Concordato preventivo biennale 2026-2027: domanda entro il 31 ottobre 2026

Il Decreto Legislativo 148/26 prevede un sistema premiale più vantaggioso ed un nuovo “ravvedimento speciale” per coloro i quali rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027

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Dopo le modifiche apportate dall’articolo 28 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148,  i vantaggi legati al Concordato preventivo  sono stati resi ancora più favorevoli, ma solo per i contribuenti che procedono al rinnovo per il biennio 2026-2027.

Il  legislatore, infatti,  proprio per favorire il rinnovo,  ha previsto  un nuovo sistema  premiale più vantaggioso rispetto a quello previsto per la  prima adesione.

Si ricorda che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

E’ stato istituito con il D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13  riguardante “ Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”..

Si tratta di un vero e proprio accordo  (facoltativo) tra il Fisco e il contribuente, finalizzato a determinare, in maniera concordata e condivisa,  la base imponibile, quest’ultima costruita sulla base del reddito lordo stimato.

Sull’imponibile così determinato, il contribuente verserà le tasse nei due anni successivi senza il rischio  di  dovere pagare ulteriori tributi sui ricavi o compensi che si dovessero realizzare nello stesso periodo  in misura  superiore a quelli stimati e concordati.

In pratica,  in base all’accordo opzionale sottoscritto, viene fissato anticipatamente il reddito imponibile su cui pagare le imposte per il biennio successivo all’accordo. Nessuna imposta sarà dovuta, quindi,  in caso di conseguimento di ricavi in misura eccedenza quella “concordata”.

Anche i contributi previdenziali (tranne che per i contribuenti iscritti in casse autonome) si possono pagare sul reddito concordato.

Restano ferme le regole orinarie, invece, per l’applicazione dell’IVA.

La scadenza per l’adesione alla proposta del fisco (proposta consultabile accedendo al proprio “cassetto fiscale” ed utilizzando l’apposito software applicativo “Il tuo ISA 2026 CPB”), è la stessa prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.  Quest’anno, 2026, l’adesione può avvenire entro il 31 ottobre 2026.

Alla possibilità di conoscere in anticipo il reddito imponibile e le imposte da pagare, ed alla esclusione dall’imposizione delle quota di reddito eccedente il reddito  concordato,  si  aggiunge un vantaggio abbastanza importante, rendendo applicabili, automaticamente,  tutti i benefici (più favorevoli per coloro che rinnovano per il biennio 2026-2027) previsti per i contribuenti che conseguono un “voto ISA” che supera quello previsto dalla legge, benefici previsti dall’articolo 9 bis, comma 11,  del Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50,  (compensazioni e rimborsi senza visto di conformità, in caso di rinnovo per il biennio 2026/2027,  fino a 100.000 euro annui per l’IVA e a 70.000 euro per le imposte dirette e per l’IRAP, esclusione normativa società di comodo, anticipazione di due anni termini decadenza, esclusione accertamenti presuntivi, ecc.).

I contribuenti che aderiscono  alla proposta,  inoltre, sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr n. 600/1973, fino a quando non emergono  specifiche cause di decadenza.

Ed ancora, un  ulteriore premio concesso ai soggetti che rinnovano il concordato,  seppure limitatamente al biennio 2026-2027, è la possibilità di rateizzare le imposte relative alle medesime annualità senza applicazione degli interessi.

Tra le novità introdotte dal citato articolo 28 del D.leg/vo 148/26, si ricorda anche la possibilità di correggere gli errori o le omissioni che hanno inciso sulla determinazione della proposta. Con Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 19 del decreto sul concordato preventivo biennale, infatti, viene ora previsto che, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa che modifica i ricavi, compensi o altri dati dichiarati o comunicati ai fini del concordato, il reddito e il valore della produzione netta concordati sono rideterminati sulla base dei dati corretti e che le  sanzioni collegate alle violazioni possono essere definite mediante ravvedimento operoso.

