La difesa è legittima. La vendetta no. Il caso del gioielliere di Grinzane Cavour

reato
avv. Stefano Giordano, Studio Legale Giordano & Partners — Milano / Palermo
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LA PAROLA ALL’AVVOCATO

Rubrica di diritto per tutti — a cura dell’Avv. Stefano Giordano

LA DOMANDA

«Ho seguito la vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l’assalto al suo negozio. Molti dicono: si è solo difeso, la difesa è sempre legittima. Ma allora quando la difesa è davvero “legittima” per la legge? E perché in questo caso i giudici l’hanno esclusa?»

LA RISPOSTA

La domanda coglie il cuore del problema, perché intorno alla legittima difesa si è costruito negli anni uno slogan — “la difesa è sempre legittima” — che non corrisponde, e non può corrispondere, al diritto vigente. Partiamo dal principio. In uno Stato di diritto il monopolio della forza appartiene allo Stato: nessuno può farsi giustizia da sé. La legittima difesa, prevista dall’articolo 52 del codice penale, è l’eccezione a questa regola, radicata nell’antico brocardo vim vi repellere licet: è lecito respingere la violenza con la violenza. Ma proprio perché è un’eccezione, uno strumento di autotutela consentito solo quando lo Stato non può intervenire in tempo, la legge la circonda di condizioni rigorose.

I requisiti sono tre. Primo: il pericolo attuale di un’offesa ingiusta. “Attuale” significa in atto o imminente: non un pericolo passato, già esaurito, né un pericolo futuro e ipotetico. Secondo: la necessità della difesa. La reazione deve essere inevitabile, cioè l’unica strada concretamente percorribile per salvarsi; se esiste un’alternativa meno lesiva, quella va scelta. Terzo: la proporzione tra difesa e offesa. I beni in conflitto vanno bilanciati: non posso togliere la vita per proteggere soltanto il portafoglio.

La legittima difesa non va confusa con lo stato di necessità, previsto dall’articolo 54. Nella prima si reagisce contro l’aggressore, cioè contro chi ha creato con la propria condotta ingiusta la situazione di pericolo. Nel secondo, invece, il pericolo — non causato volontariamente e non altrimenti evitabile — viene scaricato su un terzo innocente: è il caso di scuola dei due naufraghi che si contendono l’unica tavola. Per questo lo stato di necessità è ammesso solo per salvare la persona da un danno grave e prevede comunque un’indennità a favore di chi subisce il fatto: il terzo, a differenza dell’aggressore, non ha alcuna colpa.

E la cosiddetta legittima difesa domiciliare? Le riforme del 2006 e del 2019 hanno introdotto, per chi reagisce a un’intrusione violenta nella propria abitazione o nel proprio negozio, una presunzione di proporzione: se qualcuno si introduce con violenza o minaccia di armi, la legge presume che la reazione armata sia proporzionata. Ma — ed è il punto che la propaganda dimentica — la presunzione riguarda solo la proporzione. Gli altri requisiti, il pericolo attuale e la necessità della difesa, restano intatti e vanno accertati caso per caso. Il legislatore del 2019 ha scritto “sempre” nella norma, ma nessuna legge ordinaria può trasformare il domicilio in una zona franca dove sparare è comunque lecito: sarebbe la licenza di uccidere, incompatibile con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la vita anche di chi delinque.

Veniamo all’eccesso. L’articolo 55 disciplina l’eccesso colposo: i presupposti della difesa ci sono, ma chi si difende ne supera i limiti per un errore di valutazione dovuto a imprudenza o precipitazione — spara per fermare e colpisce per uccidere quando non serviva. In tal caso si risponde del fatto a titolo di colpa: non omicidio volontario, ma colposo. La riforma del 2019 ha aggiunto che non è punibile chi eccede nella difesa domiciliare trovandosi in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Diverso è l’eccesso doloso: chi supera i limiti volontariamente e coscientemente, sapendo che il pericolo non giustifica più quella reazione, risponde del delitto doloso pieno. L’omicidio resta omicidio volontario.

E qui arriviamo al caso del gioielliere. Secondo la ricostruzione accolta in tutti i gradi di giudizio, i colpi mortali furono esplosi quando — sono parole dei giudici d’appello — l’azione aggressiva dei rapinatori era totalmente conclusa: i malviventi erano in fuga, inseguiti all’esterno del negozio. In una situazione simile, a rigore, non c’è nemmeno un “eccesso”: quando il pericolo è cessato, manca il presupposto stesso della scriminante, e la reazione non eccede una difesa, ma nasce fuori da essa. I giudici hanno escluso anche la difesa putativa, cioè l’errore scusabile di chi crede, per circostanze oggettive, che il pericolo sia ancora in corso: le immagini e la dinamica non lasciavano spazio a un simile fraintendimento. Per questo la condanna è stata per omicidio volontario, temperato dalle attenuanti che hanno ridotto la pena dai 17 anni del primo grado ai 14 anni e 9 mesi divenuti definitivi.

La conclusione, allora, è questa: la legittima difesa è legittima in quanto difesa. Finché il pericolo è attuale, l’ordinamento sta dalla parte dell’aggredito, e la riforma del 2019 lo protegge persino quando sbaglia per il turbamento del momento. Ma quando il pericolo è cessato e si insegue chi fugge, non si sta più difendendo nulla: si sta punendo. E la punizione, ci ha insegnato Beccaria due secoli e mezzo fa, spetta soltanto alla legge, mai alla vendetta privata. Comprendere la paura di chi subisce una rapina è doveroso; trasformarla in un diritto di uccidere a pericolo finito significherebbe uscire dallo Stato di diritto. La difesa è sacrosanta. La vendetta no.

Avv. Stefano Giordano

Studio Legale Giordano & Partners (Milano – Palermo)