Stop alle compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo d’importo superiore a 50.000 Euro

Nell'ordinamento giuridico italiano, la compensazione è un modo di estinzione delle obbligazioni disciplinato dal codice civile agli articoli 1241-1252. Evidentemente si pone come modo alternativo all’adempimento delle obbligazioni

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Con la legge di bilancio 2026, ossia con la legge n. 199 del 30 dicembre 2025, all’articolo 1, comma 116, a decorrere dallo scorso primo gennaio, è stata ridotta a 50.000 Euro (dimezzandola) la soglia di debiti iscritti a ruolo superata la quale scatta il divieto di compensazione.

Restano ferme tutte le altre condizioni alle quali il diritto della compensazione tributaria è subordinato.

Giova ricordare che, nell’ordinamento giuridico italiano, la compensazione è un modo di estinzione delle obbligazioni disciplinato dal codice civile agli articoli 1241-1252. Evidentemente si pone come modo alternativo all’adempimento delle obbligazioni.

L’articolo 1242 del codice civile, più in particolare, stabilisce, al primo comma, che “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liqui ed esigibili.”.

Per molto tempo, invero, quando un contribuente si trovava ad essere contemporaneamente debitore e creditore nei confronti dell’Erario, ci si è chiesti come mai lo stesso contribuente era obbligato, da un lato, a versare le somme a debito, entro i termini previsti dalla legge (pena l’applicazione di sanzioni ed interessi) e, dall’altro, a chiedere il rimborso delle somme a credito, normalmente pagate al contribuente creditore con ritardi estremamente lunghi ed, evidentemente, non solo senza alcuna sanzione, ma anche con interessi in misura di gran lunga inferiore a quelli previsti per il ritardo nel pagamento dei tributi.

C’è da dire, tuttavia, che l’articolo 17, D.lgs. 9.07.1997, n. 241, ha cambiato un po’ le cose. Ha previsto, infatti, che i contribuenti possono eseguire “versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche ….”. Quindi, anche crediti INPS e INAIL.

L’articolo 8 della Legge 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), ha confermato questo principio, con una norma che, come è noto, ha carattere ”paracostituzionale”, affermando che è possibile estinguere l’obbligazione tributaria attraverso l’istituto della compensazione.

In pratica, dal 1997, le imprese ed i professionisti, ai sensi delle disposizioni prima citate, hanno la possibilità di “pagare”, i debiti tributari, i contributi previdenziali e le somme dovute nei confronti di altri enti impositori mediante compensazione con crediti tributari.

Va detto subito che la compensazione può essere “verticale” (ovvero “interna”), quando si compensa un debito con un credito riguardante lo stesso tributo (ad esempio, compensando l’IVA del primo trimestre con il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente).

Oppure “orizzontale” (ovvero “esterna”), quando si compensa un credito con un debito riguardante un tributo diverso oppure somme dovute in materia di oneri previdenziali.

Nel primo caso (compensazione “verticale”) non ci sono limitazioni o speciali regole da seguire per compensare crediti e debiti dello stesso tributo.

Nel secondo caso, invece, le regole ed i limiti sono molto importanti e rigorosi e, già con la Legge di Bilancio 2024, sono diventati ancora più stringenti, onde evitare le numerose truffe che proprio con la compensazione è risultato più facile effettuare.

Tanto per cominciare le compensazioni “esterne” vanno fatte sempre con il modello F24, anche quando, dopo la compensazione, non ci sia una somma da pagare (saldo zero).

Poi è necessario che l’importo che si intende compensare non sia superiore a 2 milioni di Euro in un anno (articolo 1, comma 72, legge 234/21).

Ed ancora, mentre fino a 5.000 Euro non ci sono altre regole da seguire, superando detto importo scattano, invece, altre condizioni non rispettando le quali la compensazione diventa irregolare (indebita) e, quindi sanzionabile.

Più in particolare, qualora la somma che si vuole pagare attraverso l’istituto della compensazione supera 5.000 Euro, la compensazione è possibile, solo utilizzando l’apposito servizio telematico dell’Agenzia delle entrate, e solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di credito infrannuale.

Ed ancora, sempre per importi superiori a 5.000 Euro, oltre alla preventiva presentazione della dichiarazione, è necessario anche il visto di conformità da parte di un professionista abilitato (commercialista, CAF, etc.) o dell’organo societario di controllo, che confermi la correttezza del credito dichiarato risultante dalla dichiarazione prima di utilizzarlo in compensazione.

E’ da ricordare, comunque, che il decreto sugli adempimenti tributari (D.Lg/vo 1 dell’8/1/24, art.14), ha fissato,  per i contribuenti che rientrano nelle disposizioni ISA di cui all’’art. 9 bis del DL 50/2017, a 70.000 euro il tetto per l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, ed a 50.000 Euro per la compensazione delle imposte dirette e dell’IRAP.

C’è da dire ancora che, dal 1/1/2011, in base a quanto previsto dall’art.31, comma 1, del D.L. 78/2010 (oggi modificato dall’articolo 6 del D.Leg/vo n. 33 del 24/3/2025), la compensazione è vietata in presenza di iscrizioni a ruolo “a titolo definitivo” di imposte erariali ed accessori, per importi superiori a 1.500 Euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzioni del 50% sull’importo indebitamente compensato. E’ pure vietata quando la partita IVA sia stata “chiusa d’ufficio” ex art. 35, comma 15 bis del D.P.R. 633/72.

