Responsabilità del commercialista e intervento dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, seppure con una direttiva interna, interviene sulla questione, precisando che non è applicabile un automatismo tra l'attività di trasmissione delle dichiarazioni e la responsabilità del professionista in concorso con il cliente

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responsabilità consulente professionista
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Della responsabilità del professionista in caso di violazione commessa dal cliente assistito abbiamo parlato più volte, principalmente per sottolineare la linea sempre più rigorosa della Corte di Cassazione, che continua a considerare rilevante la particolare e importante natura dell’incarico professionale affidato al commercialista, rimarcando la necessità di una diligenza qualificata del consulente fiscale, tenuto anche a valutare i dati ricevuti e a segnalare criticità riconoscibili nell’ambito dell’attività affidata.

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In effetti, l’eccessivo rigore della Cassazione, specialmente quando il comportamento del professionista non è stato per nulla connivente con l’intento evasivo o, qualche volta, anche fraudolento, del contribuente suo cliente, ha creato preoccupazione nella categoria, tanto da indurre il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Elbano De Nuccio, a definire “preoccupante” la linea dura dei Supremi Giudici, specialmente quando sostengono il principio secondo il quale i professionisti rispondono anche loro delle sanzioni applicabili per violazioni tributarie commesse dai loro clienti, pure nel caso in cui alla loro realizzazione gli stessi professionisti non abbiano partecipato materialmente, essendosi limitati alla trasmissione telematica della dichiarazione.

E anche noi, per la verità, abbiamo sempre auspicato un intervento legislativo di interpretazione autentica, volto a precisare le condizioni che comportano la responsabilità del consulente tributario in caso di violazione commessa dal contribuente, escludendo l’automatismo di questa responsabilità solo in ragione dell’incarico ricevuto.

Ora l’Agenzia delle Entrate, seppure con una direttiva interna, interviene sulla questione, precisando che non è applicabile un automatismo tra l’attività di trasmissione delle dichiarazioni e la responsabilità del professionista in concorso con il cliente.

Precisa pure che ogni atto di contestazione deve essere adeguatamente motivato, anche allo scopo di dimostrare, qualora effettivamente esistente, il contributo causale del professionista all’illecito – materiale o anche psicologico, e comunque consapevole – vale a dire, in sostanza, l’esistenza del concorso.

Aggiunge, comunque, che quando le condotte illecite riscontrate sono reiterate e tali da far ipotizzare un vantaggio competitivo indiretto dell’intermediario, allora l’indagine del Fisco potrà allargarsi a tutti i suoi clienti.

Un’interpretazione, quella del Fisco, che ammorbidisce quella della Cassazione, anche se, per avere piena “certezza del diritto”, un’apposita norma, anche di natura interpretativa, resterebbe comunque necessaria.

Salvatore Forastieri