Con l’inizio dell’anno, i contribuenti che nel 2025 hanno applicato il regime forfettario (Flat tax), devono fare molta attenzione al fine di essere certi di potere mantenere il regime agevolato anche nel 2026. Se nell’anno precedente è stata superata la soglia di 85.000 Euro, oppure si è verificata almeno una delle condizioni ostative al regime, si passa infatti automaticamente al regime ordinario, con tutti i conseguenti adempimenti fiscali normalmente previsti.
Se la soglia di 85.000 Euro non è stata superata, è opportuno valutare la convenienza o meno di transitare nel regime ordinario, esercitando in questo caso l’apposita opzione (tramite comportamento concludente), vincolante però per un triennio.
Ricordiamo che risale al 1^ gennaio 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) il sistema di applicazione delle imposte (IVA e Imposte dirette, compresa l’IRAP) in maniera forfettaria, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi, delle addizionali comunali e regionali e dell’IRAP), nella misura del 15%, percentuale che, per il periodo iniziale dell’attività (solo per cinque anni), si riduce addirittura al 5%.
Questo regime, evidentemente per coloro che possiedono i necessari requisiti previsti dalla legge, rappresenta il “regime naturale”, senza alcun limite di natura temporale, nel senso che è applicabile sempre, a meno che, anche attraverso il “comportamento concludente”, vincolante per tre anni, gli interessati non decidano di optare per il regime ordinario.
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). Trattandosi di un regime naturale, questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici.
Come già detto, per le imprese “startup”, è prevista una particolare riduzione del tributo, con l’applicazione dell’aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività, ma a condizione che: a) non sia stata esercitata, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; b) che la nuova attività non sia una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo; c) che in caso di prosecuzione dell’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non superino il limite per l’accesso al regime forfettario.
Il limite per l’accesso al regime forfettario era originariamente di 65.000 Euro. Successivamente è stato elevato a 100.000 Euro. Quest’ultimo “tetto”, però, non è mai entrato in vigore in quanto la soglia massima per l’applicazione del “forfettario”, a partire dal 1 gennaio 2022, è stata fissata definitivamente nell’importo di ricavi o compensi di 85.000 Euro, ragguagliati ad anno.
Soggetti ai quali è applicabile il Regime forfettario
Persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti e professioni, residenti in Italia, che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione e che, nell’anno precedente :
- Hanno conseguito ricavi o compensi (nel caso di professionisti), ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 Euro;
- Non hanno sostenuto spese per personale dipendente per un importo superiore a 20.000 Euro
Soggetti esclusi
- a) Contribuenti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di altri regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
- b) Soggetti non residente in Italia, a meno che non si tratti di residenti in altri Stati UE o in un altro Stato aderente SEE (Accordo dello Spazio Economico Europeo), con reddito prodotto per almeno il 75% in Italia;
- c) Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- d) Soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In altre parole, per avvalersi del regime forfettario, la S.r.l. in cui si detiene la partecipazione non deve esercitare attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle poste in essere dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- e) Soggetti che svolgono attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- f) Soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati d’importo superiore a 35.000 Euro.
Benefici e semplificazioni fiscali
- a) Esonero dal pagamento dell’IVA (per cui non va addebitata l’IVA in fattura) ed esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale (tranne che nel caso di versamento conseguente all’effettuazione di acquisti intracomunitari o di altre operazioni per le quali l’imposta si versa con il sistema del “reverse-charge”). Evidentemente non è consentita la detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti;
- b) Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Resta fermo l’obbligo di certificare i corrispettivi con le consuete modalità, inclusa la fatturazione elettronica (in presenza delle condizioni che ne prevedono l’obbligo della fattura);
- c) Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
- d) Esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- e) Non si effettuano e non si subiscono le ritenute alla fonte, con la sola eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati.
- f) Per gli imprenditori che si avvalgono del regime forfettario, è previsto un regime previdenziale speciale, con un abbattimento del 35% nella contribuzione obbligatoria.
Restano fermi gli obblighi di
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari;
- emettere e ricevere fatture elettroniche per le operazioni nazionali ed effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) in caso effettuino tali ultime operazioni.
Applicazione dell’imposta
- a) Il reddito imponibile tassabile forfettariamente si ottiene applicando ai ricavi o ai compensi (i ricavi dei professionisti) un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività svolta.
- b) Una volta determinato il reddito imponibile, si sottraggono i contributi previdenziali versati.
- c) Sul risultato ottenuto si applica l’imposta unica pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP.
- d) I soggetti che iniziano nuove attività, beneficiano di un’altra agevolazione che prevede, per 5 anni (compreso il primo), l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%. Ciò a condizione che 1) non sia stata svolta attività d’impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti; 2) l’attività da esercitare non costituisca “prosecuzione” dell’attività precedente svolta (anche sotto forma di lavoro dipendente); 3) Se si tratta di prosecuzione di attività precedentemente svolta da altro soggetto, i compensi o i ricavi da questo realizzati nell’ultimo periodo d’imposta non siano superiori ai limiti indicati nella tabella per questa attività.
Entrata-Uscita dal regime
- Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene superato la soglia di 85.000 Euro. Tuttavia cessa di avere applicazione nello stesso anno quando i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite;
- Il regime di favore cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle condizioni alle quali lo speciale regime è subordinato;
- Evidentemente, cessa anche in caso di opzione per il regime ordinario.
Cambiando regime, scatta l’obbligo della rettifica della detrazione IVA. Il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario, infatti, comporta, ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972, la rettifica dell’Iva non detratta riguardante:
- beni dell’attivo circolante e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al termine dell’ultimo anno di applicazione del regime forfetario;
- beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, qualora non siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.
La rettifica è effettuata in un’unica soluzione nella dichiarazione Iva relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
Iniziando, quindi, un’attività, occorre fare molta attenzione al sistema di applicazione delle imposte, dirette ed indirette (segnatamente l’IVA). Un’attenzione anche dal punto di vista della convenienza economica, per capire se sia veramente opportuno applicare il sistema agevolato o quello ordinario.
Per concludere, giova ricordare, ancora una volta, che i contribuenti che possiedono i requisiti, sono “naturalmente” in regime forfettario. Pertanto, se all’inizio dell’anno si comportano seguendo le regole “ordinarie”, tale comportamento viene considerato “opzione”, con il venir meno della possibilità, almeno per tre anni, di avvalersi del regime di favore.
Salvatore Forastieri