Parte la fase operativa della “Rottamazione quinquies” degli enti locali, quella che, grazie alla disposizione contenuta nell’articolo nell’articolo 10 quinquies al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, consente la definizione, pagando solo la sorte capitale senza interessi e sanzioni, delle somme (entrate tributarie e non) affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Come abbiamo evidenziato in passato da questo giornale, non tutti gli enti territoriali partecipano all’operazione. E’ necessaria, infatti, l’esistenza di un apposito provvedimento deliberativo che andava approvato e comunicato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio scorso.
Sono pertanto solo 1.481 (1.465 comuni, 5 regioni e 11 province e città metropolitane) gli enti territoriali interessati (263 in Sicilia), così come risulta da un apposito elenco pubblicato dall’Agenzia dele Entrate nel proprio sito istituzionale.
Ora, comunque, come si diceva prima, parte la fase operativa, nel senso che è sono state già rese note, nel sito dell’AdER, le modalità telematiche per la presentazione dell’istanza e reso disponibile il prospetto informativo delle somme definibili.
Pertanto, a partire dal 16 ottobre, e fino al 15 dicembre 2026 (termine ultimo), così come previsto dalla legge, la domanda di definizione può essere inoltrata.
Nell’istanza va indicata anche la modalità prescelta per il pagamento: in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, ovvero in 54 rate, la prima delle quali da pagare pure entro il 31 marzo dell’anno prossimo.
La stessa Agenzia, entro la data del 28 febbraio 2027, provvederà a comunicare l’accoglimento dell’istanza e l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata.
Si sottolinea l’opportunità di consultare sempre (accedendo nell’area riservata con spid o CIE) il “Prospetto informativo”, un prospetto dell’Ader nel quale sono elencati i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli enti territoriali.
Un controllo preventivo che, insieme al controllo degli enti che hanno aderito all’operazione, consente ai contribuenti di conoscere (qualora non fossero già conosciute) tutte le somme dovute ai comuni, alle regioni ed alle città metropolitane definibili in modo agevolato.
Giova ricordare che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Resteranno in essere, comunque, eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato “inadempiente” con le preclusioni previste dagli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973.
Salvatore Forastieri