“Non basta punire: il futuro è la giustizia riparativa”. La lezione di Fiandaca

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Abbiamo intervistato per voi il Prof. Giovanni Fiandaca, autorevole giurista palermitano e storico del diritto penale, su alcuni temi giudiziari che riteniamo essere di particolare interesse per la comunità. Ma prima, per chi non avesse le opportune informazioni, conosciamo meglio il nostro ospite.
Giovanni Fiandaca è professore emerito di diritto penale presso l’Università degli Studi di Palermo. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di rilievo istituzionale, tra i quali: Componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura (sia militare che ordinario); Presidente di una commissione ministeriale per la riforma della legislazione sulla criminalità organizzata e partecipante alla Commissione Pisapia per la riforma del Codice penale. Non ultimo, Garante dei diritti dei detenuti per la Regione Siciliana. Questi, sono solo alcuni passaggi del prestigioso curriculum di Giovanni Fiandaca. Con lui abbiamo discusso di diversi temi centrali sulla giustizia italiana: carceri, sistema Giustizia, Giustizia riparativa, certezza della pena ed altro ancora.
Professore, tra diritto e realtà carceraria, come giudica il bilancio della giustizia italiana?
È difficile rispondere in poche battute. Come studiosi diagnostichiamo da tempo uno stato di profonda crisi del sistema-Giustizia. Crisi dovuta a più cause e ragioni.
Da un lato, permangono problemi sul piano del funzionamento concreto della macchina giudiziaria, determinati dall’eccessivo numero dei reati, dall’insufficienza delle risorse materiali e umane e da fattori connessi che hanno per conseguenza tempi lunghi nella definizione dei processi. Ma da un altro lato, non mancano aspetti problematici che trascendono il versante dell’efficienza pratica. Mi riferisco, cioè, a questioni di fondo relative al senso e agli scopi della giustizia penale nella realtà contemporanea: non sono pochi, infatti, i casi in cui si ha l’impressione che la magistratura non limiti la sua funzione all’accertamento tecnico dei fatti criminosi e alla riaffermazione della legalità violata, ma tenda altresì a svolgere funzioni di supplenza politica e/o di moralizzazione collettiva. Ciò ripropone una questione di confini dell’attività giurisdizionale, non a caso molto dibattuta e che contribuisce ad alimentare il persistente conflitto tra politica e magistratura. Al riguardo servirebbe un dibattito pubblico, meno superficiale, preconcetto ed aggressivo di quelli a cui siamo da tempo purtroppo avvezzi.
La giustizia riparativa, alternativa a quella penale tradizionale, può essere accettata anche da vittime e familiari?
Guardo con tendenziale favore alla giustizia riparativa, anche se sarebbe una ennesima illusione pensare che essa possa finalmente costituire la bacchetta magica per sopperire alle tradizionali insufficienze della giustizia punitiva classica.
La giustizia riparativa adotta lenti diverse nel considerare i delitti, nel senso che prescinde dalle categorie formali del diritto e li considera come causa di conflitti interpersonali da ricomporre mediante atti riparatori e il procedimento di cosiddetta mediazione sulla base di un previo consenso sia dell’autore del reato che della vittima. Questa diversità profonda di approccio può comportare problemi di compatibilità con la giustizia penale rispetto alla quale la giustizia riparativa è destinata a svolgere un ruolo complementare. Vi sono reati che, per le loro caratteristiche (ad esempio i delitti senza vittime concrete), poco si prestano alla prassi mediativa; oppure reati i cui autori presentano una pericolosità soggettiva così accentuata da richiedere comunque reazioni sanzionatorie finalizzate soprattutto a scopi di prevenzione speciale a carattere neutralizzatrice. In poche parole, è necessario un controllo fisico del reo.
In un sistema abituato alla logica punitiva, quanto spazio può avere la giustizia riparativa?
La possibilità che la giustizia riparativa non rimanga un’esperienza isolata, ma abbia uno spazio crescente di diffusione, presuppone, come condizione non ultima, un progressivo riorientamento culturale collettivo nel modo di concepire la sanzione penale: nel senso di percepire come più ragionevole e utile, almeno per le fasce di criminalità medio-basse, una risposta che punti a riparare le conseguenze dannose prodotte dal delitto, che non una punizione che si limiti a infliggere sofferenza al reo, senza che ne derivino benefici concreti per la vittima. E’ auspicabile, inoltre, che i magistrati penali, al di là della radicata cultura punitiva, acquisiscano anche una adeguata cultura della riparazione.

Salvatore Forastieri

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