Possono aderire al CPB i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a condizione che applichino gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  ovvero a quei soggetti IRES/IRPEF con ricavi o compensi inferiori a 5.164.569€.

E’ necessario pure che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non si abbiano  debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione o che li abbiano estinto in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Non possono accedere al concordato i soggetti che:

  • non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in uno dei tre esercizi precedenti a quelli di applicazione del Concordato;
  • hanno condanne per reati tributari;
  • hanno effettuato modifiche nella compagine sociale di società di persone (ad eccezione del subentro degli eredi nel caso di decesso del socio). Il D.Leg/vo 148/2026 ha previsto tuttavia per le società di persone una clausola di salvaguardia per l’ingresso di nuovi soci con redditi non superiori a 000 euro. La deroga riguarda esclusivamente il rinnovo e non opera, pertanto, per chi accede al CPB per la prima volta;
  • hanno realizzato operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni, cessioni di aziende o rami) nel periodo del Concordato;
  • hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, redditi o quote di redditi, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.

La proposta dell’Agenzia delle Entrate riguarda il reddito futuro del biennio, un dato stimato dal fisco tenendo conto dei dati storici e del punteggio ISA.

Il contribuente, preso atto della  proposta accedendo al software dell’Agenzia precedentemente cennato, se decide di accettarla,  aderisce al concordato impegnandosi anche a pagare le imposte sul reddito concordato.

L’accettazione della proposta impegna il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di concordato ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;  a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive;  a comunicare i dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017.

Nei periodi di efficacia del concordato il contribuente, relativamente alla parte di  reddito concordato eccedente il reddito dell’anno precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, può anche optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, una sorta di flat tax “differenziale”, in luogo dell’IRPEF o dell’IRES ordinarie, con aliquote ridotte e variabili (10%, 12% e 15%)  in relazione al punteggio ISA raggiunto., Sull’ “extra reddito” di importo superiore al tetto di  85.000 Euro, si applicherà l’aliquota del 24% se Ires o del 43% se Irpef.

Con l’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2026, è stata introdotta una nuova  edizione del regime di “ravvedimento speciale”. Un ulteriore premio concesso a chi aderisce al  concordato preventivo biennale 2026-2027.

Si tratta di uno “Scudo fiscale” che inibisce i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per gli anni sanati.

Dopo le precedenti versioni riguardanti le annualità “non ancora colpite da decadenza”, ossia quelle  2018-2022 e 2019-2023), il nuovo ravvedimento (facoltativo) riguardante  le annualità pregresse,  coinvolge ora il periodo dal 2020 al 2023.

Va sottolineato che il ravvedimento speciale, recentemente riproposto con il citato art. 28, non è riconosciuto indistintamente a tutti i contribuenti che entrano nel CPB 2026-2027, ma è destinato  espressamente soltanto a quelli che rinnovano l’adesione.

Restano pertanto  esclusi coloro che aderiscono al concordato per la prima volta, nonché i contribuenti  che avevano aderito al biennio 2025-2026 senza poi effettuare un rinnovo.

La base imponibile non coincide con l’intero reddito dichiarato, ma coincide con l’incremento determinato applicando al reddito d’impresa o di lavoro autonomo una percentuale collegata al punteggio ISA conseguito nella singola annualità.

L’incremento è del 5 per cento per i contribuenti con ISA pari a 10 e aumenta progressivamente fino al 50 per cento per quelli con punteggio inferiore a 3. Lo stesso criterio viene utilizzato per determinare la maggiore base imponibile rilevante ai fini IRAP.

Sull’imponibile così determinato vengono quindi applicate le aliquote sostitutive, anch’esse stabilite in ragione del punteggio ISA. Per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l’aliquota è pari al 10%; per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l’aliquota è pari al 12%;per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l’aliquota è pari al 15%. L’IRAP è applicabile nella misura del 3,9%.

L’imposta può essere versata in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.

Salvatore Forastieri