Ma il fisco va in vacanza?

La notizia ha allarmato tutti gli addetti ai lavori perché è chiaro che, nonostante le disposizioni esistenti, se la cartella di pagamento o l'avviso di mora arrivano durante o a ridosso delle ferie estive, il lavoro del contribuente interessato o del suo professionista non può certo fermarsi "causa ferie"

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Ormai non è più una buona prassi. È un insieme di norme specifiche che concedono ogni anno, nel pieno dell’estate, al Fisco e ai contribuenti una piccola tregua.

Eppure, qualche tempo fa, sono giunte notizie dal settore riscossione che davano atto dell’imminente arrivo di milioni di cartelle di pagamento, nonché di misure cautelari di diverso tipo, come il pignoramento mobiliare, quello immobiliare oppure il pignoramento presso terzi.

Aggraverebbe la situazione il fatto che tra la fine di luglio e il 5 agosto scade il termine per il pagamento della rata della “rottamazione quinquies”.

La notizia, quindi, ha allarmato tutti gli addetti ai lavori perché è chiaro che, nonostante le disposizioni esistenti, se la cartella di pagamento o l’avviso di mora arrivano durante o a ridosso delle ferie estive, il lavoro del contribuente interessato o del suo professionista non può certo fermarsi “causa ferie”. Entro i consueti sessanta giorni occorre verificare la sussistenza del debito ed eventualmente pagare o rateizzare la somma pretesa. Oppure ancora prepararsi al ricorso.

Ma l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 6 luglio scorso, ha reso noto che, contrariamente a quanto diffuso dai media, l’attività dell’Agenzia della riscossione in questo periodo non ha subito, né subirà, alcuna accelerazione, con numeri assolutamente in linea con quelli dell’anno precedente.

Rassicurando gli interessati, ha comunicato pure che nel prossimo mese di agosto è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento, proprio per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive.

Meno male: sembrerebbe che l’allarme possa considerarsi rientrato.

D’altronde, un aumento, anziché una diminuzione, di questo tipo di attività di riscossione non sarebbe stato in linea con tutta la normativa che, da qualche anno, durante il periodo estivo punta a rallentare l’attività non solo degli uffici fiscali ma anche della giurisdizione tributaria.

E al riguardo giova ricordare che, in base all’articolo 1 della legge n. 742/1969, i termini di natura processuale, compresi quelli relativi al contenzioso tributario, sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Una norma, quindi, che fa slittare di un mese il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato); qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 10 agosto, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre e scade il 30 ottobre). Se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso (ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 15 luglio, il termine per proporre ricorso scade il 14 ottobre).

E ancora: c’è la norma di cui al primo periodo dell’art. 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006, che concede una sospensione per gli adempimenti e i versamenti (mediante F24) riguardanti le scadenze tributarie dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

Il secondo periodo del citato comma 11-bis, inoltre, prevede che tutti i termini per le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1° agosto e il 4 settembre sono bloccati, con ripresa della decorrenza a partire dal 5 settembre.

Altra sospensione, nel periodo che va dal 1° agosto al 4 settembre, è quella prevista dall’articolo 7-quater, comma 17, del D.L. 193/2016, che riguarda i termini per versare quanto dovuto sulla base dei c.d. “avvisi bonari”, ma non quelli relativi alle richieste effettuate ai fini dei “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione, verifica) oppure ai fini dei rimborsi IVA.

Dal 2024, inoltre, in virtù dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024 (il “decreto Adempimenti”, emanato in attuazione della legge delega sulla riforma tributaria), sono stati introdotti due nuovi periodi di sospensione nell’arco dell’anno (dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre), relativi all’invio di alcune tipologie di atti dell’Agenzia delle Entrate (a meno che non ricorrano casi di indifferibilità e urgenza): le comunicazioni dei controlli automatizzati di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; le comunicazioni dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973; le comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004; le lettere di invito per l’adempimento spontaneo (“compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

C’è da dire comunque che, nonostante il citato art. 10 del D.Lgs. 1/2024 si riferisca solo agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) adotta il medesimo calendario anche per le cartelle di pagamento, ma non consente il differimento degli adempimenti conseguenziali, primo fra tutti il pagamento entro 60 giorni, anche se scade nell’anzidetto periodo (solo i pagamenti con F24 sono sospesi, ai sensi del già citato art. 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006).

Importante pure sottolineare che il comma 2 dell’art. 10 del decreto Adempimenti conferma quanto stabilito dall’art. 7-quater, comma 17, del D.L. 193/2016, la disposizione – già richiamata – che prevede, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre, la sospensione dei termini di 30 giorni previsti per i versamenti collegati agli avvisi bonari e per quelli relativi ai redditi a tassazione separata.

Si ricorda, comunque, che il comma 11-bis dell’articolo 37 del D.L. 223/2006 verrà meno a partire dal 1° gennaio 2027, per abrogazione disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, e successive modificazioni.

Un’abrogazione, tuttavia, che di fatto non comporta e non comporterà nemmeno in futuro alcuna modifica, dato che le nuove regole previste dal citato Testo Unico n. 33 del 2025 non solo entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027, ma, pur nella riorganizzazione dell’impianto normativo, lasciano immutati, di fatto, gli “stop fiscali estivi” attualmente esistenti.

Salvatore Forestieri