Indagini bancarie. Lo strumento più potente del fisco per l’accertamento di evasione

Il controllo bancario può riguardare i conti correnti (anche postali), le carte prepagate nominative, i conti deposito titoli, i rapporti fiduciari, le polizze vita a contenuto finanziario, i conti cointestati

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Anche quando l’attività svolta è costituita da operazioni esenti, i maggiori ricavi accertati con indagini bancarie, in mancanza della prova contraria, sono imponibili ad IVA. E’ quanto risulta dalla recente sentenza dalla Corte di Cassazione n. 259 del 5 gennaio 2026

Giova ricordare, al riguardo, che gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 attribuiscono agli uffici fiscali una serie di poteri, finalizzati all’accertamento dell’evasione e delle altre violazioni alle norme tributarie. Tra questi poteri, c’è anche quello di accedere ai conti bancari dei contribuenti, probabilmente lo strumento più potente in mano al Fisco.

Il controllo bancario può riguardare i conti correnti (anche postali), le carte prepagate nominative, i conti deposito titoli, i rapporti fiduciari, le polizze vita a contenuto finanziario, i conti cointestati.

Possono essere controllati anche i conti cointestati o anche quelli intestati al coniuge o ad un familiare del contribuente, specialmente, così come sottolineato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 546/2020, quando esiste “il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà delle dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone”.

Risale al 1991 l’abolizione del vecchio segreto bancario, un divieto che per tantissimi anni ha costituito un grosso ostacolo all’accertamento della reale capacità contributiva dei contribuente.

Ora, invece, seppure a determinate condizioni, con le giuste cautele e, comunque, previa espressa Autorizzazione della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza, la legge permette agli Organi verificatori di conoscere le disponibilità finanziarie ed i movimenti bancari dei soggetti sottoposti a controllo.

Dopo avere ottenuto l’autorizzazione, infatti, l’ufficio può procedere ad inviare le richieste di informazioni finanziarie agli istituti interessati, richieste che dal 1° gennaio 2006 avvengono tramite il sistema telematico dell’Anagrafe tributaria. Le risposte devono essere fornite all’Amministrazione Finanziaria entro il termine di 60 giorni.

Va ricordato che i citati articoli 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario secondo la quale qualunque versamento bancario non giustificato viene considerato un ricavo non dichiarato. Allo stesso modo, qualunque prelievo non giustificato viene considerato un “pagamento in nero”, ossia un acquisto senza fattura (di per se sanzionabile) dal quale si presume sia stato poi conseguito un ricavo anch’esso sottratto a tassazione.

Importante ricordare, comunque, che, una volta analizzati i movimenti bancari, prima di emettere un eventuale avviso di accertamento, l’Amministrazione è tenuta a instaurare un contraddittorio con il contribuente, al fine di permettere allo stesso di fornire le sue eventuali giustificazioni.

Comunque, al fine di evitare controversie per importi di modesta entità, con il decreto lelle n. 193 del 2016 , che modificato l’art. 32 del DPR 600/73, con riguardo ai soli prelevamenti, è stata stabilita una soglia di tolleranza al di sotto della quale la presunzione non opera al di sotto di un duplice limite: 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla citata presunzione legale, affermando che la stessa può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili.

Giova ricordare pure che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, ha dichiarato incostituzionale l’art. 32 co.1 n.2 “limitatamente alle parole ‘o compensi’”, escludendo i professionisti dalla doppia presunzione, quella che, come detto in precedenza, i prelievi non giustificati non solo costituiscono acquisti in evasione, ma (come avviene negli altri casi) non generano l’ulteriore presunzione che detti prelievi sono divenuti poi compensi in riscossi in evasione d’imposta.

I giudici costituzionali, infatti, hanno ritenuto che per i professionisti i prelevamenti personali non hanno una sicura ed inequivoca correlazione con i ricavi professionali.

Queste presunzioni, stabilite dalla legge, non sono presunzioni assolute (quelle che non ammettono la prova contraria), ma consentono all’interessato di dimostrare che i movimenti finanziari “sospetti” corrispondevano ad operazioni in regola con le norme tributarie oppure che non avevano alcuna relazione con costi o ricavi fiscalmente rilevanti, come il caso di donazioni familiari, restituzioni di prestiti o semplici movimentazioni tra i conti posseduti.

Come già detto, in materia di indagini bancarie, è onere del contribuente provare che i maggiori ricavi emergenti da detti accertamenti «non si riferiscono ad operazioni imponibili».

Tale disposizione normativa ha portato la Corte di Cassazione, con la recente Sentenza n. 259 del 5 gennaio 2026, ad affermare il principio secondo il quale, anche quando il contribuente svolga attività esenti da IVA, gli eventuali ricavi emersi a seguito delle indagini bancarie devono essere considerati imponibili ad IVA, a meno che non venga fornita la prova che i maggiori ricavi erano costituiti da somme prevenienti dall’attività esente.

Come nel caso di cui alla citata sentenza, nella quale l’attività svolta era quella di gestione di apparecchi di intrattenimento del tipo “New slot” (esente IVA), per cui, per beneficiare dell’esenzione, sarebbe stato indispensabile dimostrare che i versamenti bancari riguardavano inequivocabilmente l’attività di gioco e scommesse o alle operazioni di raccolta delle giocate.

Per completezza d’argomento si ricorda che, recentemente, la Corte Europea sui Diritti dell’Uomo, ritornando sulla questione della presunta violazione dell’articolo 8 della Convenzione CEDU a causa della presunta violazione dei diritti dell’uomo a causa della normativa italiana sui controlli eccessivamente rigorosa e con poche possibilità di difesa, con sentenze n. 40607/19 e n. 34583/20, dell’ 8 gennaio 2026 (Caso Ferrieri e Bonassisa), si è pronunciata nuovamente per richiamare il nostro Paese sul fatto che, non solo gli accessi presso la sede aziendale dei contribuenti sottoposti a controllo, ma anche la normativa italiana, in tema di accesso ai dati bancari (art. 51, comma 2, n. 7 DPR 633/72 e art. 32, comma 1, n. 7 del DPR 600/73), sarebbe contraria all’articolo 8 della Convenzione CEDU.

Salvatore Forastieri

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