Anche la legge di Bilancio 2026 interviene per ridurre l’evasione fiscale e rendere più efficaci e veloci i recuperi d’imposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Sono principalmente i commi da 111 a 118 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 che si occupano di questo argomento.
Di seguito, le principali novità riguardanti le misure di contrasto all’evasione introdotte dalle norme di cui ai commi precedentemente citati.
ART.1 comma 111
Dopo l’articolo 54 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato inserito l’articolo 54-bis 1 (Liquidazione Iva nel caso di dichiarazioni omesse). Con questa nuova disposizione legislativa, a decorrere dal 1 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto (compreso il caso in cui la dichiarazione sia stata presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la determinazione dell’imposta dovuta), entro il termine di decadenza di cui all’articolo 57 (entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata), senza pregiudizio dell’azione accertatrice (compresa la possibilità di procedere all’accertamento induttivo di cui all’articolo 55), può procedere alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate (e quindi in modo estremamente veloce ed efficace), utilizzando i dati emergenti dalle fatture elettroniche emesse e ricevute (in quest’ultimo caso con IVA detraibile), i corrispettivi telematici trasmessi e gli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Per espressa previsione normativa, nell’effettuazione della liquidazione si tiene conto solo dei versamenti eseguiti ma non dell’eventuale credito emergente dall’anno precedente.
Come previsto dal secondo comma del citato comma 111, l’esito del controllo viene comunicato al contribuente il quale, entro sessanta giorni, può segnalare eventuali elementi a suo favore. Diversamente, è tenuto a pagare, entro lo stesso termine, l’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni previste dal primo comma dell’articolo 51 del Decreto legislativo 471/1997 (centoventi per cento dell’ammontare del tributo dovuto, con un minimo di euro 250). Non è consentita, però, la compensazione. Qualora il versamento venga eseguito entro il citato termine di sessanta giorni la sanzione è ridotta a un terzo. In mancanza del versamento o di inerzia del contribuente, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte a ruolo a titolo definitivo, senza che si possa beneficiare della consistente riduzione della sanzione prevista dalla norma.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno previste norme attuative della disposizione, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l’effettuazione delle stesse.
ART. 1 comma 112
Esteso, a decorrere dal 1 gennaio 2028, l’obbligo della ritenuta d’acconto, quella prevista dall’articolo 25 del D.P.R. 600/73.
Finora, e più precisamente così come attualmente previsto dall’ultimo periodo del primo comma del citato articolo, la ritenuta va fatta solo per le prestazioni di lavoro autonomo e non d’impresa.
In base alle nuove disposizioni, invece, seppure solo tra due anni, con la sostituzione del citato ultimo periodo del primo comma dell’ articolo 25, la ritenuta, a titolo d’acconto delle imposte sui redditi, dovrà essere effettuata anche per le operazioni poste in essere tra soggetti che svolgono attività d’impresa e, più in particolare, al momento del pagamento, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Il soggetto (professionista o imprenditore) che esegue il pagamento della cessione o della prestazione, pertanto, tratterrà l’importo corrispondente alle nuove percentuale, versandolo direttamente allo Stato. Il cedente o prestatore, che ha emesso la fattura, ricevendo il proprio corrispettivo al netto delle anzidette ritenute, avrà la possibilità di scomputarle in sede di conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’annualità interessata.
La nuova ritenuta d’acconto, a decorrere dal 1 gennaio 2028, sarà pari allo 0,5%. A decorrere dal 1 gennaio 2029, sarà invece pari all’1%.
Sono dispensati dall’obbligo della ritenuta i soggetti che, al momento del pagamento,
– abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale;
– si trovano in regime di adempimento collaborativo.
La ritenuta non va effettuata nemmeno quando il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell’11% effettuata da banche e da Poste italiane Spa.
Dovrà essere emanato, anche in questo caso, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle per stabilire le modalità attuative delle nuove disposizioni.
