Approda finalmente in Gazzetta la legge di bilancio per il 2026, la c.d. Manovra ossia la legge legge 30 dicembre 2025, n. 199 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 30-12-2025 – Suppl. Ordinario n. 42
Si tratta di un testo normativo che, come al solito, non pare conosca bene i principi di semplificazione e chiarezza sanciti dalla Legge delega sulla Riforma Tributaria del 2023. Parliamo, infatti, di una legge composta da “soli” 21 articoli, il cui articolo uno, però, si compone da ben 973 commi.
Passando all’esame delle più importanti novità, “navigando” tra i tanti commi del citato articolo 1 della legge, troviamo, ai commi 3 e 4 dell’articolo 1, l’importante conferma della riduzione dell’IRPEF, dal 35 al 33%, per i redditi del secondo scaglione, ossia quello che va da 28.000 a 50.000 Euro. Si ricorda che con la manovra del 2024 il numero degli scaglioni IRPEF era stato ridotto da 4 a 3.
Per il resto, le novità sono moltissime e, cercando di non perdersi nei difficili meandri della legge, si nota che le modifiche interessano quasi tutte le disposizioni, e non solo quelle di natura fiscale, ma anche quelle che riguardano altri settori, come quello pensionistico.
Complessivamente una manovra di 22 miliardi, che, come al solito, accontenta alcune categorie ma ne scontenta altre.
Art.1 commi 3 e 4
Come già detto, si riduce di due punti l’aliquota IRPEF per i contribuenti della fascia intermedia (il ceto medio, come dicono alcuni), ossia quelli che realizzano un reddito compreso da 28.000ma 50.000 Euro. Si sperava che la fascia potesse essere “allargata” (fino a 60.000 Euro), ma i soliti motivi di bilancio, come ci dicono i tecnici del Ministero, non lo hanno consentito .
Articolo 1, commi da 82 a 101
Altra conferma, rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri, è l’introduzione di una ennesima versione della definizione agevolata (“rottamazione quinquies”), ossia la definizione, senza sanzioni ed interessi, dei debiti verso l’Erario iscritti a ruolo, ossia affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel periodo che da 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Al riguardo va sottolineato che, a prescindere dal periodo interessato (23 anni, rispetto ai ventidue anni della precedente definizione), questa volta, la definizione riguarda solo le iscrizioni a ruolo per somme (imposte e contributi previdenziali) dichiarate e non versate. Restano esclusi dalla definizione agevolata, pertanto, i soggetti totalmente inadempienti che non hanno presentato la dichiarazione fiscale nonché i crediti erariali affidati all’agente della riscossione a seguito di “accertamento”.
L’istanza deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 ed il pagamento dell’intera somma o della prima rata deve avvenire entro il 31 luglio 2026. In caso di richiesta di dilazione, le rate non possono suoperare il njmero di 54 bimestrali (nove anni) con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima nella misura del 3%.
Di particolare rilievo la novità favorevole ai contribuenti che prevede la decadenza dalla definizione nel caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata scelta, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata. Con la precedente rottamazione si decadeva col mancato pagamento di una sola rata
Articolo 1, commi da 102 a 110
Prevista anche la possibilità della definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali. Questi Enti possono introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
Articolo 1, commi 7 e 12
Novità fiscali per il lavoro dipendente. Si applica l’Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi contrattuali corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. L’imposta è pari al 5% , e spetta soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
Si applicherà inoltre l’imposta sostitutiva dell’1%, entro il limite di importo complessivo di 5mila euro, sui premi di produttività e sulle altre somme erogate a titolo di partecipazione negli anni 2026 e 2027. Anche il lavoro notturno e festivo subiscono un trattamento più favorevole rispetto al passato. Su queste maggiorazioni e indennità si applica una tassazione agevolata pari al 15%.
