Novità dall’8 dicembre scorso in materia di deleghe rilasciate dal contribuente al proprio professionista intermediario
Da questa data, con un solo file, il contribuente può ora dare comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate del conferimento della delega fiscale ad uno o anche a due intermediari abilitati, quelli – cioè – in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, e che possono ottemperare, per conto del cliente, per obbligo o per scelta, ad alcuni adempimenti fiscali.
Può essere conferita all’intermediario in forma “cartacea”, ed in questo caso è sottoscritta con firma autografa dal delegante e deve essere corredata da una copia del documento di identità di quest’ultimo; oppure in forma “elettronica”, ed in questo caso è sottoscritta dal delegante con una firma che rispetti i requisiti previsti dal CaD.
Le deleghe scadono il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca anticipata da parte del delegante o rinuncia da parte dell’intermediario delegato.
Sono gestite in digitale tutte le fasi dell’operazione di comunicazione, dall’attivazione, alla modifica, al rinnovo, alla revoca ed anche alla rinuncia.
Chi possono essere gli intermediari fiscali?
Gli intermediari fiscali possono essere dottori commercialisti, avvocati tributaristi, notai, consulenti del lavoro, associazioni o società tra professionisti, CAF, ecc. , soggetti qualificati i quali, attraverso appositi percorsi formativi, sono incaricati di assistere i contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.
Più in particolare, possono presentare dichiarazioni fiscali, effettuare pagamenti e inviare comunicazioni ufficiali per conto dei contribuenti e sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni presentate assicurandosi preventivamente che tutte le dichiarazioni e i pagamenti siano conformi alle leggi vigenti.
Gli intermediari, i quali devono essere necessariamente preventivamente abilitati al servizio Entratel, possono consultare i dati disponibili nel cassetto fiscale dei propri clienti utilizzando il servizio “Cassetto fiscale delegato”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
La consultazione è consentita solo agli intermediari che hanno preventivamente aderito al regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al regolamento va effettuata on line, con le modalità di seguito illustrate.
L’adempimento più frequente degli intermediari è quello di presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali.
Possono comunque espletare, sempre per conto dei loro clienti (che li hanno delegati), altri servizi, principalmente quelli relativi alla fatturazione elettronica (portale “Fatture e Corrispettivi”), procedendo alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; alla consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva; alla fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche.
Possono svolgere pure altri servizi come la registrazione dell’indirizzo telematico; l’acquisizione dei dati per gli ISA e per il Concordato Preventivo Biennale; l’accreditamento ed il censimento dei dispositivi.
La piattaforma EquiPro
Per facilitare il rapporto tra gli intermediari e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, esiste la piattaforma EquiPro, la quale costituisce un ottimo strumento di lavoro per i professionisti i quali, attraverso la detta piattaforma informatica, senza muoversi dallo studio, possono svolgere tutte le principali operazioni legate alla riscossione, per i clienti che li hanno delegati.
Attraverso EquiPro i professionisti abilitati possono avere informazioni sulla situazione debitoria e sui piani di rateizzazione, effettuare i pagamenti, ottenere la rateizzazione in presenza dei requisiti, chiedere la sospensione legale della riscossione. Ed ancora, nella sezione relativa alla definizione agevolata, possono gestire i pagamenti delle rate e consultare tutti i documenti relativi anche alle edizioni precedenti delle rottamazioni.
Per completezza d’argomento si ricorda pure che gli intermediari, talvolta, sono chiamati a svolgere anche adempimenti più complessi, come il rilascio del così detto “visto di conformità” (“leggero” o “pesante”).
Si tratta di un compito che, oltre a garantire i contribuenti circa un corretto adempimento degli obblighi tributari, agevola anche l’Amministrazione finanziaria nel controllo delle posizioni, esplicando contemporaneamente alcune operazioni come l’esecuzione dei rimborsi Iva.
Per il rilascio del visto di conformità, però, l’intermediario deve essere anche autorizzato dalla Direzione Regionale delle Entrate dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, assumendo una responsabilità, anche delle sanzioni che si dovessero rendere applicabili in caso di controllo del “cliente”, diversa dal soggetto abilitato alla semplice trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
Quindi, mentre tutti i soggetti che appongono il visto di conformità sono anche intermediari abilitati alla trasmissione telematica, non tutti gli intermediari abilitati possono rilasciare il visto di conformità.
Il Visto di Conformità Leggero
Il Visto di Conformità Leggero consiste nel controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuita dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria, un’attività che si conclude con il rilascio di un’attestazione, sulla corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione: scritture contabili, oneri deducibili e detraibili, detrazioni e crediti d’imposta, scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti.
L’apposizione del visto è prevista per la compensazione dei crediti, relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui; per la presentazione delle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, di ammontare superiore a 30.000 euro; ed 9infine per a presentazione delle dichiarazioni modello 730.
Questa forma di “visto” compete ai CAF, ai Dottori commercialisti ed esperti contabili; ai Consulenti del lavoro; ai Soggetti iscritti nei ruoli di periti alle Camere di Commercio (escluso il caso di visto sul Modello 730).
I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, devono essere pure abilitati ai servizi telematici Entratel e devono avere presentato alla Direzione Regionale la copia della Polizza assicurativa e la dichiarazione in merito sia alla sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all’art.8, comma 1, del D.M. 164 del 31 maggio 1999, oltre alla dichiarazione circa l’insussistenza di provvedimenti di sospensione, o cancellazione, dall’albo di appartenenza.
Il Visto di Conformità Pesante
Diverso è il Visto di Conformità “Pesante”. Quest’ultimo consiste nella certificazione tributaria attraverso cui è possibile attuare il controllo sostanziale della corretta applicazione delle norme tributaria, applicazione che non si limita al controllo formale, ma comporta anche il controllo circa la determinazione, quantificazione e versamento dell’imposta. Il professionista, tuttavia, può rilasciare la certificazione richiesta solo qualora ritenga sussista la ragionevole convinzione della corretta osservanza della normativa, ne deriva che la certificazione tributaria, al contrario del primo caso. In caso negativo, può rifiutarsi di rilasciare il visto “pesante”.
Questo tipo di visto può essere rilasciato dai revisori contabili, che sono iscritti negli albi dei commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, con l’ulteriore condizione costituita dalla presenza di ulteriori requisiti:
– Avere esercitato la professione per almeno cinque anni;
– Essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e in possesso della polizza assicurativa;
– Aver inoltrato, anche in questo caso, la comunicazione alla Direzione regionale competente
– Aver predisposto la dichiarazione, tenuto le relative scritture contabili, e rilasciato, nei confronti dei medesimi contribuenti, anche il visto di conformità, ma non devono rivestire l’incarico di responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF.
Salvatore Forastieri