Tra le misure più attese la riduzione dell’aliquota IRPEF per i redditi medi, la conferma dei bonus casa e la nuova “rottamazione quinquies”. Al centro del dibattito l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi e le agevolazioni per chi paga in ritardo i debiti fiscali
La Ragioneria generale dello Stato ha dato il suo ok, ma di definitivo c’è ancora poco. Parliamo del disegno di legge di bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 ottobre. Tuttavia, solo dopo l’approvazione da parte dei due rami del Parlamento e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, saremo finalmente in grado di conoscerne con esattezza i contenuti. Attualmente, dal 22 ottobre scorso, il testo si trova all’esame del Senato. Per ora, come è immaginabile, si discute con opinioni assolutamente diverse tra maggioranza e opposizione, e non solo. Il testo, quantomeno nella versione che conosciamo, si compone di 154 articoli, ma è probabile che anche questo numero possa cambiare.
Le novità sono molte. Ora, però, daremo qualche anticipazione soltanto di quelle che dovrebbero trovare conferma e di quelle più dibattute. Difficilmente subirà modifiche l’articolo 2, quello che prevede la riduzione dell’IRPEF per i redditi intermedi, ossia la diminuzione, dal 35 al 33%, dell’aliquota alla quale assoggettare i redditi del secondo scaglione, quello da 28.000 a 50.000 euro. Escluso definitivamente, comunque, l’ampliamento di questo “scaglione intermedio”, quello considerato del ceto medio, anche se, in verità, si sperava potesse essere aumentato fino a 60.000 euro, ampliando così la fascia di coloro che potevano essere assoggettati al 33%.
Sembra esserci anche la conferma, all’art. 9, del mantenimento nel 2026 dei bonus casa: il 50% per la ristrutturazione della prima casa e il 36% per la seconda casa. Potrebbe superare l’esame parlamentare anche la norma (articolo 4) che prevede l’applicazione di una flat tax del 5% sugli aumenti contrattuali siglati nel 2025 e 2026, ma solo per i dipendenti con reddito fino a 28.000 euro. Prevista inoltre l’applicazione, nel 2026, di un’imposta sostitutiva del 15%, nel limite di 1.500 euro, sulle somme erogate ai lavoratori per lavoro straordinario, notturno e festivo.
I punti più controversi, tuttavia, riguardano la “rottamazione quinquies” (articolo 23) e l’aumento della cedolare secca (dal 21 al 26%) sugli affitti brevi (articolo 7). Per quanto concerne la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, qualche settimana fa si parlava di un’estensione generalizzata, con l’esclusione dei cosiddetti furbetti, cioè di coloro che avevano dichiarato di volersi avvalere della definizione per evitare le misure esecutive dell’Agente della riscossione ma che poi non avevano pagato, decadendo così dall’agevolazione.
Invece, l’ultima versione della norma prevede l’opposto: la definizione è consentita solo a coloro che, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, hanno ricevuto cartelle di pagamento non derivanti da accertamenti, ma solo da dichiarazioni annuali presentate, o da controlli automatici e formali (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/73 e artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/72), oppure da omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, ma non derivanti da accertamento. Sono inclusi nella rottamazione anche i debiti derivanti dalla decadenza delle precedenti definizioni dei carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2022, mentre ne sono esclusi coloro che “furbetti” non sono stati, ossia chi si era già avvalso delle precedenti edizioni e, alla data del 30 settembre 2025, ha versato le somme dovute in seguito alla rateizzazione concessa.
Per avvalersi della definizione, con l’abbuono delle sanzioni e degli interessi, è necessario presentare, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’apposita istanza entro il 30 aprile 2026, indicando il numero delle rate in caso di pagamento dilazionato e l’impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi oggetto di rottamazione. Secondo il testo attuale, il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure rateizzato fino a un massimo di 54 rate bimestrali, di importo minimo pari a 100 euro, con interessi al 4%. Si decade dalla definizione in caso di mancato o insufficiente versamento, nonché in caso di mancato pagamento dell’unica rata scelta, di due rate anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
Da notare una particolarità: in quest’ultima rottamazione non è previsto il consueto termine di tolleranza di cinque giorni in caso di ritardo nel pagamento. Come già accennato, le somme definibili sono solo quelle di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Tuttavia, a norma dell’articolo 24 del Ddl, Regioni ed enti locali potranno introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedano l’esclusione o la riduzione di interessi o sanzioni.
Altro punto molto dibattuto del Disegno di legge di bilancio 2026 riguarda il previsto aumento della cedolare secca per gli affitti brevi. C’è chi voleva un aumento generalizzato e chi non voleva alcun incremento. Alla fine ha prevalso, almeno per ora, una via di mezzo, che prevede l’aumento dal 21% al 26% — percentuale ordinaria per gli affitti brevi — solo quando il proprietario, persona fisica, si avvale di piattaforme informatiche come Airbnb o Booking per la locazione.
Salvatore Forastieri