Come già detto, le nuove ritenute d’acconto, che ampliano notevolmente le già esistenti possibilità dell’Erario di riscuotere anticipatamente le imposte dirette, ed anche l’IVA (acconti d’imposta, ritenute a titolo d’acconto e ritenute a titolo d’imposta), sono una misura che, seppure di non immediata entrata in vigore, si presta a diverse obiezioni, probabilmente anche di natura costituzionale.
Non c’è dubbio, comunque, che rappresenta un modo molto efficace non solo per anticipare il gettito che, diversamente, affluirebbe all’Erario solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma anche per “tracciare”, al momento del pagamento della cessione o della prestazione, l’operazione la quale, in questo modo, non avrà più modo di essere occultata all’Erario da colui il quale l’ha eseguita e fatturata.
ART.1 comma 116
Stretta sulle compensazioni. Abbassato il limite (art. 5 TU n. 33/2025) delle somme iscritte a ruolo che impediscono la compensazione. Finora tale limite è stato fissato in Euro 1900.000. Dal 1 gennaio di quest’anno, invece, è sceso a 50.000 Euro.
ART. 1 comma 117
Maggiore efficacia delle modalità di recupero dei crediti erariali da parte dell’Agente della Riscossione. A tale scopo è stato modificato l’articolo 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127. Al comma 5 bis di tale articolo (riguardante l’obbligo della fatturazione elettronica) è stata aggiunta la lettera b-ter in base alla quale, dal 1 gennaio 2026, i file delle fatture elettroniche acquisiti e memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, potranno essere utilizzati, oltre che dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali, ed oltre che dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le proprie attività di vigilanza e di controllo, anche dall’agente della riscossione.
Quest’ultimo, incrociando i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, avendo – cioè – la possibilità di conoscere i debiti esistenti nei confronti del contribuente debitore “iscritto a ruolo”, potrà eseguire in modo più mirato ed efficace le analisi occorrenti per attivare le procedure esecutive presso terzi.
Sarà un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definirà le modalità attuative della citata disposizione.
Per completezza d’argomento giova ricordare che, a partire dal 1° gennaio 2026, è scattata la disposizione, modificativa dell’articolo 48 bis del D.P.R. 602 del 1973, contenuta nelle legge di bilancio per il 2025 ma rinviata di un anno (quindi in vigore dal 1° gennaio scorso), secondo la quale, in presenza di una iscrizione a ruolo per un debito fiscale d’importo pari o superiore a 5.000 Euro, i dipendenti statali e i pensionati con un reddito mensile superiore ai 2.500 euro, subiscono il blocco parziale del pagamento dello stipendio o della pensione fino a concorrenza dell’importo da loro dovuto all’Erario.
La verifica dell’applicabilità della citata disposizione (che le Pubbliche amministrazioni potranno eseguire attraverso l’apposito servizio disponibile sul portale Consip), e il conseguente blocco, scattano solo per i pagamenti che eccedono i 2.500 euro (al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali).
La somma dello stipendio o della pensione che può essere bloccata, tuttavia è pari ad un settimo dell’importo da pagare al dipendente o al pensionato. Solo per gli emolumenti una tantum, come la tredicesima, la somma trattenuta non può superare un decimo.
Tale disposizione che, come si diceva prima, è stata introdotta lo scorso anno ma è entrata in vigore dall’inizio del 2026, si affianca alle iniziative previste dalla legge sulla riscossione (art. 48 bis D:Lgvo 602/73) volte ad evitare il pagamento di somme da parte dello Stato a soggetti che, contemporaneamente, sono debitori per somme superiore a 5.000 Euro.
Sempre per completezza d’argomento, è pure utile far presente che, contrariamente a quanto risultava dalla bozza della legge di bilancio di quest’anno, non è stata introdotta la disposizione che, se approvata dal Parlamento e pubblicata, avrebbe vietato, a decorrere dal mese di luglio 2026, la compensazione dei crediti fiscali con alcune tipologie di contributi previdenziali e assicurativi relative ad specifiche posizioni professionali.
Salvatore Forastieri