e gestione delle emergenze
Anche in materia di protezione civile le richieste appaiono problematiche sotto il profilo della “specificità”. Le Regioni chiedono poteri straordinari, come la possibilità di adottare ordinanze in deroga alla legge statale e di procedere ad assunzioni straordinarie per accelerare la gestione delle emergenze. Sebbene l’obiettivo di semplificare le procedure sia condivisibile, la SVIMEZ osserva che le motivazioni addotte riguardano problematiche comuni a tutte le Regioni a statuto ordinario.
Il rischio è che la creazione di regimi speciali per alcune Regioni possa frammentare il sistema nazionale, rendendo più difficile il coordinamento in caso di eventi calamitosi che superano i confini amministrativi regionali. Se le procedure ordinarie sono inadeguate, la risposta più coerente dovrebbe essere una revisione generale dell’ordinamento nazionale della protezione civile, valida per tutti i territori esposti a rischi climatici e idrogeologici simili.
Profili finanziari e “funzioni aggiuntive”
Un aspetto tecnico di grande rilievo riguarda la natura delle funzioni richieste. Nella maggior parte dei casi, non si tratta del trasferimento di funzioni statali esistenti, ma dell’attribuzione di ulteriori margini di autonomia normativa e amministrativa. Di conseguenza, non si applica il meccanismo di finanziamento basato sui fabbisogni standard e sulle compartecipazioni ai tributi erariali previsto dalla legge 86/2024, poiché non vi è spesa statale da regionalizzare.
Le Regioni dovrebbero dunque finanziare queste nuove competenze con risorse proprie, in un quadro di invarianza finanziaria che vieta nuovi oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, la SVIMEZ rileva una contraddizione: è difficile immaginare il potenziamento di servizi complessi, come quelli sanitari, senza costi aggiuntivi. Affermare che tali interventi debbano restare entro i limiti delle risorse attuali rischia di svuotare di contenuto le competenze stesse o, nel peggiore dei casi, di alimentare squilibri basati sulla diversa capacità fiscale.
Focus Sicilia: l’impatto potenziale dell’autonomia differenziata su un sistema sanitario fragile
Inserendo la Sicilia nel contesto dell’analisi della SVIMEZ, emergono con nitidezza i rischi sistemici e l’effetto cumulativo sulle diseguaglianze paventati dall’associazione. Sebbene l’isola non sia tra le quattro Regioni del Nord firmatarie degli schemi di intesa preliminare (Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) , le dinamiche del cosiddetto “sovraregionalismo” finirebbero per impattare drammaticamente sul suo territorio.
Dall’analisi comparativa dei dati ministeriali e delle agenzie sanitarie emergono due fronti critici per la Regione Siciliana: l’erogazione delle prestazioni e il drenaggio di risorse finanziarie.
L’adempimento dei LEA e il divario nelle macro-aree
Nel monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) tramite il Nuovo Sistema di Garanzia relativo al 2023, la Sicilia mostra forti ritardi strutturali rispetto alle Regioni che richiedono maggiore autonomia. Nell’area prevenzione, la Sicilia registra un punteggio di appena 48 punti, posizionandosi ben al di sotto della soglia minima di adempimento e a enorme distanza da Veneto (98), Lombardia (95) e Piemonte (93). Nell’area distrettuale, con un valore di 44 punti, la sanità territoriale siciliana evidenzia la fragilità più marcata del sistema, laddove il Veneto eccelle con 96 punti, il Piemonte si attesta a 90 e la Lombardia a 76. Nell’area ospedaliera: È l’unico ambito in cui la Sicilia raggiunge la sufficienza con 80 punti, pur rimanendo distante dalle performance di Veneto (94) e Piemonte (87).
Questi dati certificano che la Sicilia si trova già oggi in una condizione di parziale inadempimento strutturale nell’offerta dei servizi sanitari di base.
L’emorragia finanziaria della mobilità sanitaria
Il divario nelle prestazioni si traduce direttamente in una fuga di pazienti verso le strutture del Centro-Nord, generando una considerevole perdita economica per il bilancio regionale.
I dati Agenas sulla mobilità sanitaria complessiva mostrano per la Sicilia un saldo economico costantemente e pesantemente negativo nell’ultimo triennio indicando un valore che nel 2022 era pari a -131.368.663 euro, nel 2023 -139.743.198 euro e nel 2024 -138.232.822 euro.
Al contrario, nello stesso triennio, Lombardia e Veneto hanno registrato saldi attivi imponenti (la Lombardia ha incassato stabilmente oltre 360-385 milioni di euro all’anno e il Veneto oltre 107-115 milioni). La mobilità sanitaria agisce quindi come un canale di trasferimento monetario dalle casse della Regione Siciliana verso i sistemi sanitari già solidi del Nord.
I rischi dell’effetto cumulativo sulla Sicilia
Secondo la lettura della SVIMEZ, l’attribuzione di ulteriori leve finanziarie e organizzative alle Regioni del Nord aggraverebbe la situazione siciliana attraverso due meccanismi. Il primo è quello relativo alla competizione sul personale sanitario: se le Regioni a maggiore capacità fiscale potessero utilizzare risorse proprie per fare contratti più attrattivi, incentivare il personale o aumentare le prestazioni aggiuntive, la Sicilia subirebbe un’ulteriore emorragia di medici e infermieri verso il Nord, aggravando la carenza di organico e allungando le liste d’attesa interne. Il secondo è invece quello relativo al consolidamento dei flussi di mobilità perché regioni come la Lombardia e il Veneto potrebbero utilizzare i propri surplus finanziari, derivanti anche dai rimborsi pagati dalla Sicilia, per potenziare gli investimenti tecnologici e strutturali, polarizzando ulteriormente la domanda di cura a livello nazionale.
Senza un effettivo meccanismo di perequazione infrastrutturale e delle capacità fiscali, e in assenza di un finanziamento generalizzato dei LEP, la Sicilia rischierebbe di vedere irrimediabilmente compromesso il diritto alla salute dei propri cittadini, accentuando la frattura tra un Nord autosufficiente e un Meridione costretto a finanziare la sanità altrui.
Verso un federalismo cooperativo
La posizione della SVIMEZ non è di pregiudiziale chiusura verso l’autonomia regionale, considerata uno strumento potenzialmente utile per migliorare l’efficacia dell’azione pubblica. Tuttavia, l’analisi delle attuali intese suggerisce che il percorso intrapreso non abbia ancora recepito appieno i limiti posti dalla Corte Costituzionale. La sentenza 192/2024 chiarisce che l’autonomia deve essere esercitata all’interno di una cornice di federalismo cooperativo, dove l’espansione dei poteri regionali sia bilanciata dai valori di unità e solidarietà nazionale.
Per uno sviluppo equilibrato del Paese, è indispensabile che il regionalismo differenziato sia inserito in un quadro compiuto di federalismo fiscale, fondato su tre pilastri: la definizione e il finanziamento effettivo dei LEP per garantire l’uniformità dei diritti; un sistema di perequazione capace di compensare le differenze di capacità fiscale; e politiche di investimento specifiche per i territori con ritardi infrastrutturali. Senza queste garanzie, l’autonomia differenziata rischia di compromettere la funzione universalistica dello Stato e di ampliare ulteriormente i divari tra i cittadini.
Roberto Greco
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