Articolo 1, comma 17
Altra novità fiscali riguarda il settore degli affitti brevi, con l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota del 21% per il primo immobile e del 26% per il secondo, ma con la previsione legislativa che obbliga a considerare, dal terzo immobile in poi (destinato ad affitti brevi), oggetto dell’esercizio di un’attività commerciale. Per cui, in questo caso, al posto della cedolare secca, scatta l’obbligo di applicare l’imposta sul valore aggiunto, con l’apertura della partita IVA e tutti gli obblighi conseguenti.
Articolo 1, comma 27
Esteso all’anno l’imposto dl 35.000 di redditi di lavoro dipendente ed assimilati che costituisce un limite per l’applicazione del l regime forfetario.
Articolo 1, comma 28
Novità anche in materia di criptovalute. E’ stato prevista l’applicazione dell’aliquota del 26%– in luogo di quella ordinaria del 33%, a decorrere dal primo gennaio 2026 – ai redditi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (cd. stablecoins), che vengono definiti come i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
Articolo 1, commi 32-34
Modificato il criterio di computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE. La soglia della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza viene innalzata a 91.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Rideterminate pure le maggiorazioni.
Articolo 1, commi 74-75
Stabilito un Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione per i periodi di imposta 2026, 2027 e 2028.
Articolo 1, commi da 111 a 115
Sono state emanate pure disposizioni volte a facilitare il recupero, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle somme dovute in caso di omissione della dichiarazione. E’ stata inserita, infatti, una nuova disposizione nel D.P.R. 633/72, l’articolo 54-bis 1(Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse), in base al quale l’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all’articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Nella liquidazione vengono computati in detrazione solo i versamenti eseguiti, ma non l’eventuale credito emergente dall’anno precedente.
L’esito del controllo, così come previsto dalla disposizione, viene comunicato al contribuente il quale può segnalare, entro sessanta giorni, eventuali elementi a suo favore, oppure provvedere, entro lo stesso termine, al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni previste dal primo comma dell’articolo 51 del Decreto legislativo 471/1997.Non è consentita, però, la compensazione.
In mancanza del versamento o di inerzia del contribuente, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte a ruolo a titolo definitivo. Viene inoltre introdotta un’ulteriore disposizione che prevede che all’atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, una ritenuta dell’importo da corrispondere, al netto dell’IVA, pari allo 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029. Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale o i contribuenti che si trovino in regime di adempimento collaborativo.
Con una modifica dell’art. 48-bis del DPR 602/73, la norma relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti, la Pubblica amministrazione può verificare d’ora in poi l’esistenza di debiti fiscali di professionisti, anche di importo inferiore a 5mila euro, con la possibilità di sospendere o ridurre il pagamento dei compensi fino alla regolarizzazione.
Art. 1 comma 116
Emanate pure misure di contrasto alle indebite compensazioni, limitando la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale, ovvero tra imposte di natura diversa, ai contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 euro. Articolo 1, comma 116
Articolo 1, commi 117 e 118
Intervenendo sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, viene consentito all’agente della riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo. Il relativo provvedimento deve essere emanato entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 1, comma 125
Viene differita al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore della plastic tax (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego) e della sugar tax (imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate).
Il comma differisce l’entrata in vigore della plastic taxe della sugar tax al 1° gennaio 2027.
Articolo 1, commi 138-139
Viene modificata la normativa sull’IVA al fine di cambiare il criterio di calcolo della base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni. Il calcolo va ora effettuato sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.
Articolo 1, commi 147-15
La disposizione riguarda la disciplina del nuovo ordinamento della giustizia tributaria. Viene modificato il regime transitorio per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per limiti di età. Viene poi modificato il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Articolo 1, commi 427-436
Viene prevista nuovamente l a maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese ubicate nel territorio dello Stato, purché prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Articolo 1, comma 628
La disposizione proroga al 31 dicembre 2026 i lavori del tavolo tecnico, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per la verifica dell’attuazione della disciplina che dispone il rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.
Salvatore Forastieri