CEDU: “Legge Pinto” applicabile nel contenzioso tributario, equo indennizzo in caso di irragionevole durata del processo

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Con una storica sentenza dello scorso 8 ottobre (sentenza Grassucci e altri contro Italia), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) affronta una questione particolarmente importante per i contribuenti, affermando che anche le controversie tributarie che hanno per oggetto aspetti sanzionatori, soggiacciono alle garanzie previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, compreso il diritto a una decisione entro un termine ragionevole. 

Praticamente, secondo la suddetta Corte Europea, anche per le controversie tributarie si applica la famosa “Legge Pinto”, la legge n. 89 del 24 marzo 2001, la quale, agli articoli 2 e 3, disciplina il ricorso per l’equa riparazione del danno subito a seguito del mancato rispetto del termine ragionevole della durata del procedimento.

Nella controversia in questione, nonostante la contestata lunghissima durata del processo fosse stata molto vicina a venticinque anni, i contribuenti avevano tentato di ottenere un indennizzo attraverso la legge Pinto, ma senza successo in quanto le loro istanze erano state respinte dai giudici italiani.

Eppure, il comma 2-bis del citato articolo 2 considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 solo se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.

Giova ricordare che l’impianto normativo della “legge Pinto”, consente a chi ha subito un processo di durata eccessiva di chiedere allo Stato un equo indennizzo per il disagio che l’irragionevole attesa ha determinato.

Tuttavia, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Sentenze n. 11350/2004, n. 21653/2005, n. 4282/2015) ha sempre escluso il contenzioso tributario dall’applicazione della “legge Pinto”, e ciò nel presupposto che l’art. 2 della stessa legge fa riferimento alla violazione (del tempo ragionevole) prevista dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), convenzione che non prende in considerazione espressamente i contenziosi riguardanti la pretesa fiscale dello Stato.

L’ha ammesso solo per i contenziosi che hanno per oggetto richieste di rimborso d’imposta o altre pretese patrimoniali di tipo privatistico, controversie queste ultime considerate non riguardanti a potestà impositiva autoritativa (Cfr.. Cass. n. 16212/2012 e n. 13322/2012).

Ora, però, come già detto, i Giudici di Strasburgo, con una lettura diversa alla norma, hanno condannato l’Italia per l’eccessiva durata dei processi tributari, stravolgendo il principio che, pur non condivisibile, sembrava ormai assolutamente consolidato.

Secondo la CEDU, infatti, con la recente citata sentenza dell’8 ottobre 2026, anche le sanzioni tributarie, collegate a imposte come IVA ed imposte sui redditi, hanno natura “penale” e, conseguentemente, non possono sottrarsi alle disposizioni che riguardano l’equa durata del giudizio e l’eventuale risarcimento.

La recente pronuncia della CEDU potrebbe avere effetti maggiori di quelli riguardanti il semplice riconoscimento di una indennità in caso di irragionevole durata del processo, potendo invece determinare anche una revisione di tutte le sagarzie che l’articolo 6 della Convenzione sui Diritti dell’Uomo prevede.

Ora, lo Stato Italiano dovrà fare i conti con questa nuova interpretazione, che può riguardare numerosissimi ricorsi pendenti non solo presso le Corti di Giustizia Tributaria e la Corte di cassazione del nostro Paese, ma anche presso la Corte di Giustizia Europea.

Salvatore Forastieri