Con la legge di Bilancio per il 2024 (Legge di 30/12/2023, n. 213), a decorrere dal 1^ luglio 2024, in base ai commi da 94 a 98, dell’art. 1, della citata Legge 213, sono entrate in vigore nuove restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24.

Più in particolare, per eseguire una compensazione (evidentemente “esterna”), come già detto, è sempre necessario utilizzare esclusivamente il Modello F24 con servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, anche quando il saldo finale, dopo la compensazione, sia positivo, ed anche quando l’utilizzo della compensazione abbia interessato oneri previdenziali. Non è possibile, quindi, l’uso dell’home banking o di intermediari su canali bancari tradizionali. Diversamente l’F24 viene “scartato”.

Ed ancora, cosa molto importante, in base al comma 40 quinquies dell’art.37 del D.L. 223/2006, la compensazione non è possibile quando i contribuenti hanno maturato debiti iscritti a ruolo (con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione), compresi i debiti conseguenti a recupero di crediti agevolativi, d’importo superiore ad 100.000 Euro.

Quest’ultima soglia, però, a decorrere dal 1 gennaio 2026, con l’articolo 1, comma 116, della Legge n. 199 del 30 Dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026), è stata ridotta a 50.000 Euro, rendendo ancora più incisiva la citata disposizione quando esistono debiti verso l’Erario.

Evidentemente il divieto di compensazione viene subito meno nel momento in cui avviene la rimozione della contestata violazione per mancato pagamento.

Sono condizioni, quelle anzidette, che si aggiungono alla preclusione all’autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi, già prevista dall’articolo 31 del Decreto Legge n. 78 del 2010 (oggi modificato dall’articolo 6 del D.Leg/vo n. 33 del 24/3/2025), ossia il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo sempre per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

C’è da sottolineare ancora che le iscrizioni a ruolo, superiori a 50.000 Euro, che impediscono la compensazione, non fanno riferimento (come per il limite di 1.500 Euro) alle sole imposte erariali, ossia le imposte dirette (compresa l’IRAP, le addizionali, le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive), l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette (con esclusione dei soli tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura), ma coinvolgono, oltre ai citati debiti erariali, anche i recuperi di crediti di natura agevolativa.

Al superamento della soglia, pertanto, se prima non si estingue l’intero ammontare della somma, superiore a 50.000 Euro (nuova soglia), iscritta a ruolo (o derivante da accertamento esecutivo), non è possibile compensare qualunque credito, compresi, evidentemente, anche quelli di natura agevolativa, a prescindere dall’altro limite costituito dalla presenza di debiti per imposte erariali superiori a 1.500 euro.

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio amministrativo in caso di compensazioni irregolari, è utile ricordare che se il credito compensato è inesistente, si applica la sanzione dal 70% della somma per la quale risulta mancante il presupposto costitutivo ai fini della compensazione.

Se il credito compensato è invece esistente ma privo di almeno una delle condizioni alle quali per legge la compensazione è subordinata, si applica solo la sanzione del 25%.

Inoltre, per quel che riguarda l’aspetto penale di queste violazioni, in caso di l’utilizzo di crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50 mila euro, è applicabile la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In caso di utilizzo in compensazione di crediti non spettanti per un importo superiore a 50 mila euro, è applicabile la pena della reclusione da sei mesi a due anni. Limitatamente a tale fattispecie, il comma 2-bis del menzionato articolo 10-quater esclude, peraltro, la punibilità dell’agente laddove “anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”.

E’ importante sottolineare che, in caso di accertamento (recupero della compensazione effettuata irregolarmente), così come accade per i rimborsi, l’importo compensato dovrà essere riversato integralmente e le sanzioni per indebita compensazione non potranno essere definite con nessuna riduzione.

Prima di concludere, si ricorda che l’Agenzia ha annunciato l’avvio di una nuova procedura di controllo automatizzato preventivo per i modelli F24 contenenti crediti in compensazione, incrociandoi dati delle dichiarazioni con i versamenti effettuati e bloccando le deleghe di pagamento che presentano profili di rischio o crediti inesistenti.

Quali sono le condizioni per la compensazione “fiscale”

  • Compensazione “verticale” (interna): sempre consentita;
  • Limite assoluto compensazioni “orizzontali” : non superiore a 2 milioni di Euro (articolo 1, comma 72, legge 234/21);
  • Il credito annuale può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” solo a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione;
  • Obbligo F24 con utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
  • Obbligo del “visto di conformità” in caso di compensazioni d’importo superiore a 5.000 euro annui;
  • Blocco per debiti erariali ed accessori iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. Il blocco opera fino a concorrenza dell’importo dei debiti erariali iscritti a ruolo superiori alla predetta cifra;
  • Blocco (totale) in presenza di debiti iscritti a ruolo per debiti erariali e per debiti conseguenti ad atti di recupero, iscritti a ruolo, d’importo superiore a 50.000 Euro.

Salvatore Forastieri

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