Fisco, aumentano gli strumenti per la riscossione coattiva dei crediti iscritti a ruolo

Sono state tentate diverse strade per rendere più efficace  la riscossione coattiva: è stata addirittura costituita un’apposita Commissione per trovare il modo per smaltire il magazzino riscossione esistente

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Si infittiscono ulteriormente le maglie del fisco per riscuotere le somme dovute all’Erario ed iscritte a ruolo.

Non dimentichiamo che il magazzino deli crediti erariali non pagati ammontano a quasi 1.300 di miliardi di euro, e di questa enorme somma, solo una percentuale molto bassa, forse il 7%, è potenzialmente riscuotibile, seppure con difficoltà.

Tutto il resto, causa fallimenti, mancanza di beni aggredibili o decessi, è considerato ormai perso.

Ecco il motivo per cui sono state tentate diverse strade per rendere più efficace  la riscossione coattiva.

E’ stata addirittura costituita un’apposita Commissione per trovare il modo per smaltire il magazzino riscossione esistente. Ma i risultati non pare abbiano sortito il risultato sperato.

Non hanno dato grossi risultati nemmeno le  diverse definizioni agevolate (le famose rottamazioni) previste dalla legge nel corso degli ultimi anni, definizioni che, con l’obiettivo di incentivare (quantomeno)  il pagamento del tributo dovuto, hanno cancellato le sanzioni e gli interessi.

Sono state varate pure alcune disposizioni che prevedono la sospensione del pagamento dei crediti vantati dai contribuenti verso la Pubblica Amministrazione per un importo superiore a 5.000 Euro (art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni) qualora gli stessi contribuenti siano destinatari di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo di 5.000 Euro.

In base alla cennata norma, gli Enti interessati, prima di pagare,  accertata l’esistenza della  causa ostativa, non possono procedere al pagamento e devono segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Più recentemente, con la Legge di Bilancio del 2025, anche questa volta modificando il citato D.P.R. 602/1973, aggiungendo, cioè, all’articolo  48 bis il comma 1 ter, è stato previsto che, a decorrere dal 15 giugno 2026, solo con riguardo ai crediti vantati dai professionisti nel confronti della pubblica Amministrazione (i redditi di cui all’ articolo 54 TU 917/86), l’Ente pubblico non può pagare il suo debito, ma deve procedere ad una “compensazione obbligatoria” con il debito dello stesso soggetto.

Più recentemente, comunque, con la legge di Bilancio 2026, sempre con effetto dal 15 giugno 2026, anche per i professionisti è stato posto un limite minimo di 5.000 Euro, a partire dal quale l’Ente pubblico debitore è tenuto a “compensare” obbligatoriamente le somme, versando le somme iscritte a ruolo  all’agente della riscossione, ed il resto a favore , del beneficiario.

Ma c’è di più. A seguito della modifica dell’articolo 1, comma 5 bis, lettera b-ter del Decreto Legislativo n. 127 del 2015, la norma che ha previsto la trasmissione telematica delle operazioni IVA, compresa la fatturazione elettronica, modifica avvenuta con l’articolo 1, comma 117, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di Bilancio 2026),  è stata prevista l’estensione del patrimonio informatico dell’Agenzia delle Entrate anche all’Agenzia Entrate-Riscossione.

In particolare, con la citata disposizione, l’Agenzia delle entrate, oltre che alla Guardia di Finanza ed all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, può  fornire anche all’Agente della riscossione (AdER)  i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili.

Lo scorso 22 maggio 2026, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento (n.153611/2026), con il quale è stato disposto che l’Agenzia delle Entrate, con cadenza periodica, metta a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA. E ciò, come previsto dalla legge, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione.

I dati dei cessionari o committenti che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione sono quelli strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi e sono, più in particolare: codice fiscale; partita IVA, cognome e nome o denominazione o ragione sociale,  domicilio fiscale.

Va tenuto conto, tuttavia, delle caratteristiche sociali, economiche e produttive del territorio, nonché della capacità operativa dell’Agente della riscossione.

La trasmissione dei dati, a regime, avverrà attraverso un servizio automatizzato di scambio dati.

Per ora, avverrà via PEC, con allegati  file protetti con una password robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso. L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.

Un ulteriore sistema di garanzia di pagamento delle somme iscritte a ruolo che, secondo le valutazioni fatte in occasione della recente legge di bilancio, potrebbe comportare un aumento di entrate di 140 milioni di Euro all’anno.

Attraverso la conoscenza dell’ammontare del numero e dell’importo complessivo delle fatture emesse nei confronti dei clienti, infatti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà rivolgersi direttamente ai clienti dei soggetti con debiti fiscali per riscuotere le somme dovute, peraltro anche migliorando l’efficienza dell’azione di recupero, indirizzandola verso soggetti riconosciuti maggiormente solvibili piuttosto che verso soggetti che non hanno nulla.

Salvatore Forastieri