Come è noto, l’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 20 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto la definizione agevolata (“rottamazione quinquies”) dei crediti erariali iscritti a ruolo nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Come è pure noto tale definizione agevolata (pagando il solo tributo senza sanzioni ed interessi) non solo limita l’agevolazione fiscale ai crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS, ma la consente solo ai crediti erariali (del periodo precedentemente citato) nascenti da attività di “liquidazione del tributo” (praticamente alle somme dichiarate e non versate), escludendo le altre somme, pure iscritte a ruolo, ma emergenti da attività di accertamento, dell’Agenzia dele Entrate o dell’INPS.
Così come è formulata la legge, pertanto, restano pure escluse dalla “rottamazione quinquies” le somme iscritte a ruolo dagli Enti locali.
Per questi ultimi, tuttavia, come abbiamo già detto in passato, in base ai commi da 102 a 110 dello stesso articolo 1 della legge 199/26, il Legislatore ha previsto che siano gli stessi Enti locali, con propri regolamenti, a decidere se ed in che modo consentire la definizione agevolata dei loro crediti, come l’IMU e la Tari (ad esclusione dell’IRAP), e le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali.
Anche da una semplice lettura della norma si nota subito che esistono grossi problemi, non solo con riguardo alla possibilità (in termini di capacità operativa) di consentire agli Enti locali (principalmente i Comuni) di disporre la loro “rottamazione” e di gestirne tutto l’iter, compresa la rateizzazione, ma anche con riguardo a possibili eccezioni di ordine costituzionale.
Certamente non ci sarà una rottamazione locale generalizzata ed uguale per tutti.
Infatti, così come è formulata la legge, sembrerebbe che la defezione dei tributi locali sia consentita, con le modalità che può stabilire ciascun ente territoriale, solo per i crediti affidati ad enti di riscossione diversi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure gestiti in proprio.
Non solo. Non è chiaro se la natura dei crediti “locali” definibili debba essere la stessa (crediti derivanti da attività di liquidazione e non da accertamento) prevista per la rottamazione dei crediti erariali.
Ipotesi, queste ultime, che portano a riflettere sulla costituzionalità della norma (segnatamente per la violazione dell’articolo 3), stante che di fatto, se ciò dovesse essere confermato, esisterebbe una disparità di trattamento (ai fini dell’accesso alla definizione agevolata) tra i crediti di natura erariale e quelli di natura locale, sia per una possibile esclusione di quelli locali se l’Ente non decide di applicare la norma contenuta nella legge di bilancio, sia per la possibile esclusione dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia per la limitazione che certamente interessa i crediti erariali (solo crediti derivanti da liquidazione) ma che, invece, non si capisce ancora bene se sussiste anche in materia di tributi locali.
C’è da dire peraltro che la norma della legge di bilancio (commi da 102 a 110) stabilisce che la definizione da parte degli Enti locali è possibile solo se non incide sugli equilibri di bilancio.
Una condizione che, di per sé, comporta una ulteriore limitazione e disparità di trattamento, e che – comunque – può essere verificata solo in presenza dell’approvazione del bilancio la cui approvazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ciascun anno. Un termine, quest’ultimo, che, ai fini che qui interessano (stabilire cioè se esiste un dissesto finanziario che vieta la rottamazione), nonostante la proroga già disposta, allunga notevolmente i tempi per la decisione del Comune e, conseguentemente, per la conoscenza – da parte dei contribuenti – dell’esistenza o meno della possibilità di rottamare.
Da qui l’enorme confusione esistente.
Sono infatti il 50% circa i crediti iscritti a ruolo di competenza degli enti locali, crediti per i quali i debitori non sono ancora in grado di sapere se possono definirli in maniera agevolata, così come possono invece fare gli altri debitori verso lo Stato e l’INPS.
Sappiamo che sono in corso lavori di Commissioni non solo per stabilire la possibilità (legata all’esistenza o meno di problemi di bilancio) di varare la “rottamazione locale”, ma anche per essere pronti, in caso positivo, ad avviare le relative procedure (quelle di competenza dell’Ente locale (regolamento), sia quelle di competenza dei contribuenti (le modalità dia seguire per ottenere la definizione).
Sembrerebbe, pure, che ci siano iniziative volte a far sì che la definizione disposta dagli Enti locali possa comprendere anche le iscrizioni a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Insomma il tempo stringe e i lavori sono ancora in corso e, purtroppo, non si conosce bene la data in cui i contribuenti potranno avere finalmente quelle “certezze” che tuti aspettiamo.
Salvatore Forastieri