La rottamazione delle cartelle dei crediti tributari degli enti locali

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Abbiamo già parlato diverse volte della definizione agevolata (“rottamazione quinquies”) previsa dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026).

Abbiamo pure precisato che questa volta la definizione, la cui istanza va presentata telematicamente entro il prossimo 30 aprile, è limitata ai crediti erariali affidati all’agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2023, e solo a quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni e dalle attività dell’amministrazione finanziaria o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS. Ed anche alle sanzioni per violazione del codice della strada irrogate dalle Amministrazioni dello Stato. Sono escluse dalla definizione, quindi, le somme richieste a seguito di accertamento.

I commi ora citati non includono nel perimetro della definizione nemmeno le somme dovute dai contribuenti nei confronti degli enti locali.

C’è da dire, tuttavia, che i successivi commi da 102 a 110, lasciano aperta la possibilità delle definizione anche per i crediti vantati dagli enti locali e, più in particolare, i tributi disciplinati/gestiti dalle Regioni e dagli Enti locali, come l’IMU e la Tari (ad esclusione dell’IRAP), e le compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali. Anche per le entrate di natura patrimoniale.

Le disposizioni ora citate stabiliscono che le regioni e gli enti locali, in osservanza dei princìpi di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell’ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni. Anche nei casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

i contribuenti che voglio aderire, devono adempiere agli obblighi tributari in precedenza in tutto o in parte non adempiuti, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale.

Ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione a soggetti “terzi” (art. 52, c. 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 e art. 1, c. 691 L. 147/2013), analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

Come è facile notare, la forma di definizione di cui parliamo, riguardante le entrate degli enti locali, non è inserita nella c.d. “rottamazione-quinques” in senso stretto, ma rappresenta una facoltà concessa alle Amministrazioni locali, principalmente i Comuni, di applicare, con propri atti deliberativi (il regolamento), una definizione agevolata dei carichi locali relativi a IMU, TARI, multe stradali e altri tributi, sia in fase di riscossione sia di accertamento. 

Saranno gli enti locali, quindi, a decidere se introdurre la definizione agevolata, stabilendo eventualmente il perimetro temporale (le annualità interessate dalla definizione), l’ambito oggettivo (i tributi che rientrano nella chiusura agevolata), le modalità di definizione, e le altre regole operative, come le scadenze, la possibilità e le modalità di rateizzazione ed i casi di decadenza.

Il tutto, sicuramente, in relazione alla situazione finanziaria di ciascun Comune o Ente locale, nonché alla natura ed al grado di esigibilità degli stessi crediti. In ogni caso con l’obiettivo di ridurre il proprio magazzino di crediti inesigibili e di ridurre il consistente contenzioso esistente in materia.

C’è da dire pure che, al contrario della “rottamazione” dei crediti erariali (quelli che la più recente versione consente di definire in modo agevolato), per la definizione dei crediti di natura “locale” non esiste un termine perentorio, né per la sua istituzione, né per i successivi passaggi. E’ probabile che ciascun Ente voglia prima avere a disposizione l’ultimo bilancio per capire bene la convenienza e la possibilità di far partire l’operazione rottamazione.

I contribuenti interessati a definire tributi locali come quelli precedentemente citati, pertanto, dovranno stare attenti alle disposizioni che, principalmente i Comuni, andranno ad emanare.

Le pressioni da parte di associazioni di categoria, professionisti del settore e semplici contribuenti si spera possano fare breccia su molti comuni per l’introduzione di questa ennesima sanatoria.

In Sicilia, si chiede sempre con maggiore insistenza, specialmente ai Sindaci di Palermo, Catania e di tutte le altre grosse amministrazioni comunali dell’Isola, di deliberare immediatamente l’adesione alla Rottamazione-quinquies per i tributi locali, non solo per dare ossigeno alle tante imprese e famiglie in difficoltà, ma anche per garantire uniformità di trattamento tra debiti erariali e debiti locali.

Salvatore Forastieri

 

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